LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22330/2014 proposto da:
C.C., M.A.M., M.L., M.P.
nella qualità di socio conferente san giacomo immobiliare srl, San Giacomo Immobiliare Srl, elettivamente domiciliati in Roma Via Dei Monti Parioli 48 presso lo studio dell’avvocato Marini Giuseppe che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Di Piacenza;
– intimato –
e contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 264/2014 della COMM.TRIB.REG., EMILIA ROMAGNA, depositata il 07/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacalone Giovanni, che si riporta alle conclusioni scritte e chiede il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Giuseppe Marini che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DELLA CAUSA 1.Con l’atto in data 6 agosto 2009, di costituzione della srl “San Giacomo immobiliare”, M.C. e P., soci per la quota del 25% ciascuno, conferivano un terreno agricolo sito nel comune di *****, di cui erano proprietari al 50%, del valore attribuito di Euro 3508400, con contestuale accollo alla società, che accettava, del debito di Euro 2.800.000 contratto dai conferenti il 20 maggio 2009 nei confronti della banca Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza per un’apertura di credito in conto corrente a garanzia della quale era stata iscritta ipoteca sul terreno conferito.
2.Per la registrazione dell’atto suddetto, conferenti e conferitaria versavano l’imposta proporzionale sul valore del terreno al netto del debito accollato.
3.L’ufficio notificava ai contribuenti avviso di liquidazione di maggior imposta di registro applicando l’aliquota del 15% all’intero valore dell’immobile sul rilievo della non inerenza del debito accollato al bene conferito.
4.L’avviso veniva impugnato davanti alla CTP di Piacenza, dalla società, da M.P. e, quali eredi di M.C., da C.C. e da M.L. e A.M..
Essi prospettavano che, come risultava dal documento di richiesta di apertura di credito, che, come risultava da apposita perizia allegata all’atto costitutivo della srl San Giacomo, il finanziamento era stato chiesto al fine di realizzare sul terreno poi conferito gli interventi necessari a consentirne l’edificabilità in coerenza con il piano di riqualificazione approvato dal Comune, che, la srl San Giacomo era stata costituita per poter effettuare detti interventi con il supporto economico e tecnico della srl Edil Servizi – altra socia della San Giacomo -, che il conferimento del terreno, con relativa passività derivante dall’apertura di credito, era il presupposto della costituzione della società.
4. L’impugnazione veniva respinta. La CTP evidenziava che, come rilevato dall’Agenzia delle Entrate e non contestato dai ricorrenti, l’apertura di credito in conto corrente risultava essere stata concessa per “liquidità di cassa” dei M., che “all’atto del conferimento, il terreno non era stato migliorato”, che “l’apertura di credito era stata utilizzata prima del conferimento da parte dei conferenti considerato il saldo negativo del conto corrente”, che era pertanto da “ritenersi che l’utilità derivante dal conferimento del terreno da parte dei conferenti abbia provocato l’attribuzione ai medesimi di quote sociali corrispondenti al valore del terreno al netto del debito accollato ed anche, in aggiunta, l’estinzione del debito di 2.800.000 Euro”.
5. La decisione della CTP era richiamata e confermata nella sentenza in epigrafe con cui la CTR dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello dei contribuenti.
6. Questi ultimi ricorrono per la cassazione di questa sentenza con quattordici motivi, illustrati con memoria.
7.L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
8. La Procura Generale ha depositato requisitoria con richiesta di rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, viene denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per avere la CTR omesso di motivare sul perché del rigetto del motivo di appello con cui i contribuenti avevano lamentato la violazione, da parte della CTP, dell’art. 112 c.p.c. in riferimento al fatto che quest’ultima aveva escluso l’inerenza sul motivo che il conferimento risultava non essere stato utilizzato per interventi sul terreno conferito laddove invece l’ufficio aveva escluso l’inerenza sulla base di una presunzione non motivata.
2. Il motivo non è fondato. Premesso che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, e che tale violazione è individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza- di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di motivazione articolata in affermazioni tra loro “in contrasto irriducibile”, di motivazione “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sezioni Unite 8053/2014), in nessun modo può dirsi che la sentenza impugnata manchi di motivazione in ordine al rigetto della censura di ultrapetizione proposta con l’atto di appello. Si legge infatti nella sentenza che “l’avviso veniva emesso a seguito della constatazione della non inerenza della passività accollata alla società con l’immobile conferito… i primi Giudici hanno accolto la prospettazione dell’Ufficio valutando estranea alla esecuzione di opere sul terreno la passività accollata alla società”. La motivazione quindi esiste sotto il profilo grafico e consta di un discorso chiaro e lineare.
3. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 112 c.p.c., n. 4, per avere la CTR omesso di motivare circa il rigetto del motivo di appello con cui i contribuenti avevano censurato la decisione dei giudici di primo grado per avere questi ultimi ritenuto l’avviso fornito di motivazione.
4. Il motivo è infondato avendo la CTR motivato in modo espresso e inequivoco sul rigetto della suddetta censura. Si legge infatti nella sentenza impugnata che nell’avviso erano “chiaramente indicate le ragioni della pretesa fiscale” e che ciò era “peraltro dimostrato dalla copiosa attività difensiva svolta dai ricorrenti che hanno esercitato in modo consapevole il diritto di difesa”. Di seguito la CTR ha affermato che l’obbligo posto dalla L. n. 241 del 1990, art. 7 è assolto quando l’amministrazione rende noti i motivi della pretesa in modo tale da consentire l’esercizio di difesa del contribuente.
5. Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 per avere la CTR ritenuto che l’avviso fosse motivato laddove invece avrebbe dovuto ritenere il contrario atteso che l’avviso conteneva solo l’affermazione per cui il debito oggetto di accollo non era inerente al bene conferito.
6. Il motivo è infondato. La L. 27 luglio 2002, n. 212, art. 7 stabilisce, al comma 1 (che qui interessa) che “GI atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. La motivazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'”an” ed il “quantum” della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa. Nell’avviso di cui trattasi la CTR ha evidenziato esservi indicazione di ciò che “le passività cui fa riferimento il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, comma 1 sono quelle strettamente inerenti i beni conferiti” ed essere detto che tale circostanza non si era verificata nel caso di specie tenuto conto che l’istituto bancario aveva concesso ai sigg.ri M. per liquidità di cassa la somma di Euro 2.800.000. La CTR ne ha quindi correttamente desunto che il disposto della L. n. 212 del 1990, art. 7 era stato rispettato.
6. Con il quarto motivo di ricorso viene denunciata la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 50. Sostengono i ricorrenti – richiamate le prospettazioni di cui al punto 4 della superiore premessa – che la CTR avrebbe dovuto ritenere la passività de qua inerente al terreno conferito.
7. Premesso che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 riguarda l’interpretazione degli atti soggetti a registrazione ed è inserito, nel suddetto D.P.R., nel titolo III, titolo dedicato all’applicazione dell’imposta, premesso ancora che il richiamo ad esso è quindi fuori luogo trattandosi qui non di questione relativa all’interpretazione dell’atto soggetto a tassazione – atto di conferimento in data 6 agosto 2009 – né, più ampiamente, di questione relativa all’applicazione dell’imposta per detto atto bensì di questione ricadente nell’ambito dello stesso D.P.R., art. 50, – l’art. 50, inserito nel titolo IV del D.P.R., dedicato all’applicazione dell’imposta, riguarda la determinazione della base imponibile in riferimento ad “Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole” -, premesso altresì che “In tema d’imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 interpretato alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE n. 335/69) impone che, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all’oggetto del trasferimento” (Cass. 23234/2015), premesso, infine, che la CTR ha dato conto del fatto che l’apertura di credito era stata “utilizzata prima del conferimento” e non per interventi eseguiti sul terreno, l’art. 50 cit. risulta essere stato correttamente applicato.
In sostanza, da quanto evidenziato dalla CTR, emerge che l’onere accollato alla società era relativo alla restituzione, ad una banca, della somma oggetto di un’apertura di credito su conto corrente dei conferenti, utilizzata dai conferenti prima del conferimento per scopi non afferenti il bene conferito.
Ne’, a fronte di ciò, ha alcuna rilevanza la circostanza su cui è incentrato, in particolare, il motivo, che, in base al documento di richiesta di apertura di credito, quest’ultima fosse stata appunto “richiesta” allo scopo di realizzare interventi di riqualificazione del terreno poi conferito.
8. Con il quinto e con il sesto motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per non avere la Ctr pronunciato sul, o motivato il rigetto del, motivo di appello con cui i contribuenti avevano censurato la decisione dei giudici di primo grado laddove questi ultimi non avevano tenuto conto della finalità a cui il finanziamento bancario sarebbe stato destinato secondo la ricordata “richiesta”.
9. Con il settimo motivo viene denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della risultanza del documento incorporante la richiesta di apertura di credito, secondo la quale il finanziamento sarebbe stato destinato ad interventi di riqualificazione del terreno poi conferito.
10 Con l’ottavo motivo viene riformulata la denunciata di cui al settimo motivo sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c..
11. I motivi quinto, sesto, settimo e ottavo, che essendo strettamente connessi, possono essere esaminati in modo congiunto, sono infondati. La CTR, con il dare rilievo alla utilizzazione effettiva dell’apertura di credito “prima del conferimento” non per interventi eseguiti sul terreno, ha implicitamente pronunciato sulla dedotta censura sollevata contro la decisione di primo grado ritenendo la finalità dichiarata nella richiesta di apertura di credito irrilevante.
10. Con il nono motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per non aver la CTR motivato la propria statuizione secondo cui l’affermazione dei contribuenti circa “inadempienze burocratiche” che avevano imposto il rinvio dei lavori programmati sul terreno appariva “infondata”.
11. Il motivo è infondato. La CTR ha così statuito esplicitandone il motivo. Ha infatti precisato che detta affermazione era “infondata” – ossia, deve intendersi, irrilevante – “visto che” l’apertura di credito era stata “utilizzata prima del conferimento” non per interventi sul fondo.
12. Con il decimo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato sulla censura sollevata da essi ricorrenti contro la decisione dei giudici di primo grado per avere questi ultimi dichiarato la passività de qua non inerente al terreno conferito laddove invece, se avessero considerato l’insieme delle circostanze già qui ricordate al punto 4 della premessa sui fatti di causa, avrebbero dovuto dichiarare il contrario.
13. Con l’undicesimo motivo, proposto per l’ipotesi in cui dovesse ritenersi la censura di cui al precedente n. 12, respinta per implicito, viene denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per non avere la CTR motivato sulle ragioni del mancato accoglimento;
14. In relazione questi motivi è sufficiente richiamare quanto detto in relazione al quarto. La CTR non ha trascurato ma ha respinto per implicito detta la censura, sollevata dai contribuenti contro la sentenza di primo grado, siccome logicamente incompatibile, in modo evidente e quindi senza bisogno di esplicitazione di alcun discorso motivazionale, con la circostanza di per sé decisiva ai fini di escludere il requisito dell’inerenza, valorizzata in modo espresso per cui l’apertura di credito era stata utilizzata dai M. prima dell’atto di conferimento e non per interventi eseguiti sul fondo oggetto di conferimento.
15.Con il dodicesimo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere la CTR trascurato le circostanze qui riportate al punto 4 della superiore premessa sui fatti di causa.
16. Il motivo è inondato. E’ sufficiente richiamare quanto detto in relazione al quarto motivo di ricorso.
17. Con il tredicesimo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la CTR omesso di tenere conto della perizia allegata all’atto costitutivo della società San Giacomo in cui “erano ampiamente rilevate” tutte le circostanze qui riportate al punto 4 della superiore premessa sui fatti di causa.
18. Il motivo è infondato avendo la CTR ritenuto le ridette circostanze irrilevanti a fronte della circostanza di per sé decisiva ai fini di escludere il requisito dell’inerenza tra passività in questione e fondo conferito, per cui l’apertura di credito era stata utilizzata dai M. prima dell’atto di conferimento e non per interventi eseguiti sul fondo oggetto di conferimento.
19. Con il quattordicesimo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR avallato l’operato dell’Agenzia malgrado la stessa avesse mancato di dimostrare un qualsivoglia intento elusivo di essi contribuenti.
20. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La CTR ha evidenziato che “come già osservato dai primi giudici in assenza di specifiche contestazioni” dei contribuenti, l’apertura di credito era stata utilizzata dai M. prima dell’atto di conferimento e non per interventi eseguiti sul fondo oggetto di conferimento. Dacché la non inerenza della passività rinveniente dalla apertura di credito al bene conferito. Il riferimento all’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova e di conseguenze del mancato assolvimento di tale onere e’, a fronte di circostanza non specificamente contestata, fuori luogo.
21. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
22. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa, liquidate in Euro 7000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022
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