Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1528 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5762-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2548/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale (per quanto qui ancora d’interesse) la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello incidentale erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, che aveva accolto parzialmente il ricorso di M.L., socio della Dalograf s.n.c. di P.D. e M.L., contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2008, con il quale gli era stato imputato un maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef, essendo stata disconosciuta, nei confronti della predetta società, la deducibilità di costi per lavorazioni esterne, corrispondenti a provvigioni pagate dalla società ai soci P.D. e M.L., di professione agenti di commercio.

Il contribuente è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, va rilevato che, pur risultando il socio M.L. unica parte del giudizio di merito a quo, non sussiste nel caso di specie alcuna violazione del litisconsorzio necessario, in materia di rettifica del reddito di una società di persone, che comporti la nullità dell’intero giudizio.

Infatti “In tema di rettifica del reddito di una società di persone, l’inosservanza del litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria: ne deriva che la riunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3789 del 15/02/2018).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta resa dal medesimo Collegio della CTR all’esito della stessa udienza nella quale sono state trattate e decise (con sentenze depositate nello stesso giorno ed aventi numeri progressivi consecutivi) le controversie tra l’Ufficio e la Dalograf s.n.c. di P.D. e M.L. e tra lo stesso ufficio ed il socio P.D., entrambe relative alla medesima annualità d’imposta ed agli stessi rilievi, come risulta dai relativi ricorsi, oggi anch’essi pendenti presso questa Corte nella medesima adunanza.

In caso di prosecuzione dei giudizi con rinvio, essi saranno quindi riuniti presso la CTR, al fine della perpetuazione dell’integrità del relativo contraddittorio.

2. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per l’insanabile contraddittorietà della sua motivazione.

Assume infatti la ricorrente che la motivazione rassegnata dalla CTR muove dal presupposto che la s.n.c. – che aveva per oggetto la vendita all’ingrosso di carta, cartone ed articoli di cancelleria- ha commercializzato i suoi prodotti attraverso l’operato del P. e del M., i quali, sebbene già agenti di commercio operanti nel medesimo settore commerciale, nel caso di specie agivano univocamente quali soci della stessa s.n.c.. E’ stato quindi accertato, secondo la stessa sentenza impugnata, che in concreto i due soci non agivano, nell’interesse della società, come professionisti autonomi, in ragione di effettivi contratti d’agenzia con la stessa s.n.c. alla quale partecipavano, cosicché quanto corrisposto da quest’ultima ai predetti P. e M. soci è stato univocamente inquadrato dalla CTR come “reddito di partecipazione”.

Questa ricostruzione fattuale e giuridica, che emergerebbe dalla motivazione resa dal giudice d’appello, secondo la ricorrente è inconciliabile con il contemporaneo riconoscimento, nella stessa sentenza della deducibilità, da parte della società, di costi sostenuti dai singoli soci, come agenti, qualificati dalla CTR in termini di “costi sostenuti per l’esercizio della professione”.

3.Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza anche per violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi la CTR pronunciata ultra petita, rispetto al thema decidendum determinato dall’avviso d’accertamento, il quale attingeva il socio in ragione del preteso maggior reddito da partecipazione, e non per un preteso reddito da lavoro autonomo, conseguente allo svolgimento di attività professionale attuata a titolo individuale a favore della s.n.c. Pertanto la CTR avrebbe errato nel pronunciarsi sulla deducibilità di “costi sostenuti per l’esercizio della professione”, che non erano oggetto del rilievo erariale e che, comunque, erano in palese contraddizione logica e giuridica con l’affermazione, resa nella stessa motivazione della sentenza impugnata, che tale attività nel caso di specie non aveva avuto autonoma rilevanza rispetto a quella svolta dallo stesso M. quale socio. Di conseguenza, secondo la ricorrente, sarebbe inconciliabile con le predette premesse anche la pretesa incidenza del riconoscimento degli stessi costi sul maggior reddito di partecipazione, attribuito di riflesso dall’atto impositivo a ciascun singolo socio.

4.1 due motivi, per la loro parziale coincidenza e per la loro correlazione oggettiva, vanno trattati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, cui segue il rinvio al giudice a quo.

Invero, la motivazione della sentenza impugnata evidenzia una contraddizione di fondo già nella ricostruzione fattuale del rapporto che assume si sia effettivamente instaurato tra la Dalograf s.n.c. ed suoi due soci, atteso che, dopo aver esordito con l’affermazione che dopo il 2004 (e quindi anche nell’anno d’imposta sub iudice) il P. ed il M. avevano lavorato “come agenti di Dalograf s.n.c.”, aggiunge immediatamente dopo che, per gli stessi soggetti, tuttavia “non vi era alcuna necessità di agire per conto della Dalograf come agenti e non come soci”. E’ palese infatti come la rilevanza fiscale della fattispecie concreta muti radicalmente a seconda che si riconosca o meno, all’attività svolta dai due soci, la natura dell’esercizio, a titolo personale, di un’ipotetica attività professionale individuale, esterna a quella della società, che trovi titolo in un rapporto contrattuale tra quest’ultima e ciascuno dei due agenti, a prescindere dalla loro partecipazione alla compagne societaria.

Ferma tale premessa, deve rilevarsi che la contraddizione insanabile della motivazione permane anche a voler considerare che, nel prosieguo, la CTR, affermando la “strumentalità del rapporto di agenzia rispetto alla società” e la “necessità di inquadrare sotto il profilo fiscale nel reddito di partecipazione quanto corrisposto dalla società ai soci P. e M.”, abbia preso posizione nel senso dell’inesistenza effettiva, tra la società ed i soci quali persone fisiche, dei rapporti d’agenzia esterni di cui alle provvigioni ed ai costi controversi.

In questa prospettiva, infatti, così come dedotto dalla ricorrente, il riconoscimento della deducibilità, da parte della società, di “costi sostenuti per l’esercizio della professione” dai singoli soci, come agenti, costituisce tanto più un’insanabile contraddizione logica e giuridica con la contestuale affermazione che, nel caso di specie, gli stessi soci non hanno effettivamente svolto alcuna attività professionale esterna a favore della medesima società e che non è quindi ravvisabile, tra loro e la Dalograf, alcun rapporto contrattuale d’agenzia, tanto che i relativi compensi, incassati dai soci come “provvigioni”, sono qualificati dalla medesima CTR come reddito di partecipazione. E’ dunque la stessa ricostruzione della CTR che conduce ad escludere sia l’esistenza oggettiva del titolo dei costi che invece contraddittoriamente riconosce quali “costi sostenuti per l’esercizio della professione”; sia la loro traslazione soggettiva alla s.n.c. (società commerciale che svolge attività d’impresa), rendendo incomprensibile la motivazione della decisione impugnata.

La motivazione, nella sostanza, non consente comunque di comprendere come, una volta assunta la mera “strumentalità del rapporto di agenzia rispetto alla società” (in quanto “non vi era alcuna necessità di agire per conto della Dalograf come agenti e non come soci”), e quindi acclarata l’insussistenza effettiva del titolo negoziale (i rapporti d’agenzia) che dovrebbe determinare in ipotesi l’inerenza dei costi sostenuti dagli agenti, possano ritenersi deducibili (dalla società, peraltro, con riflesso sul reddito di partecipazione dei soci) le spese sostenute da questi ultimi per l’esercizio della loro professione, esercizio che nel caso di specie, secondo la stessa CTR, è mancato in fatto.

Giova peraltro sottolineare, per completezza, che la medesima contraddittorietà permarrebbe anche con riferimento all’eventualità che la CTR abbia inteso, trattando il giudizio relativo al socio, imputare i costi in questione ad un reddito di quest’ultimo, quale persona fisica, diverso da quello di partecipazione e derivante dall'”esercizio della professione”. Premesso che tale ipotesi, come dedotto nel secondo motivo di ricorso, travalicherebbe il thema decidendum delimitato dall’accertamento riflesso nei confronti dei soci per maggior reddito di partecipazione, si tratterebbe di un’ipotesi inconciliabile comunque con l’affermazione contestuale che nel caso di specie non sussiste attività professionale svolta dai soci, che abbia autonoma rilevanza rispetto al rapporto sociale ed all’esercizio dell’impresa da parte della stessa s.n.c., per cui non si comprenderebbe come possano essere riconosciuti costi inerenti un’attività la cui effettiva esecuzione viene contemporaneamente esclusa.

4.1. Tanto premesso, va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza, “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Nel caso di specie, come già illustrato, ricorre il denunciato contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Infatti ” Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto – pur denunciabile sotto altri profili – tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di altre prove e documenti.” (Cass., Sez. L -, Sentenza n. 17196 del 17/08/2020).

Pertanto, “Sussiste il vizio di assenza della motivazione, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, allorché la sentenza sia nulla per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione.” (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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