Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1588 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez. –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 04073/2019 R.G. proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA SAVIA DI V.L. E D. SS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN CARLA MOSCATTINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici per legge domicilia in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1110/2018 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 18/06/2018;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Presidente di sezione Dott. Franco DE STEFANO.

CONSIDERATO

che:

la Società Agricola Savia di V.L. e D. s.s. ricorre, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Modena, n. 1110 del 18/06/2018, con cui è stata declinata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria ed affermata quella del giudice amministrativo sull’opposizione, espressamente qualificata ai sensi dell’art. 617 c.p.c., da quella dispiegata avverso la cartella esattoriale per Euro 77.906,50, emessa dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA per recupero di un debito per prelievo supplementare sul latte relativo ad alcune annate di produzione e venduto in quantità eccedente le quote assegnate;

resiste con controricorso AGEA, invocando Cass. Sez. U. 05/12/2018, n. 31370, ma pure la qualificazione dell’azione quale opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, di conseguenza, la sola appellabilità della relativa sentenza;

per l’adunanza del 23/11/2021 la ricorrente deposita memoria;

del motivo di ricorso, con cui si contesta la declaratoria di giurisdizione del giudice amministrativo, come pure delle difese della controricorrente, è superfluo anche solo dar conto, per l’evidente tardività del primo: a seguito dell’univoca qualificazione, ad opera della sentenza qui gravata, della domanda quale opposizione esecutiva (ed a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione e restando irrilevante, ai fini della conclusione di cui appresso, la questione della sussumibilità dell’azione entro il paradigma dell’art. 615 c.p.c. anziché quello dell’art. 617 c.p.c.), in applicazione del principio dell’apparenza andava applicato il relativo regime sui termini (Cass., ord. 11/01/2012, n. 171; Cass., ord. 13 luglio 2021, n. 19993) e, così, l’esenzione dalla sospensione feriale, imposta dalla chiara lettera della legge a tutte le opposizioni esecutive in ogni fase o stato e grado, come applicata dalla monolitica giurisprudenza di questa Corte;

ne consegue che il ricorso, notificato non prima del 18/01/2019, è stato proposto in violazione del termine di sei mesi, non sospesi, dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 18/06/2018) ed è irrimediabilmente tardivo: e che tanto va dichiarato in dispositivo, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, restando precluso l’esame del mezzo di censura e, con esso, la verifica della conformità della gravata sentenza alla consolidata giurisprudenza di legittimità;

sussistono i presupposti processuali per applicare del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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