LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
T.M., rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Alberto Tedoldi, Andrea Mina, Piergiorgio Merlo, e Daniele Manca Bitti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Luigi Luciani n. 1.
– ricorrente –
contro
I.A.S. International Aviation Supply s.r.l., con sede in *****, in persona del legale rappresentante sig. G.T., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocati Tiziana Dell’Anna, e Valerio Corsa, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec dei propri difensori.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4438 della Corte di appello di Milano, depositata il 29.11.2016.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3.11.2021 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4438 del 29.11.2016 la Corte di appello di Milano riformò la decisione del Tribunale che aveva revocato il Decreto Ingiuntivo che intimava alla s.r.l. I.A.S. International Aviation Supply di pagare all’ing. T.M. la somma di Euro 1.892.421,24 e condannato la opponente al pagamento del minor importo di Euro 150.000,00, rigettando tutte le domande proposte dal professionista. Premesso che gli incarichi di cui il T. chiedeva il compenso avevano ad oggetto una serie di prestazioni professionali per la realizzazione di impianti voltaici, specificamente descritte nel contratto del 21.10.2009 (art. 2) ed articolate in sei fasi tra loro progressive, la cui prima prevedeva la “ricerca e definizione del gruppo che provvederà a finanziare l’operazione, con conseguente stesura degli accordi che disciplineranno il finanziamento in tutti i suoi aspetti”, a fondamento della sua decisione la Corte territoriale affermò che, sulla base della suddetta clausola e del successivo art. 3, rubricato “Compensi per le suddette prestazioni”, risultava che le parti avessero condizionato lo svolgimento delle fasi successive alla prima e la spettanza degli stessi compensi in favore del professionista alla stipulazione di un accordo vincolante da parte di un terzo volto a finanziare i lavori di realizzazione degli impianti; che tale presupposto di fatto, a cui erano legati gli incarichi conferiti al T., integrava una condizione sospensiva mista, trattandosi di evento il cui verificarsi dipendeva sia dall’attività del professionista, che dalla volontà del soggetto da questi individuato come finanziatore; che nella specie nessun accordo di finanziamento, nemmeno in forma preliminare, era stato raggiunto, né alcun finanziamento era stato erogato, sicché nemmeno gli impianti erano stati mai realizzati; che dagli atti di causa era emerso che il T., dopo avere individuato, tramite una gara, nella società Italian Solar Infocenter il soggetto che avrebbe dovuto eseguire i lavori di realizzazione degli impianti, si era rivolto alla banca Unicredit per verificare la disponibilità di erogazione del finanziamento, ma che tale istituto non aveva mai deliberato in merito, per non avere l’impresa suddetta comunicato allo stesso le credenziali necessarie per istruire la pratica e verificare i requisiti di affidabilità necessari richiesti per il finanziamento; che tale esito negativo era addebitabile allo stesso professionista, che, prima di avviare le consultazioni ed indire la gara, avrebbe dovuto accertare, mediante richiesta all’istituto individuato come finanziatore, quali requisiti la società incaricata di eseguire i lavori avrebbe dovuto possedere per ottenere il finanziamento; che a seguito di tali circostanze la Italian Solar Infocenter in data 10.1.2011 era receduta dal contratto e non era stata considerata finanziariamente affidabile dalla banca; che l’inadempimento in cui era incorso il professionista aveva carattere assorbente rispetto alla circostanza che, in data 4.11.2010, fosse stato chiesto al T. di soprassedere nei rapporti con Unicredit Leasing, per essere stati avviati contatti diretti da parte dell’amministratore della Italian Solar Infocenter con il direttore generale per il Triveneto della stessa Unicredit; che pure irrilevante era il fatto che il T. avesse fatto presente di poter reperire altre società idonee ad ottenere il finanziamento previsto, in mancanza di prova che l’accordo vincolante per ottenerlo sarebbe potuto concludersi entro la data del 31.12.2010, prevista per poter usufruire degli incentivi previsti dalla legge allora in vigore; che, pertanto, essendo il mancato avveramento della condizione prevista nel contratto addebitabile al professionista, a questi non spettava alcun compenso per l’attività parzialmente compiuta in relazione alla prima fase, che avrebbe dovuto essere liquidato, in base alle previsioni contrattuali, soltanto a risultato ottenuto; che sul punto la sentenza di primo grado, che pure glielo aveva parzialmente riconosciuto, risultava contraddittoria, avendo il Tribunale affermato che la condizione sospensiva non si era verificata per fatto imputabile al professionista.
Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 30.11.2016, T.M. ricorre, sulla base di quattro motivi, con atto notificato il 30.1.2017.
Resiste con controricorso la società I.A.S. International Aviation Supply.
La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366 e 1367 c.c., anche in relazione all’art. 2229 c.c. e art. 2549 c.c., comma 2. Assume il ricorrente che la Corte territoriale ha intrepretato i contratti di incarico professionale in violazione dei criteri di interpretazione letterale e della comune intenzione dei contraenti, per avere esteso l’efficacia della condizione sospensiva mista del preaccordo di finanziamento anche alla prima e seconda fase di esecuzione delle prestazioni previste in contratto, nonostante che la condizione fosse testualmente dettata in relazione solo alla terza fase, escludendo per tale via il diritto del professionista al compenso anche per le attività regolarmente eseguite. La clausola 2) dei contratti prevedeva, infatti, che solo per la terza fase le prestazioni dovessero essere eseguite dopo il perfezionamento del preaccordo di finanziamento. La Corte ha inoltre errato laddove ha richiamato a sostegno della conclusione accolta la clausola 3) degli accordi, tenuto conto che essa aveva riguardo alle “modalità di pagamento” del compenso e regolava pertanto i tempi dell’adempimento, non i suoi presupposti. Ne’ in contrario poteva considerarsi ostativa l’impossibilità di applicare al riguardo la clausola 3) degli accordi, che prevedeva un criterio di calcolo parametrato al risultato finale dell’operazione imprenditoriale, in quanto, stante la doverosità di liquidare il compenso per le prestazioni eseguite, la Corte avrebbe ben potuto provvedervi in forza dei criteri di cui all’art. 2233 c.c..
Sotto altro profilo si assume che la sentenza impugnata è giunta alla conclusione accolta sulla base della considerazione errata che le pattuizioni contrattuali prevedessero l’assunzione, da parte del professionista, dei rischi dell’operazione imprenditoriale della cliente, previsione incompatibile con la natura del contratto di prestazione d’opera intellettuale e con il divieto, per il libero professionista, di associarsi all’attività di impresa dei propri clienti, configurando nella sostanza una sorta di associazione in partecipazione in violazione del divieto posto dall’art. 2549 c.c., comma 2.
Il motivo è inammissibile e in parte infondato.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio che l’interpretazione dell’atto contrattuale da parte del giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, censurabile nel giudizio di cassazione soltanto per l’inosservanza dei criteri legali di interpretazione e non attraverso la mera contrapposizione di una soluzione interpretativa diversa rispetto a quella accolta dalla sentenza impugnata, atteso che quest’ultima può anche non essere l’unica astrattamente possibile, o la migliore in astratto, ma deve soltanto essere plausibile (Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 28319 del 2017; Cass. n. 24539 del 2009).
Così delineato il perimetro in cui può svolgersi il controllo di legittimità di questa Corte, deve allora precisarsi che la sentenza impugnata, dopo avere affermato che le parti avevano sottoposto il contratto alla condizione sospensiva mista della stipula di un preaccordo per il finanziamento degli impianti dedotti in contratto, conclusione questa che era stata contestata nell’appello incidentale proposto dal T. ma che non risulta ora investita da censure con il presente ricorso, ed altresì premesso che, ai sensi dell’art. 2.1 dei contratti, “le prestazioni della prima fase consistono: nella ricerca e definizione del gruppo che provvederà a finanziare l’operazione, con conseguente stesura degli accordi che disciplineranno il finanziamento in tutti i suoi aspetti”, ha stabilito che le parti avevano previsto che le singole fasi delle prestazioni ed il passaggio dall’una all’altra fossero condizionato alla concessione del finanziamento, costituendo la previsione della sua erogazione il presupposto necessario per realizzare il programma negoziale diretto alla realizzazione degli impianti. La Corte di merito ha quindi rilevato che l’interpretazione del contratto deve considerare le singole clausole in modo coordinato e consequenziale le une con le altre e che la clausola 2.3, con cui le parti avevano previsto l’avvio della terza fase ” Solo dopo aver conseguito il parere favorevole degli Uffici Competenti ed aver ottenuto quantomeno un preaccordo vincolante dal gruppo che si impegni a garantire finanziamento “andava letta insieme alla clausola 3, rubricata ” Compensi per le suddette prestazioni”, la quale contemplava solo il compenso per la quinta fase in via forfettaria, mentre per la seconda, terza, quarta e sesta fase il compenso per il professionista era stato concordato in un importo variabile, ad appalto effettuato, a seconda dei ricavi del progetto e sulla base dei ricavi effettivamente ottenuti dopo il primo anno di esercizio, mentre per le prestazioni relative alla prima fase il compenso sarebbe stato eventualmente quantificato solo a risultato conseguito, in base al maggior utile per ciascun anno. Dalla lettura coordinata di tali pattuizione la Corte di merito ha quindi argomentato la conclusione che le parti avevano condizionato al preaccordo di finanziamento anche il riconoscimento di qualsivoglia onorario in favore del professionista direttamente coinvolto nel buon esito dell’operazione, “con la conseguenza che le eventuali attività svolte a prescindere dalla conclusione di un preaccordo vincolante, potevano rimanere del tutto prive di utilità e compenso”.
Tanto precisato, la soluzione interpretativa dei contratti accolta dalla Corte territoriale si sottrae alle censure di violazione delle regole di interpretazione del contratto, in particolare per non avere osservato il criterio testuale, che non appare sostenuta da alcun dato letterale contrastante se non quello relativo alla rubrica dell’art. 3 dei contratti, che però non appare decisivo anche perché non si confronta che l’esigenza evidenziata dalla Corte di interpretazione delle clausole negoziali non in modo atomistico, ma coordinandole le une alle altre.
Privo di pregio appare altresì l’argomento secondo cui la previsione che ancorava il compenso per la prima fase al risultato finale dell’operazione imprenditoriale poteva essere superata mediante l’applicazione degli altri criteri di liquidazione contemplati dall’art. 2223 c.c., tenuto conto che, come del resto precisa la sentenza, i criteri invocati operano a livello sussidiario, soltanto nel caso in cui il compenso per la prestazione del professionista non sia convenuto dalle parti, mentre, nel caso di specie, esso era stato previsto.
L’ulteriore censura sollevata dal motivo, che critica l’argomento secondo cui l’apposizione della condizione relativa al finanziamento aveva l’effetto di coinvolgere il professionista nei rischi dell’operazione, sotto il profilo che un tale coinvolgimento sarebbe contrario alle disposizioni ed ai principi sopra richiamati, appare invece infondato, risultando la soluzione accolta conforme all’orientamento di questa Corte, richiamato dalla stessa sentenza impugnata, che ha ritenuto valida la pattuizione che condiziona il compenso per una prestazione professionale alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera, non violando tale clausola il principio di inderogabilità dei minimi tariffari né snaturando la causa della prestazione (Cass. S.U. n. 18450 del 2005; Cass. n. 5492 del 2010). Ne’ il ricorso offre argomenti validi per mutare tale indirizzo.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa od omessa applicazione dell’art. 1358 c.c., censurando la sentenza impugnata per non avere valutato la condotta della società committente alla stregua del criterio della buona fede da osservarsi in pendenza della condizione sospensiva, relegando sostanzialmente a fatto secondario la circostanza che con la e-mail del novembre 2010 la IAS avesse espressamente invitato il T. a congelare la trattativa in corso con Unicredit, così avocando a sé ogni iniziativa. La sentenza impugnata, si sostiene, non ha affatto valutato l’incidenza di tale comportamento in pendenza della condizione, apprezzamento che se fosse stato svolto avrebbe dovuto portare a ritenere che tale iniziativa aveva messo il professionista nella situazione di non poter portare a compimento il suo incarico in modo da poter raggiungere il risultato voluto.
Il mezzo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Infondato in quanto la Corte ha valutato la lettera del 2010 sopra menzionata, rilevando che essa era intervenuta quando ormai l’omissione in cui era incorso il professionista per la mancata acquisizione, prima della scelta dell’impresa aggiudicataria dei lavori, dei requisiti di affidabilità necessari per ottenere il finanziamento, aveva ormai compromesso l’esisto dell’operazione, atteso che la parte non aveva fornito la prova della presenza di altre società in grado di stipulare l’accordo vincolante per ottenerlo entro la data del 31.12.2010, prevista per poter usufruire degli incentivi contemplati dalla legge.
Inammissibile perché investe un apprezzamento di fatto del giudice di merito in ordine all’efficienza causale dei comportamenti delle parti sul mancato avveramento della condizione, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità.
Il terzo motivo di ricorso, denunziando violazione degli artt. 1358,1359,2697,1218 e 1355 c.c., censura la sentenza impugnata per avere posto a carico del professionista l’onere di provare che il mancato avveramento della condizione fosse imputabile alla committente, laddove a fronte della allegazione e prova del comportamento ostativo della controparte, concretatasi con la citata e-mail del novembre 2010, spettava a quest’ultima dimostrare, anche per il principio della vicinanza della prova, di avere fatto tutto quanto era necessario per preservare le ragioni del T. in pendenza della condizione.
Il motivo è infondato atteso che la Corte distrettuale ha fondato il proprio convincimento in ordine alla imputabilità del mancato avveramento della condizione al T. sullo scrutinio degli elementi istruttori, accertando una precisa negligenza a carico del professionista, e sulla base della regola sull’onere della prova.
Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 61,115,116 e 132 c.p.c. e vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, lamentando che la Corte milanese abbia disatteso, senza motivazione, le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che, nel ricostruire la condotta delle parti, aveva escluso che la mancata erogazione del finanziamento fosse imputabile al T. ed aveva quantificato il compenso a lui dovuto.
Il mezzo è infondato.
La lettura della sentenza impugnata evidenzia che la Corte di merito ha motivato e giustificato la soluzione accolta, anche con riferimento alle diverse conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, che comunque, per come riportate nel ricorso, contenendo non già l’illustrazione di fatti e la raccolta di dati oggettivi rilevanti, ma giudizi in ordine alla imputabilità della mancata stipula del preaccordo di finanziamento e in ordine alla conformità del comportamento del professionista al canone di diligenza richiesto per l’affidamento degli incarichi, erano inutilizzabili in quanto involgenti profili di valutazioni riservati dalla legge al giudice e non al consulente.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 11.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022
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