Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.1600 del 19/01/2022

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30501/2020 proposto da:

SIETE FUENTES CENTRO EQUESTRE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II 416, presso lo studio dell’avvocato STEFANO RADICIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELLA MARTANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE SANTU LUSSURGIU, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO PORCU, e MAURO BARBERIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1064/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 12/02/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, il quale chiede dichiararsi il ricorso inammissibile.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Santu Lussurgiu, all’esito di procedura aperta di scelta del contraente, aveva affidato alla Siete Fuentes Centro Equestre Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), con contratto stipulato il 25 marzo 2011, la gestione del centro equestre sito nella borgata di ***** per dodici anni, dietro pagamento di un canone a partire dal sesto anno, con obblighi dell’ASD di effettuare lavori di manutenzione anche straordinaria e del Comune di rimborso dei relativi oneri.

L’ASD impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna i provvedimenti con i quali il Comune di Santu Lussurgiu aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della ASD e ingiunto lo sgombero della struttura equestre.

Il Tribunale amministrativo regionale declinava la giurisdizione con sentenza, avverso la quale proponeva appello il Comune che chiedeva di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre l’ASD implicitamente aderiva alla statuizione impugnata.

In accoglimento del gravame del Comune, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1064 del 2020, riformava la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Tribunale amministrativo cui rimetteva la causa, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 133, lett. b-c), c.p.a..

Il Consiglio riteneva che la controversia non aveva ad oggetto canoni, indennità e altri corrispettivi, ma l’inadempimento degli obblighi assunti nell’ambito di una concessione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o mista, nella quale era preponderante la componente del servizio pubblico; ciò sul presupposto che “l’atto di risoluzione del contratto di affidamento per grave inadempimento per cui è causa e la relativa contestazione formulata dal Comune appellante all’Associazione medesima attengono non solo al pagamento dei canoni previsti dal contratto stipulato tra le parti il 25 marzo 2011, ma anche alla mancata realizzazione di attività previste nel sottostante progetto gestionale, che afferisce a un impianto annoverabile nella categoria degli impianti sportivi”.

Avverso questa sentenza l’ASD propone ricorso per cassazione, notificato al Comune di Santu Lussurgiu, che ha svolto attività difensiva e depositato memoria.

Il Procuratore Generale ha concluso nel senso della inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’ASD ricorrente denuncia, a sostegno del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, violazione e falsa applicazione dei principi in tema di giurisdizione nelle concessioni di beni e/o servizi pubblici, desumibili dall’art. 133, comma 1, lett. b) o c), c.p.a. e art. 386 c.p.c. (primo motivo) e 5 c.p.c. (secondo motivo). Il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente valutato il petitum sostanziale della causa, avendo la controversia ad oggetto la fase di esecuzione del rapporto concessorio e venendo in rilievo questioni inerenti al pagamento di indennità e altri corrispettivi e all’adempimento o inadempimento degli obblighi assunti dalle parti in posizione di parità, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorso è inammissibile.

E’ principio consolidato quello per cui l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (ex plurimis, Cass., Sez. Un., 21260 del 2016, n. 22439 del 2018, n. 33685 del 2018, n. 31754 del 2019, n. 25042 del 2021).

Tale principio è riferibile anche al caso in cui la parte non sia rimasta soccombente sul merito, come nella fattispecie in esame, in cui il Consiglio di Stato, annullando la declinatoria di giurisdizione resa dal Tribunale amministrativo regionale con sentenza impugnata dalla controparte (Comune di Santu Lussurgiu), ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo che lo stesso attore (ASD) aveva adito in primo grado e rimesso la causa al medesimo Tribunale per la decisione sul merito. La ricorrente è quindi vittoriosa sul capo relativo alla giurisdizione, ciò facendo venir meno il suo interesse a proporre il ricorso in esame che risulta, quindi, inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472