LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.G., rappresentato e difeso per procura alle liti allegata all’atto di costituzione di nuovo procuratore del 12.10.20121 dall’Avvocato Salvatore Maddalena, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Mario Giannarini, in Roma, via Gavorrano n. 12.
– ricorrente –
contro
UniCredit s.p.a., con sede in *****, in persona del procuratore avv. V.F., per atto del 26.11.2010 notaio Dott. A.S. di Milano, rep. N. *****, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’Avvocato Luciano Piazza, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Germanico n. 101.
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1925 della Corte di appello di Catania, depositata il 19.12.2016.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3.11.2021 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1925 del 19.12.2016 la Corte di appello di Catania confermò la sentenza di primo grado che aveva revocato il Decreto Ingiuntivo che intimava al Banco di Sicilia di pagare all’avv. S.G., a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte nell’interesse della Sicilcassa, la somma di Lire 705.601.021, iscritta nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di quest’ultima, e condannato la parte opponente, cui nel corso del giudizio era subentrata la UniCredit s.p.a., a pagare il minor importo di Euro 28.715,53, così rigettando l’appello principale proposto dal S. e quello incidentale avanzato dalla banca. La Corte motivò la decisione, per quanto qui ancora interessa, rilevando che l’opposto, in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso di avere ricevuto in pagamento dal Banco di Sicilia la somma di Lire 650.000.000 e che tale importo andava detratto dalla somma ingiunta, non avendo lo stesso creditore dato prova della affermazione secondo cui quanto ricevuto era stato imputato ad altri crediti derivanti da diverse prestazioni professionali; che tale diversa imputazione non poteva ritenersi provata in ragione della mancata comparizione del legale rappresentante della controparte all’udienza fissata per il suo interrogatorio formale, comportando una tale assenza un elemento di fatto valutabile dal giudice, ma non l’obbligo di ritenere ammessi i fatti dedotti nella richiesta di prova; che UniCredit non aveva dato prova sufficiente di avere pagato per intero il debito.
Con atto notificato il 26.6.2017 S.G. ha chiesto la cassazione di questa sentenza, sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso UniCredit, che ha avanzato altresì ricorso incidentale, articolato in tre motivi, di cui il primo proposto in via condizionata, cui ha replicato con controricorso il ricorrente principale.
La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Con il primo motivo del ricorso principale l’avv. S. denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 90, e della L. Fall., art. 212, lamentando che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto che nello stato passivo della l.c.a. della Sicilcassa risultava iscritto il debito nei suoi confronti per Lire 705.601.021, che egli fin dal ricorso monitorio aveva dedotto che la somma di Lire 650.00.000 era da imputarsi a compensi liquidati quando la Sicilcassa era ancora in bonis e che nessuna somma del credito ammesso al passivo avrebbe potuto essergli corrisposta in assenza di fatturazione, ostandovi le norme di legge sopra richiamate. Si assume inoltre che il richiamo fatto dalla Corte di appello all’art. 91, comma 4, del T.U. Bancario, che ammette la possibilità per i commissari liquidatori di eseguire riparti parziali prima che siano accertate tutte le passività, non è corretto, come non è pertinente il richiamo in sentenza all’arresto della Corte di cassazione ivi citato.
Il mezzo è infondato.
La Corte di appello, decidendo sulla relativa questione, ha precisato che l’iscrizione del debito riferito all’avv. S. nello stato passivo della l.c.a. della banca non era affatto incompatibile con la possibilità che tale debito fosse stato in parte pagato prima del deposito dello stesso, atteso che sia l’art. 90 T.U. Bancario, che la L. Fall., art. 212, comma 3, prevedono la possibilità, prima della formazione dello stato passivo, di acconti parziali. L’affermazione appare corretta in diritto e non risulta contrastata in modo specifico, con argomentazioni puntuali, dal ricorrente. Al rilievo svolto dalla Corte distrettuale merita aggiungere che, come dedotto nel controricorso, anche in caso di pagamenti parziali, proprio al fine di darne giustificazione, deve essere iscritto al passivo l’intero debito.
Del tutto irrilevante, in tale contesto, appare l’errata indicazione in sentenza del numero del precedente di questa Corte ivi richiamato, indicato con il n. 741/2015 in luogo che con il n. 4741, trattandosi di mero errore materiale che non ha inciso in alcun modo sul decisum.
Il secondo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 91 e L. Fall., art. 212, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto provata l’imputazione del pagamento della somma di Lire 650.000.000 al credito azionato in via monitoria in assenza di prove documentali e degli adempimenti richiesti dalla normativa bancaria.
Il mezzo appare inammissibile in quanto non investe direttamente la ratio della decisione impugnata, che ha ritenuto provato il suddetto pagamento in forza della ammissione dello stesso da parte dell’avv. S. in sede di interrogatorio formale e lo ha quindi imputato al credito azionato in giudizio, per non avere la parte provato che esso si riferiva a prestazioni professionali diverse da quelle per cui è causa e quindi ad altri crediti.
Il terzo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 116 e 232 c.p.c., lamentando che la Corte catanese non abbia ritenuto ammessi i fatti dedotti nella richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della controparte, che non era comparso all’udienza fissata per il suo espletamento.
Il motivo è inammissibile, in quanto investe il risultato valutativo dei mezzi di prova da parte del giudice di merito, il quale non è tenuto ma ha solo la facoltà, nel quadro complessivo di valutazione del materiale probatorio, di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio formale, qualora la parte chiamata a renderlo non si presenti. Nel caso di specie tale valutazione risulta condotta dalla Corte distrettuale, che ha apprezzato la mancata risposta nel quadro complessivo delle risultanze di prova, precisando che nella specie la ” mancata comparizione non è equiparabile alla confessione “, valutazione questa che, avendo carattere di apprezzamento di merito, sfugge al sindacato di legittimità affidato a questa Corte (Cass. n. 10099 del 2013; Cass. n. 6181 del 2009).
Passando ora all’esame del ricorso incidentale proposto da UniCredit, va dato atto che il primo motivo è stato avanzato in via espressamente condizionata all’accoglimento del ricorso principale e va, pertanto, dichiarato assorbito.
Il secondo motivo del ricorso incidentale denunzia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, lamentando che la sentenza impugnata abbia rigettato l’eccezione di integrale pagamento del credito vantato dalla controparte, reputando non decisive le fatture e l’elenco dei bonifici prodotti, perché privi di ricevuta, senza considerare che in sede di interrogatorio formale l’avv. S. aveva ammesso che, prima del giudizio, il Banco di Sicilia aveva pagato la fattura n. ***** del complessivo importo di Lire 79.179.620. emessa a “Pagamento e stralcio parcelle proforma inviate a suo tempo e relative a prestazioni effettuate antecedentemente il 6/9/97 in favore della Sicilcassa S.p.a. ora in l.c.a.”, e la lettera, avente natura confessoria, del 5.8.1998, in cui l’avv. S. si era dichiarato disponibile a contenere le sue spettanze nell’importo di Lire 650.000.000.
Il motivo è inammissibile per difetto di decisività dei fatti di cui si lamenta l’omesso esame.
Va invero considerato che, con riferimento alla fattura menzionata nel verbale di interrogatorio formale, dalla risposta fornita dall’avv. S., il cui contenuto è riportato nel ricorso incidentale, risulta che l’interrogando aveva sì ammesso il pagamento della fattura n. *****, ma aveva anche dichiarato che il suddetto importo ” con ogni probabilità ” faceva parte della somma complessiva di Lire 650.000.000 che dichiarava di avere ricevuto, sicché alla relativa dichiarazione non può essere attribuito il valore di confessione, al fine di confermare la circostanza circa l’integrale pagamento del debito.
Parimenti non decisiva la lettera del 5.8.1998, dal momento che in essa risulta espressa solo la disponibilità, da parte del professionista, a contenere le sue spettanze nella misura indicata, non già un riconoscimento dell’avvenuto pagamento dell’intero compenso da lui preteso.
Il terzo motivo del ricorso incidentale, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 112 c.p.c., deduce il vizio di omissione di pronuncia in relazione motivo dell’appello incidentale proposto da UniCredit, ove lamentava che, nonostante la prevalente soccombenza dell’opposto, il giudice di primo grado avesse disposto la compensazione delle spese di lite.
Il motivo è infondato. Dalla lettura dell’atto di appello incidentale proposto da UniCredit, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, emerge che la richiesta della parte di riforma della pronuncia di primo grado in punto di compensazione delle spese non appare formulata in modo autonomo, con specifica censura, ma risulta ricondotta, quale conseguenza, all’accoglimento del gravame incidentale. In difetto di uno specifico motivo di appello sulla relativa statuizione, va quindi escluso il vizio denunziato di omessa pronuncia.
In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale sono respinti.
Le spese del giudizio, attesa la reciproca soccombenza, sono integralmente compensate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022