Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.1599 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29979/2018 proposto da:

ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 96, presso lo studio dell’avvocato MARINA ROSSI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO FUMAGALLI;

– ricorrente –

contro

AIR KOSMO S.R.L., IMPORT EXPORT LA MINERVA S.A.S., LATASPED S.R.L., CAD MOLLICA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIORDANO, che le rappresenta e difende;

– controricorrenti –

AIR KOSMO S.R.L., IMPORT EXPORT LA MINERVA S.A.S., LATASPED S.R.L., CAD MOLLICA S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 187, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIORDANO, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali autonomi –

contro

ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 96, presso lo studio dell’avvocato MARINA ROSSI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO FUMAGALLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1370/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/03/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI, il quale ha concluso affinché il primo motivo di doglianza sia dichiarato inammissibile e, sugli altri motivi, il ricorso sia rimesso per la decisione alla competente sezione semplice.

FATTI DI CAUSA

1.- Le società Air Kosmo Srl, Import Export La Minerva Sas, Latasped Srl, Cad Mollica Srl, in estrema sintesi, hanno agito nei confronti della Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. Spa, affermando di svolgere servizi di assistenza nel settore della spedizione di merci, al fine di sentir accertare che la convenuta, commettendo illecito concorrenziale e abusando della propria posizione dominante in quanto gestore in esclusiva degli aeroporti di ***** cui è affidato il controllo delle relative infrastrutture centralizzate, aveva applicato, come corrispettivo della subconcessione di spazi ad uso ufficio, in violazione dell’art. 102 TFUE, art. 2597 c.c. e L. n. 192 del 1998, art. 9, tariffe eccedenti quelle dettate da un provvedimento dell’ENAC del 4 ottobre 2007, applicate solo ad altre società, con condanna alla restituzione di quanto corrisposto oltre il dovuto.

2.- Ad avviso di Esercizi Aeroportuali S.E.A., viceversa, la tariffa prevista dal menzionato provvedimento concerneva la subconcessione di spazi per l’esercizio di attività di handling aeroportuale che le attrici non avevano svolto; la tariffa invocata non era comunque applicabile anche per altre ragioni, trovando applicazione i corrispettivi contrattuali, e comunque il credito fatto valere era in parte prescritto; infine proponeva domanda riconvenzionale per la corresponsione di corrispettivi ulteriori.

3.- Il Tribunale ha accolto la domanda principale e accertato che Esercizi Aeroportuali S.E.A. aveva applicato tariffe per la subconcessione di spazi ad uso ufficio in violazione anche dell’art. 102 TFUE, art. 2597 c.c. e della L. n. 192 del 1998, art. 9; ha dichiarato nulle le tariffe applicate per la misura eccedente rispetto ai criteri stabiliti dall’art. 16, comma 3, della direttiva 96/67/CE e della relativa normativa di attuazione interna, condannando la convenuta al pagamento delle somme dovute a ciascuna delle attrici.

4.- Interposto appello da Esercizi Aeroportuali S.E.A., la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20 marzo 2018, pronunciando in parziale accoglimento dell’impugnazione, ha ridotto l’entità della condanna di Esercizi Aeroportuali S.E.A. alla restituzione, in favore delle originarie attrici, delle somme da queste corrisposte in eccesso.

5.- Per la cassazione della sentenza Esercizi Aeroportuali S.E.A. ha proposto ricorso affidandosi a undici motivi.

6.- Air Kosmo Srl, Import Export La Minerva Sas, Latasped Srl, Cad Mollica Srl hanno resistito con controricorso e proposto un ricorso incidentale, cui ha resistito la ricorrente principale.

7.- Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia limitatamente al ricorso di Esercizi Aeroportuali S.E.A. nei confronti di Latasped e al ricorso incidentale di quest’ultima.

8.- Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La Esercizi Aeroportuali S.E.A., con il primo motivo che denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), muove dalla premessa di essere “sempre stata convinta della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in materia di determinazione da parte del gestore aeroportuale dei corrispettivi per l’utilizzo di beni di uso esclusivo”, ma aggiunge che “in appello ha dovuto dare atto che, a seguito di eccezioni e ricorsi per regolamento di giurisdizione, si stava formando un orientamento circa la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in controversie aventi ad oggetto corrispettivi richiesti dal gestore aeroportuale agli operatori che, viceversa, avevano eccepito la sussistenza di un abuso di posizione dominante e di condotte discriminatorie per non aver il gestore, sempre secondo gli operatori, correttamente applicato la direttiva 96/67/CE, il D.Lgs. n. 18 del 1999, le Delib. Cipe e le note dell’ENAC”. La ricorrente si riferisce all’orientamento giurisprudenziale che devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie riguardanti le controversie, anche in materia antitrust, riguardanti i corrispettivi regolamentati applicati dal gestore aeroportuale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13723 del 2017).

2.- In relazione al predetto motivo, la Prima Sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 18280 del 2021, ha sollecitato queste Sezioni Unite a chiarire la portata della eccezione alla regola stabilita dall’art. 374 c.p.c., comma 1 (“La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti dell’art. 360, n. 1 e nell’art. 362”), in presenza della quale il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, quando “sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite”.

2.1.- Tale ipotesi – si premette nell’ordinanza – ricorre “ove il motivo in punto di giurisdizione, vertendo su questione già risolta dalle sezioni unite, risulti essere in definitiva per questo manifestamente fondato-infondato, se non inammissibile, nel caso in cui il giudice di merito si sia conformato sulla questione di giurisdizione alla giurisprudenza delle sezioni unite”.

2.2.- Il Collegio rimettente si interroga, tuttavia, “se residui, in favore (delle sezioni semplici) e in quale eventuale misura, la facoltà di scrutinare, oltre che la manifesta fondatezza-infondatezza (o inammissibilità…) della questione, perché già decisa, eventuali ulteriori profili di inammissibilità dei “motivi attinenti alla giurisdizione” di volta in volta spiegati”.

2.3.- Il dubbio è riferito – nell’ordinanza – alla ipotizzata inammissibilità del proposto motivo di giurisdizione, oltre che per difetto di autosufficienza (art. 366 c.p.c.), per essere “coperta la questione da giudicato interno”.

2.4.- Il Collegio rimettente non dubita che alla regola dell’investitura delle Sezioni Unite faccia eccezione “il caso in cui il motivo investa direttamente la sussistenza della giurisdizione del giudice adito, e la Corte di cassazione ne rilevi, eventualmente d’ufficio, l’inammissibilità per essersi sul punto formato il giudicato: giacché, in tale ipotesi, la sezione semplice, nel dichiararne l’inammissibilità, decide su un motivo attinente alla giurisdizione, che l’art. 374 c.p.c., riserva invece di regola alle Sezioni Unite”. In altri termini, in tal caso il giudicato, operando come fatto che preclude di dettare la regola di riparto, sarebbe comunque inerente a una questione di giurisdizione e, quindi, assimilabile concettualmente all’ipotesi, contemplata dell’art. 374, comma 1, che “sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le Sezioni Unite”.

2.5.- Diverso sarebbe invece il caso in cui “la sezione semplice (sia) direttamente posta dinanzi non ad un motivo attinente alla giurisdizione, bensì, appunto, ad un motivo (…) avente ad oggetto il formarsi del giudicato: sicché la sezione semplice, decidendo sul motivo, non statuisce su un motivo attinente alla giurisdizione” (ord. interl. pag. 12). Di qui il paventato dubbio se sia possibile interpretare estensivamente l’eccezione alla regola dell’investitura delle Sezioni Unite, al fine di consentire alla sezione semplice di rilevare anche il se e il come un giudicato sulla giurisdizione sussista.

2.6.- L’ordinanza interlocutoria dà conto che “in controversia non dissimile dall’attuale” la Prima sezione ha rilevato il giudicato interno sulla giurisdizione “poiché non è stata proposta formale eccezione di difetto di giurisdizione nel primo e nel secondo grado di giudizio di merito e soprattutto la ricorrente SEA non ha impugnato sul punto la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano che, implicitamente ravvisata la propria giurisdizione, aveva deciso nel merito” (e’ citata Cass. n. 18176 del 2019) e che “l’inammissibilità del motivo attinente alla giurisdizione, rilevabile dalla sezione semplice, possa discendere (anche) dalla circostanza che sul punto si sia formato il giudicato interno (oltre che) da altri fattori”. Si sostiene che tale soluzione “non è affatto isolata ma si rinviene in numerose decisioni” e, tuttavia, la si giudica non “esattamente perspicua, giacché, se è pur vero che vi è senz’altro un noto ed ampiamente consolidato indirizzo delle Sezioni Unite in ordine al formarsi del giudicato implicito sulla giurisdizione, è altrettanto vero – osserva il collegio rimettente (a pag. 13-14) – che detto indirizzo non sembra investire una questione di giurisdizione, bensì una questione afferente al significato dell’art. 37 c.p.c., ossia al sistema di rilevazione del difetto di giurisdizione, e, cioè, non pare riconducibile alla previsione dell’art. 374 c.p.c., comma 1, secondo cui il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite”.

2.7.- Si conclude affermando che “al fine di fugare incertezze” debba essere affidata alle Sezioni Unite “l’individuazione dei limiti esatti entro i quali le sezioni semplici, senza investire le sezioni unite, possono statuire su motivi attinenti alla giurisdizione, dichiarandone l’inammissibilità (se nel solo caso del formarsi del giudicato interno, ovvero anche in altri casi di inammissibilità), in riferimento alla espressa previsione dettata dell’art. 374 c.p.c., comma 1”.

3.- Con il suddetto quesito si chiede, in sostanza, di chiarire se nella previsione dell’art. 374 c.p.c., comma 1 – che consente alla sezione semplice di decidere le questioni di giurisdizione quando su di esse le Sezioni Unite “si sono già pronunciate” – rientrino non solo i casi in cui si debba individuare la “regola di riparto della giurisdizione” (tra il giudice ordinario e i giudici speciali o tra i giudici speciali), ma anche quelli in cui l’individuazione di detta regola sia preclusa dall’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito) ovvero da altre ragioni di inammissibilità inerenti alle modalità di formulazione del ricorso.

4.- A quest’ultimo riguardo, l’ordinanza di rimessione correttamente non dubita che la sezione semplice possa scrutinare il motivo di ricorso inerente alla giurisdizione in presenza di altri fattori che lo rendano inammissibile, ad esempio per inosservanza dei requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.: “ove si consideri che detta norma si riferisce al ricorso per cassazione in generale e senza distinzioni e, dunque, a tutti i motivi elencati dall’art. 360 c.p.c., ivi compreso il n. 1” (pag. 15).

4.1.- Ed infatti, non può dubitarsi che la sezione semplice possa dichiarare inammissibile il motivo che, pur ponendo una questione di giurisdizione, sia formulato senza rispettare le modalità di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione, risultando precluso l’esame della questione di giurisdizione e, di conseguenza, estranea la previsione di cui dell’art. 374 c.p.c., comma 1, concernente il raccordo delle attribuzioni delle Sezioni Unite e delle sezioni semplici. Ed infatti, il motivo sulla giurisdizione “in tanto è ammissibile ove contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli” (cfr. SU n. 20181 del 2019 e, sulla applicabilità del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa nei ricorsi in tema di giurisdizione, SU n. 29826 del 2020; cfr. sez. III n. 978 del 2007); si è precisato che la censura di difetto di giurisdizione è esaminabile dalla sezione semplice, in quanto “per la rimessione della causa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., non è sufficiente la mera prospettazione di una questione di giurisdizione se questa appare ictu oculi pretestuosa o, comunque, erronea in quanto non fondata sui presupposti tipici di tale eccezione (di difetto di giurisdizione)” (Cass., sez. I, n. 12561 del 2004; sez. V, n. 3548 del 2010).

5.- Neppure può dubitarsi che alla sezione semplice sia consentito di decidere sul motivo inerente al difetto di giurisdizione, rilevandone anche d’ufficio l’inammissibilità per essersi formato il giudicato sulla relativa questione, esterno o interno, esplicito o implicito.

6.- L’ordinanza interlocutoria (a pag. 13) sembra ammettere tale possibilità esclusivamente quando “l’esistenza di un giudicato investa direttamente la sussistenza della giurisdizione del giudice adito”, ma solo – par di comprendere – nei casi in cui il giudicato rilevi come fatto o regola finale di individuazione del giudice avente giurisdizione nella controversia e non sia in discussione la formazione stessa del giudicato, cioè il se e il come questo si sia formato nel processo. Si assume che, altrimenti, la Corte di cassazione non sarebbe chiamata a statuire su un motivo attinente alla giurisdizione, con la conseguenza che resterebbe fuori gioco l’art. 374 c.p.c., comma 1, e la sezione semplice non potrebbe avvalersi della facoltà di decidere direttamente la questione. Questa impostazione non è condivisibile.

7.- Il Collegio rimettente richiama l’orientamento (espresso da Cass., sez. lav., n. 3778 del 1998, cui si possono aggiungere Cass., sez. lav., n. 4450 e 4452 del 1998, n. 2193 del 1988, n. 2377 del 1984; sez. I, n. 2010 del 1981, n. 1063 del 1980) secondo il quale la rilevazione del giudicato interno sulla giurisdizione, in quanto preclusiva dell’esame di ogni questione in proposito, non implica una statuizione sulla giurisdizione medesima.

Tuttavia tale orientamento servì per evitare che fossero indirizzati alle Sezioni Unite, già prima della riforma dell’art. 374 c.p.c., ad opera del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, i ricorsi destinati ad essere dichiarati inammissibili per l’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione e sarebbe incoerente ritenere che dopo tale riforma, volta a ridurre il carico delle Sezioni Unite, i ricorsi con motivi di giurisdizione inammissibili per ragioni di giudicato non possano essere decisi dalle sezioni semplici.

8.- Invero non può dubitarsi che alla decisione sulla giurisdizione appartenga quella sull’esistenza del giudicato sulla giurisdizione, la quale implica che la Corte deve verificare anche il se, il quando e il come un giudicato si sia formato.

Tale soluzione è coerente con l’art. 374 c.p.c., che ha consentito l’assegnazione alle sezioni semplici dei ricorsi sulle questioni di giurisdizione sulle quali “si sono già pronunciate le sezioni unite”, cioè quando esiste un diritto vivente univoco sia sulla regola finale di riparto della giurisdizione nella controversia sia, evidentemente, sulle regole strumentali di rilevazione del giudicato sulla giurisdizione, in ordine alle quali vi è un noto e ampiamente consolidato indirizzo delle Sezioni Unite (anche nell’ambito delle giurisdizioni amministrativa e contabile, ex art. 9 c.p.a. e art. 15 c.g.c.), in relazione alle modalità anche temporali di rilevazione dello stesso (dopo le fondamentali Sezioni Unite n. 24883 del 2008 sul giudicato implicito, ex art. 37 c.p.c.).

9.- La soluzione è coerente con l’orientamento che vede nel motivo inerente alla giurisdizione uno strumento che consente alla Corte di legittimità di rivalutare “i profili obiettivi di violazione delle complesse regole dinamiche processuali in ordine al formarsi del giudicato anche relativamente alle questioni di giurisdizione” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8225 del 2019).

Spetta infatti alle Sezioni Unite non soltanto il giudizio vertente sull’interpretazione delle norme attributive di giurisdizione, ma anche il sindacato sull’applicazione delle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 36375 del 2021, n. 21260 del 2016).

Analogamente, in tema di competenza, “l’art. 38 c.p.c., non regola solo i tempi, ma anche i modi dell’eccezione (di incompetenza), sicché le questioni che riguardano l’applicazione della norma nella fattispecie concreta non si distinguono dalla questione della competenza nel suo complesso” (Cass., Sez. Un. 21858 del 2007; cfr., in tema di “regole dinamiche relative alla competenza”, Cass., Sez. Sesta, n. 29030 del 2019).

10.- In conclusione, l’art. 374 c.p.c., comma 1, deve essere interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici quando sulla regola finale di riparto della giurisdizione “si sono già pronunciate le sezioni unite”, nonché quando sussistono ragioni di inammissibilità inerenti alle modalità di formulazione del motivo (ad esempio, per inosservanza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., difetto di specificità, di interesse, ecc.) e all’esistenza di un giudicato sulla giurisdizione (esterno o interno, esplicito o implicito), costituendo questione di giurisdizione anche la verifica in ordine alla formazione del giudicato.

11.- Il primo motivo di ricorso di Esercizi Aeroportuali S.E.A. è inammissibile per intervenuto giudicato interno sulla giurisdizione. Ed infatti, come già rilevato nell’ordinanza interlocutoria (a pag. 12) e nel precedente relativo a controversia analoga (cfr. Cass. n. 18176 del 2019), l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito non risulta formulata con l’atto d’appello, dopo che il primo giudice aveva accolto nel merito la domanda attrice, riconoscendo dunque implicitamente la sussistenza della propria giurisdizione. Tale conclusione costituisce applicazione del principio secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado (cfr. Cass., Sez. Un., n. 10265 del 2018, n. 19792 del 2011).

12.- Gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono rimessi alla Prima Sezione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale e rimette alla Sezione Prima l’esame degli altri motivi e del ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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