LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21905-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.S. (n. l'*****), M.S. (n. *****), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI MANCUSO, CAMILLA MANCUSO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2889/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata l’01/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
La parte contribuente ricorreva avverso avvisi di accertamento relativi ad IRPEF ed altro per l’anno d’imposta 2003 per essere stato il terreno del contribuente assoggettato alla tassazione prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 11;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che, ricadendo, al momento della cessione, il terreno oggetto di controversia in zona agricola, il relativo corrispettivo non poteva essere assoggettato a tassazione a titolo di plusvalenza.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo perché il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, in combinato disposto con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, in quanto la plusvalenza ricavata dalla cessione del terreno in questione sarebbe suscettibile di tassazione.
Deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione della parte contribuente di tardività della notifica del ricorso per Cassazione sollevata nel controricorso e ribadita nella memoria. Infatti, secondo questa Corte, in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi della medesima L., art. 58, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal *****, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Cass. n. 6784 del 2012; Cass. n. 14267 del 2015; Cass. n. 9486 del 2021). Pertanto, se è vero e non è contestato che, come rilevano i contribuenti, il ricorso in Cassazione è stato notificato il ***** mentre la sentenza, non notificata, è stata depositata il primo agosto 2019, deve considerarsi che i contribuenti proponevano separati ricorsi entrambi in data ***** (circostanza non contestata dal controricorrente), ossia in data anteriore al *****, cosicché il termine lungo per l’impugnazione era di un anno, e quindi il ricorso in Cassazione – considerando il periodo di sospensione feriale e senza neppure necessità di tenere conto della sospensione dei termini stabilita, in ragione dell’occorsa pandemia internazionale, del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, e del D.L. n. 23 del 2020, art. 36, quali convertiti (dal 9 marzo all’11 maggio 2020: cfr. Cass., n. 39568 del 2021, Cass. n. 38511 del 2021, Cass. n. 38480 del 2021) – è tempestivo.
Nel merito, il motivo di impugnazione è fondato.
Secondo la L. n. 413 del 1991, art. 11, nella sua formulazione applicabile al caso di specie:
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *****
f) all’art. 81, comma 1, alla lett. b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. “.
A seguito di tale modifica, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (Redditi diversi), risultava, nel testo applicabile ratione temporis, così formulato:
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero, se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Tuttavia, secondo la L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5:
5 Per le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, e D, di cui al D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), u.p., e successive modificazioni, introdotta dal presente art., comma 1, lett. f).
Dunque, se la cessione avviene nell’ambito di una procedura espropriativa, il terreno è comunque tassabile ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), u.p., a prescindere dalla sua destinazione agricola o meno.
Secondo questa Corte infatti:
ai fini dell’assoggettabilità a tassazione delle plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio o di somme derivanti da cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva, conseguente ad un’occupazione d’urgenza divenuta illegittima, di terreni destinati ad opere pubbliche, ciò che conta è la collocazione dei suoli nelle zone omogenee (di tipo A, B, C, D) di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, non la loro vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale (Cass. n. 9228 del 2019);
in tema di imposte sui redditi, la L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 5, sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità di esproprio in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968, senza operare alcuna distinzione tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli, sicché, ai fini dell’assoggettamento ad imposizione, è irrilevante che l’area espropriata si trovi, secondo le previsioni del locale piano regolatore, all’interno di zone altrimenti definite (nella specie “zona agricola normale” e “zona di rispetto infrastrutturale e urbanistico”), poiché ciò che rileva è la destinazione effettiva del bene (Cass. n. 652 del 2012);
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che ricadendo, al momento della cessione, il terreno oggetto di controversia in zona agricola, il relativo corrispettivo non poteva essere assoggettato a tassazione a titolo di plusvalenza – valorizzando dunque la circostanza che il terreno oggetto di lite si trova in zona agricola, non ha tenuto conto di quanto previsto dalla L. n. 413 del 1991, comma 5, che, prevedendo la tassazione delle plusvalenze conseguite nell’ambito di una procedura espropriativa, prescinde dalla natura edificatoria o agricola del terreno venduto.
Pertanto, ritenuto fondato l’unico motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, anche perché decida in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022