LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11662-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;
– ricorrente –
contro
T.L., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato LOREDANA TROTTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 784/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 20/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 20/12/19, la Corte d’appello di Salerno ha escluso l’obbligo contributivo del professionista in epigrafe per prescrizione dello stesso (non essendo configurabile il doloso occultamento del debito da parte del contribuente).
Avverso tale sentenza ricorre l’assistita per due motivi l’INPS, il contribuente resiste con controricorso.
Con il primo motivo si deduce la configurabilità del doloso occultamento del debito per mancata compilazione del quadro rr della dichiarazione dei redditi.
Con il secondo motivo si lamenta il mancato accertamento dell’abitualità dell’attività, alla base della nascita del debito contributivo.
Il primo motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha correttamente rilevato la prescrizione del debito, da un lato in quanto il reltivo termine decorre dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi, come prorogati dai relativi D.P.C.M., e non dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi (in linea con Sez. L, Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, Rv. 651360 – 01, ed altre successive conformi) e dall’altro lato in quanto la corte ha escluso la configurabilità del doloso occultamento del debito.
Con riferimento a tale ultimo profilo, deve rilevarsi che l’INPS formula le censure in termini di violazione di legge; l’accertamento di un comportamento occulto configura, invece, una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, “dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo” (in motivazione, Cass. n. 7254 del 2021).
Il secondo motivo è inammissibile in quanto non si parametra alla sentenza che ha affermato la sussistenza del debito contributivo, ma ne ha ritenuta la prescrizione.
Spese secondo soccombenza.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 500 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022