Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1542 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19884-2020 proposto da:

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore. elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MANZARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FRAER LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADELAIDE RISTORI, 38, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA STANCATI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO RENDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2239/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. La regione Emilia Romagna propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva accolto il ricorso della Fraer Leasing s.p.a. contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2011, in materia di tassa automobilistica relativa a veicoli dei quali la contribuente era proprietaria, ma che aveva concesso in leasing a terzi.

La contribuente si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerate, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione dalla controparte, con la quale ha dato atto dell’intervenuta definizione della lite, anche per quanto riguarda le spese del giudizio, compensate totalmente.

CONSIDERATO

che:

1. Per effetto della rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla controricorrente, nella quale si dà atto della dedotta definizione della lite con transazione, anche per quanto attiene la compensazione totale delle spese di lite, va dichiarata cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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