Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1521 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5383/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Aura Maris sas di P.E., P.E., rappresentati e difesi dall’avv. Bruno Simeoni, con domicilio e etto in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Sinopoli;

– controricorrenti –

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 16/1/11, depositata il 24 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 novembre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Locatelli Giuseppe, che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, nonché quelli incidentali proposti da Aura Maris sas di P.E., P.E. e P.L. avverso la sentenza n. 51/03/08 della Commissione tributaria provinciale di Udine che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2003/2005.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo otto motivi.

Resistono con controricorso la società contribuente ed il socio accomandatario P.E.; il socio accomandante P.L. è rimasto intimato.

Nelle more del processo i contribuenti costituiti hanno dapprima depositato istanza di sospensione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, successivamente la documentazione asseverante l’avvenuto espletamento degli adempimenti da detta disposizione legislativa previsti.

Sia l’agenzia fiscale ricorrente che i controricorrenti hanno poi anche depositato memorie con concorde richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va rilevato che i contribuenti costituiti e che il contribuente intimato hanno effettuato quanto occorrente al fine della definizione agevolata del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, ciò emergendo chiaramente dalla documentazione depositata.

Del resto la difesa erariale ha concordato con quella dei contribuenti circa la richiesta di estinzione del giudizio, sulla base della dimessa attestazione dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale di Udine, di perfezionamento dell’iter procedimentale previsto da detta disposizione legislativa.

Inoltre va anche rilevato che nei termini di legge (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 12-13, rispettivamente 31 luglio e 31 dicembre 2020) non è stato opposto diniego all’istanza di definizione agevolata né presentata istanza di trattazione del presente procedimento.

Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio, rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, u.p.).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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