Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1507 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1260-2018 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell’avvocato OSVALDO VERRECCHIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA MARIA ROSARIA URSILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4431/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che C.F. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, per l’anno 2007.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, attraverso il primo, il ricorrente assume violazione della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4 bis come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 17 e dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies convertito in L. n. 427 del 1993, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe trascurato di considerare che il contribuente aveva presentato dichiarazioni adeguate agli studi di settore, ed avrebbe così avallato la rideterminazione del reddito da parte dell’Ufficio, senza alcuna considerazione per l’attività del ricorrente, in termini di dimensioni e della relativa localizzazione;

che, col secondo, il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d e della L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 4 bis come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 17 e dal D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies convertito in L. n. 427 del 1993, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la ricostruzione induttiva dell’accertamento di maggiori redditi fondato sull’antieconomicità della gestione non sarebbe stato accompagnato da alcuna convincente argomentazione;

che, da ultimo, il C. assume la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 laddove la CTR avrebbe escluso una violazione del giusto procedimento, pur a seguito di omesso contraddittorio che l’Agenzia delle Entrate si è costituità con controricorso; che, in data 29 aprile 2019, il contribuente ha presentato istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 3 giugno 2019; che, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti delle parti in causa.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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