LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11036/2019 proposto da:
O.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Della Giuliana 91, presso lo studio dell’avvocato Pensiero Anna, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cavicchi Edoardo;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 20/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2021 dal Cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Bologna del 20 febbraio 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente O.M. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c..
Il secondo motivo denuncia l’omessa valutazione di fatti decisivi accertati nell’istruttoria.
2. – Il ricorso è inammissibile.
Si intende prescindere dal tema della validità della procura alla lite, su cui si è recentemente pronunciata Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177: tema investito dalla la questione di legittimità costituzionale sollevata da Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 che, con specifico riguardo alla compatibilità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, con la carta fondamentale, ha espresso un convincimento opposto a quello fatto proprio dalle stesse Sezioni Unite.
In base al criterio della ragione più liquida è infatti da osservare che i due motivi si risolvono in una non consentita censura dell’accertamento di fatto speso dal giudice del merito, il quale ha escluso che al richiedente fossero riferibili ragioni di vulnerabilità, tali da consentire il riconoscimento della protezione umanitaria invocata. Non rileva, del resto, quanto dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di audizione, in quanto le informazioni da lui rese sono state ritenute inattendibili. Ne’ l’istante chiarisce quali doversi fattori di vulnerabilità abbia allegato nel giudizio di merito: è da ricordare, al riguardo, che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016).
3. – Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022