Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.155 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza, iscritto al n. 29420-2020 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI, N. 43, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO CATAVELLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati DANIELA PARISI, ALBERTO TEDOLDI;

– resistente –

P.F.P., C.A., S.C.;

– Intimati –

avverso l’ordinanza n. cronol. 8535/2020 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 14/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MAURO VITIELLO, che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso.

PREMESSO che:

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. propone istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Siena 14 ottobre 2020, n. 8535, che ha ritenuto fondata l’eccezione sollevata dai convenuti P., T. e S. di incompetenza della sezione ordinaria del Tribunale (essendo l’azione proposta nei confronti di ex componenti dell’organo amministrativo della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a) e ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, assegnando alle parti il termine per la riassunzione della causa davanti alla competente sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Firenze. La Banca Monte dei Paschi di Siena aveva convenuto in giudizio C.A., Ci.Gi., P.F.P., S.E. e T.A., chiedendo che fossero condannati a pagare in via di regresso rispettivamente le somme di Euro 23.400, Euro 20.900, Euro 22.100, Euro 19.000 e Euro 19.600. Il Ministero dell’economia e delle finanze aveva irrogato una sanzione pecuniaria a carico di Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. (poi Banca Anton Veneta s.p.a. e ora Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., a seguito di fusione per incorporazione) per complessivi Euro 792.100, con obbligo di regresso nei confronti dei responsabili ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195.

T.A. ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., u.c..

La ricorrente ha proposto istanza per la rinnovazione della notificazione del ricorso ad C.A., dato che una prima notificazione non si è perfezionata (avendo l’addetto del servizio postale dichiarato di non aver reperito “alcun riferimento” al civico indicato) e non si è perfezionata anche una seconda notificazione. Al riguardo il Collegio precisa che era onere della ricorrente provvedere a rinnovare la notificazione in quanto “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (così Cass., sez. un., n. 14594 del 2016). Essendo però – come si vedrà infra – il ricorso infondato, il Collegio ritiene che non sia necessario esaminare la questione concernente la regolarità del contraddittorio poiché “se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo” (v. Cass. n. 10839 del 2019, secondo la quale questa Corte, “ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attività defensionali delle parti”).

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo denuncia l’errata applicazione del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3: secondo il Tribunale di Siena l’azione di regresso svolta dalla Banca nei confronti degli ex esponenti destinatari delle sanzioni pecuniarie, in forza dell’avvenuto pagamento delle predette sanzioni quale coobbligata solidale, andrebbe ricondotta nell’ambito dei rapporti societari di cui al citato art. 3, quando invece nel caso in esame l’azione esercitata dalla Banca non attiene né all’accertamento, costituzione, modificazione o estinzione del rapporto societario né a profili di responsabilità degli organi nei confronti della società; l’azione svolta non è infatti relativa a una pretesa della Banca fondata sul rapporto tra la stessa e le persone fisiche che hanno rivestito ruoli organici all’interno della società, ma una pretesa autonoma fondata specificatamente sul provvedimento sanzionatorio emesso dal Ministero dell’economia e delle finanze e sull’obbligo di regresso posto dalla legge a carico della Banca; ne discenderebbe la competenza a conoscere e decidere l’azione del Tribunale di Siena, in composizione civile ordinaria, quale giudice territorialmente competente.

La censura non può essere accolta. Il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a, individua la competenza funzionale delle sezioni specializzate facendo riferimento alle cause relative a “rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi e di controllo, il liquidatore, il direttore generale”. Tale previsione viene interpretata in modo estensivo da questa Corte, secondo la quale la formulazione letterale dell’art. 3, comma 2, lett. a, richiamando tutti i rapporti societari, va intesa come formula indicativa di una nozione generale e non quale espressione meramente riassuntiva delle peculiari ipotesi citate nel testo della medesima norma (v. Cass. n. 20441 del 2018). Conseguentemente, l’azione di regresso esercitata dalla ricorrente, tra i cui presupposti c’e’ – come ha sottolineato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte il fatto che l’autore della violazione oggetto della sanzione avesse, all’epoca della consumazione delle violazioni, la posizione sociale gestoria o dirigenziale in presenza della quale l’azione può dirsi fondata, rientra tra le cause di competenza funzionale delle sezioni specializzate di cui al citato art. 3.

2) Il secondo motivo, rubricato “competenza del Tribunale di Siena”, non ha rilievo autonomo, limitandosi la ricorrente a ribadire la competenza del Tribunale ordinario.

II. L’istanza di regolamento va pertanto rigettata e deve essere confermata la competenza della sezione specializzata per l’impresa del Tribunale di Firenze dinnanzi alla quale vanno rimesse le parti nei termini di legge. La sezione specializzata provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta l’istanza di regolamento e conferma la competenza della sezione specializza per l’impresa del Tribunale di Firenze, dinnanzi alla quale rimette le parti nei termini di legge; spese al merito.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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