LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 5611-2021 proposto da:
D.S.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
S.C.A., G.F.L., C.G.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 513/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RILEVATO
che:
con istanza depositata il 24.2.2021, l’Avv. Giuseppe Iacono Quarantino ha segnalato che l’epigrafe dell’ordinanza n. 513/2021 riporta un errore materiale poiché è stato indicato, quale difensore della controricorrente S.C.A., l’Avv. D.S.L. mentre invece il controricorrente era difeso dall’Avv. Giuseppe Iacono Quarantino.
RITENUTO
che:
l’istanza merita accoglimento e va disposta la correzione dell’errore materiale dell’intestazione dell’ordinanza N. 513/2021 nel proc. n. 29013/2018 nel senso che il difensore della controricorrente S.C.A. è l’Avv. Giuseppe Iacono Quarantino.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale dell’intestazione dell’ordinanza n. 513/2021 nel proc. n. 29013/2018 nel senso che difensore della controricorrente S.C.A. non è l’Avv. D.S.L. ma l’Avv. Giuseppe Iacono Quarantino;
Dispone che la presente ordinanza sia annotata in calce all’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022