LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez. –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03079/2019 R.G. proposto da:
A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DERUTA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO CURTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA VIGIANO;
– ricorrente –
contro
FINO 1 SECURITISATION SRL, in persona del procuratore speciale pro tempore, rappresentata da DOBANK SPA, ora DOVALUE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso – in origine – dall’avvocato FRANCESCO PAOLO GALLO, da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, per legge domiciliato ivi presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, nonché dall’avvocato NUNZIO SINAGRA, per procura generale alle liti del 14/12/2010;
– controricorrente –
e contro
C.V., J.L., V.S.V., UNICREDIT LEASING SPA, CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA per CREDITO VALTELLINESE SPA (incorporante di CREDITO SICILIANO SPA), ELROND NPV 2017 SRL, G.G., RISCOSSIONE SICILIA SPA, P.C., UNICREDIT SPA, UNICREDIT LEASING SPA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 7510/2018 rep., in causa n. 7788/2018 r.g., del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 16/07/2018;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Presidente di sezione Dott. Franco DE STEFANO.
CONSIDERATO
che:
A.L. ricorre, con atto notificato a partire dal 15/01/2019 ed articolato su quattro gruppi di motivi (di rispettivi almeno quattro, sei, sei e quattro submotivi), per la cassazione dell’ordinanza resa ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., con cui è stato rigettato il suo reclamo avverso la reiezione, ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c., delle sue doglianze quanto all’aggiudicazione del lotto due nell’ambito di vendita delegata a professionista nelle espropriazioni immobiliari ai suoi danni pendenti presso il Tribunale di Palermo (nn. 650/12 e 359/13 r.e.i.);
degli intimati – C.V., J.L., V.S.V., Unicredit Leasing Spa, Credito Siciliano spa (ora Elrond Npv), G.G., Riscossione Sicilia spa, P.C. notifica controricorso il successore di Unicredit spa (tale indicato nell’ordinanza reclamata), Fino 1 Securitisation srl e per essa Dobank, ora Dovalue, spa;
la manifesta inammissibilità del ricorso rende superfluo dare anche solo sommariamente conto delle numerose doglianze e delle originarie repliche della controricorrente, su queste non incidendo l’inammissibilità della costituzione di un nuovo difensore in forza di una procura non conforme alla prescrizione di specialità imposta notoriamente per il giudizio di legittimità, in quanto generale e di molto anteriore all’instaurazione di questo;
infatti, questa Corte è ferma nell’escludere la diretta ricorribilità di un’ordinanza che definisca il procedimento di reclamo ai sensi dell’art. 591-ter c.p.c.: al riguardo, basti qui un integrale richiamo a Cass. 09/05/2019, n. 12338 (già più volte seguita dalla giurisprudenza di legittimità; per tutte, si vedano: Cass. 24/09/2019, nn. 23657 e 23658; Cass. ord. 08/07/2020, n. 14249; Cass. ord. 21/07/2020, n. 15441), le cui argomentazioni e conclusioni non sono scalfite dalle difese dell’odierna ricorrente;
così precluso l’esame del merito delle doglianze, il ricorso va dichiarato inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità;
sussistono i presupposti processuali per applicare del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022