LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
J.C.S., cittadino gambiano nato il 9 maggio 1996, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Vivenzio, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
nei confronti di Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso decreto del Tribunale di Milano emesso il 15 aprile 2020 nel procedimento n. R.G. 11098/2019;
sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons.
Roberto Amatore.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, J.C.S., cittadino gambiano nato a Banjul il 9 maggio 1996, ha adito il Tribunale di Milano impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente riferiva di aver lasciato il suo Paese a causa di dissidi familiari, in quanto, violando le prescrizioni del Corano, aveva messo incinta una donna con cui aveva avuto una relazione, provocando così il disonore della famiglia, che lo aveva aggredito e minacciato.
3. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse credibile il racconto del ricorrente, caratterizzato da contraddizioni ed elementi generici e inverosimili e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, avuto riguardo anche alla situazione generale del Gambia, descritta con l’indicazione delle fonti di conoscenza, ed in assenza di indici di vulnerabilità nonché di elementi indicativi di integrazione e radicamento in Italia.
4. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione J.C.S., svolgendo un unico motivo così rubricato: “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6”.
5. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.
6. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 29 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso si censura la carenza di istruttoria officiosa, avendo il Tribunale utilizzato COI non aggiornate: le fonti citate si riferirebbero solo sino al 2016, periodo quindi lontano dal momento della decisione (2020). Allo stesso modo, si contesta l’erronea valutazione inerente la protezione umanitaria, in quanto fondata su un’analisi della situazione socio-politica non rispondente alla realtà. Si osserva, inoltre, che l’inserimento dimostrato sino ad ora sarebbe inevitabilmente legato al percorso svolto all’interno del sistema di accoglienza, fattore non addebitabile negativamente al ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo ed unico motivo è inammissibile, quanto alle doglianze prospettate in relazione alle c.o.i. consultate, per genericità di formulazione e per difetto di autosufficienza.
Sul punto qui in esame la giurisprudenza di questa Corte ha recentemente precisato che “ove il giudice del merito abbia reso note le fonti consultate, per mezzo dell’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne la inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso di legittimità le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio, così permettendo a questa Corte di valutare la fondatezza della censura” (Sez. 1, Ordinanza n. 7105 del 2021). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni – sulla cui base il predetto giudice ha deciso – siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga, cioè, dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 5015 del 2021).
In definitiva, va data continuità applicativa al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020).
Ciò posto, osserva la Corte che se è vero, per un verso, che, nel decreto impugnato sono menzionati il report dell’US Department del 2012 e quello di Amnesty del 2013 (e la decisione impugnata risale invero al 2020), è altrettanto vero, per altro verso, che il ricorso non riporta, tuttavia, nel motivo di censura qui in esame, le fonti alternative che avrebbero dovuto esser consultate, così rendendo la doglianza genericamente formulata e dunque irricevibile.
9. In relazione al profilo di censura riguardante il diniego della richiesta protezione umanitaria, va precisato che, da un lato, è pur condivisibile l’affermazione del ricorrente secondo cui anche l’integrazione sociale stimolata dai percorsi di accoglienza deve essere considerata dal giudice del merito ai fini delle valutazioni comparative richieste dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. anche Sez. 2, Ordinanza n. 9365 del 2021); dall’altro, non può tuttavia essere sottaciuto come tale pur condivisibile osservazione non tenga in considerazione le altre rationes decidendi poste a sostegno del diniego dell’invocata protezione umanitaria, e cioè la situazione familiare e di radicamento nel paese di provenienza (ove tuttora vivono la madre ed i fratelli) e comunque la
ò condizione di disagio esistenziale manifestata nella sua permanenza in Italia, ciò che rende la valutazione comparativa espresso dai giudici del merito squilibrata inevitabilmente in senso negativo per rintracciare una condizione di soggettiva vulnerabilità del richiedente.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022