Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.159 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 4860/2020 proposto da:

C.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Carletti, e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, via Terenzio, n. 21, giusta procura speciale alle liti in calce alla memoria di costituzione con nuovo difensore.

e M.G., già rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Miraglia, in forza di procura speciale allegata al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Avv. I.A., nella qualità di tutore dei minori, che si costituisce e difende personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Claudio De Portu, via Flaminia, n. 354.

– controricorrente –

e nei confronti di:

C.S. e A.A., nonni paterni dei minori Procura generale presso la Corte d’appello di Cagliari; Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di CAGLIARI n. 34/2019, pubblicata il 16 dicembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7 luglio 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 16 dicembre 2019, la Corte di appello di Cagliari ha rigettato gli appelli proposti da C.L. e M.G. (genitori) e da C.S. e A.A. (nonni paterni) avverso la sentenza n. 64/2016 del 13 ottobre 2016 del Tribunale per i minorenni di Cagliari, che aveva dichiarato i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale sui figli minori N., nato a *****, e M., nato a *****, e lo stato di adottabilità dei predetti, con l’interruzione graduale dei rapporti tra gli stessi e i rispettivi nuclei familiari.

2. La Corte di appello di Cagliari, dopo avere disposto consulenza tecnica di ufficio con Decreto del 13 luglio 2017 e avere disposto la rinnovazione delle operazioni peritali con Decreto del 3 luglio 2018, ha confermato lo stato di abbandono dei minori e la non idoneità dei genitori, ciascuno a cagione dei rispettivi profili psicoclinici; nonché dei nonni paterni, anche in ragione dell’esito fallimentare dell’esperienza di affido a costoro, oltre che l’assenza di risorse presenti nel nucleo parentale materno.

3. I giudici di secondo grado, inoltre, hanno ritenuto, che, avuto riguardo all’interesse dei minori e al fine di non esporli ad un rischio di ulteriore compromissione del loro processo di sviluppo, era da evitare il mantenimento del rapporto con i genitori, anche perché i minori avevano manifestato il bisogno che detto rapporto potesse riprendere in condizioni di sicurezza, tali da preservarli dai turbamenti vissuti nel contesto domestico e dalle manifestazioni del disturbo mentale materno.

4. C.L. e M.G., avverso la detta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

5. L’avv. I.A., nella qualità di tutore dei minori, ha depositato controricorso.

6. La Procura Generale presso la Corte d’appello di Cagliari, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione e C.S. e A.A. non hanno svolto difese.

7. C.L. ha depositato memoria di costituzione con nuovo difensore.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione della L. n. 814 del 1983, artt. 1 e 8, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo stata dichiarata l’adottabilità dei minori in presenza di soluzioni alternative (allo stato degli atti e dell’istruttoria) per la conservazione del diritto dei minori di crescere ed essere educati nella propria famiglia, essendo risultato moderatamente adeguato il padre ed avendo gli stessi consulente tecnici d’ufficio da un lato, progettato un’ipotesi di verifica del recupero della genitorialità e, dall’altro lato, espressamente precisato che l’adozione non sarebbe stata la soluzione migliore per i minori ed essendo, inoltre, nel caso, pure presenti aiuti nel nucleo familiare paterno (nonni e zia) che avrebbero potuto essere almeno di supporto.

2. In via preliminare va rilevato che C.L. ha depositato memoria di costituzione con nuovo difensore, con la quale ha chiesto il differimento dell’udienza al fine di consentire all’Amministratore di sostegno della già ricorrente M.G., madre dei minori, di ottenere l’autorizzazione a coltivare il ricorso da parte del Giudice tutelare di Cagliari.

2.1 Al riguardo, va evidenziato che C.L. e M.G. avevano proposto ricorso per cassazione, rappresentati e difesi dall’Avv.to Francesco Miraglia e che quest’ultimo, come si ricava dalla missiva a firma dell’Avv. Maria Scialla, diretta ai Capi degli Uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Roma e ai Presidenti dei Consigli degli ordini degli Avvocati della Repubblica (allegata alla memoria di costituzione citata) è stato radiato dall’Albo degli avvocati con sentenza n. 14/2021 dell’8 febbraio 2021.

2.2 Già questa Corte ha affermato che, in caso di morte dell’unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, sebbene non operi l’interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l’udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass., 8 aprile 2020, n. 7751; Cass., 24 novembre 2009, n. 24681; Cass., Sez. U., 13 gennaio 2006, n. 477).

3. Per quanto esposto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo.

PQM

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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