Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.154 del 05/01/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 5611-2021 proposto da:

D.S.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

S.C.A., G.F.L., C.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 513/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:

con istanza depositata il 24.2.2021, l’Avv. Giuseppe Iacono Quarantino ha segnalato che l’epigrafe dell’ordinanza n. 513/2021 riporta un errore materiale poiché è stato indicato, quale difensore della controricorrente S.C.A., l’Avv. D.S.L. mentre invece il controricorrente era difeso dall’Avv. Giuseppe Iacono Quarantino.

RITENUTO

che:

l’istanza merita accoglimento e va disposta la correzione dell’errore materiale dell’intestazione dell’ordinanza N. 513/2021 nel proc. n. 29013/2018 nel senso che il difensore della controricorrente S.C.A. è l’Avv. Giuseppe Iacono Quarantino.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’errore materiale dell’intestazione dell’ordinanza n. 513/2021 nel proc. n. 29013/2018 nel senso che difensore della controricorrente S.C.A. non è l’Avv. D.S.L. ma l’Avv. Giuseppe Iacono Quarantino;

Dispone che la presente ordinanza sia annotata in calce all’originale del provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472