Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1554 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

E.S., cittadino nigeriano nato il 24 dicembre 1990, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione rappresentato e difeso dell’Avv. Giorgio Giuseppe Lazar, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto n. 707/2020 del Tribunale di Brescia emesso il 15 gennaio 2020 nel procedimento n. R.G. 9167/2018;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons.

Roberto Amatore.

RILEVATO

che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, E.S., cittadino nigeriano nato a *****, ha adito il Tribunale di Brescia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente riferiva di non voler tornare nel suo Paese per timore di esser ucciso dagli *****, cult a cui appartiene il fratello della moglie defunta, essendo accusato della morte della donna.

3. Il Tribunale ha rilevato che, pur ritenuto credibile il racconto del ricorrente, la vicenda non integrasse i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale, avuto riguardo anche alla situazione generale della Nigeria, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza; non ha riscontrato, inoltre, profili di vulnerabilità idonei a fondare il riconoscimento della protezione umanitaria.

4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione E.S., svolgendo un solo motivo così rubricato: “Violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi”.

5. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

6. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

7. Con un unico motivo si contesta nel merito il giudizio di credibilità e il conseguente mancato riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, ritenendo che il Tribunale abbia svolto una valutazione superficiale ed erronea.

Il ricorso è inammissibile.

La censura proposta dal ricorrente tenta di sollecitare questa Corte, con doglianze peraltro solo genericamente formulate tramite il richiamo a principi affermati in giurisprudenza, una nuova edizione del giudizio di merito in ordine alla valutazione di credibilità o meno del racconto, giudizio quest’ultimo inibito al giudice di legittimità perché rimesso alla esclusiva cognizione dei giudici del merito (Cass. ss. uu. n. 8053 del 2014).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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