LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23273-2020 proposto da:
INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BUGUGGIATE (VA), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5 IN 1, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 320/9/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
RILEVATO
che:
la società contribuente aveva concesso un immobile sito nel comune di ***** in locazione finanziaria alla società immobiliare Hao Hua s.r.l.: quest’ultima si rendeva inadempiente e di conseguenza la società contribuente risolveva il relativo contratto ma la Hao Hua s.r.l. non riconsegnava l’immobile, che dunque rimaneva nel possesso dell’utilizzatore;
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso il diniego di rimborso dell’IMU per l’anno 2012 per quello stesso immobile e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello affermando che, in conformità alla giurisprudenza di Cassazione, la spettanza della soggettività passiva dell’IMU spetta alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Buguggiate si costituiva con controricorso.
CONSIDERATO
che:
con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, in quanto la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell’immobile per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte, infatti:
in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. n. 20977 dle 2021 e cass. n. 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019 e Cass. n. 13793 del 2019).
La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, soggetto passivo dell’imposta è la società di leasing (ossia l’odierna parte contribuente) – ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) non avesse diritto al rimborso dell’IMU versata pur nell’ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto l’utilizzatore non abbia riconsegnato l’immobile.
Il ricorso è dunque infondato; le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.100, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022