LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17321/2019 proposto da:
K.E., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione, difeso dall’avvocato Verlato Davide, per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 05/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
1. – K.E., cittadino nigeriano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro il decreto del 5 novembre 2018, con cui il Tribunale di Catanzaro ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
considerato che:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, censurando il decreto impugnato per aver omesso di fare corretta applicazione dei principi di cooperazione istruttoria desumibili dalla menzionata normativa.
Il secondo mezzo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, censurando il decreto impugnato per aver negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria richiesta.
ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente muove dalla premessa di aver tardivamente proposto l’impugnazione per cassazione, assumendo che “per problemi di comunicazione con il difensore costituito in primo grado del foro di Crotone essendosi nel frattempo il ricorrente trasferito in altra località per cercare lavoro egli non poteva essere informato immediatamente dell’avvenuto deposito del decreto in oggetto e del relativo breve termine di legge per proporre ricorso in cassazione”: pur senza richiamare l’art. 153 c.p.c., egli sollecita dunque, implicitamente ma inequivocamente, l’adozione di un provvedimento di rimessione in termini.
Rimessione in termini che però va recisamente negata, evidente essendo che l’occorso è da ascrivere a negligenza dello stesso interessato, trasferitosi senza informare il proprio difensore: ed in ogni caso, come pure si versasse in ipotesi di negligenza del difensore, comunque non ricorrerebbero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza (p. es. da ult. Cass. 10 febbraio 2021, n. 3340).
L’inammissibilità discende perciò dalla riconosciuta tardività del ricorso.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022