LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23171-2020 proposto da:
ICCREA BANCA IMPRESA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N. 135, presso lo studio dell’avvocato VALERIO MORETTI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MARANO TICINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO, 10, presso lo studio dell’avvocato GIULIA DANTE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO BERTAGGIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 205/3/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata U11/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
RILEVATO
che:
la società contribuente ICCREA Bancaimpresa s.p.a. aveva concesso degli immobili siti nel comune di ***** in locazione finanziaria alla AS Costruzioni s.r.l.: scioltisi i contratti per inadempimento del conduttore, quest’ultimo non riconsegnava gli immobili, che dunque rimanevano nel possesso della AS Costruzioni s.r.l.;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per l’IMU relativo all’anno 2012 per quegli stessi immobili e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello affermando che a nulla rileva la mancata riconsegna alla società di leasing da parte dell’utilizzatore a seguito della risoluzione del contratto di leasing, perché dalla data di risoluzione del contratto soggetto passivo dell’imposta è il proprietario del bene immobile.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un motivo di impugnazione mentre il comune di Marano Ticino si costituiva con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, in quanto la sentenza impugnata afferma erroneamente che con lo scioglimento del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell’immobile per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore e nonostante la norma citata stabilisca che l’IMU abbia per presupposto il “possesso” dell’immobile.
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte, infatti:
in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente un presupposto impositivo del tutto differente: Cass. n. 20977 del 2021 e Cass. n. 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019 e Cass. n. 13793 del 2019).
La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che il pagamento dell’IMU è legato e dipende dalla durata del contratto mentre non dipende dal momento dell’eventuale riconsegna dell’immobile, cosicché con lo scioglimento dei contratti soggetto passivo dell’IMU è la società di leasing e non il conduttore – ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) fosse tenuta al pagamento dell’IMU pur nell’ipotesi, come quella di specie, in cui dopo lo scioglimento di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l’immobile.
Pertanto, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese segue la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.100, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022