LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 29963/2015 r.g. proposto da:
SICILCASSA S.P.A., IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, con sede in Palermo, alla via Roma n. 183, in persona dei Commissari Liquidatori Avv. Prof. L.M., e Dott. F.S., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Prof. Roberto Pessi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Po n. 25/b.
– ricorrente –
contro
C.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato Francesco Pizzuto, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Giovanni Vitelleschi n. 26, presso lo studio dell’Avvocato Gianfranco Passalaqua.
– controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 1564/2015, della CORTE DI APPELLO DI PALERMO depositata il 24/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17/12/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. C.G., dipendente della Sicilcassa s.p.a. (già Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele – CCRVE), propose opposizione, del D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 87, allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di quest’ultima chiedendo l’ammissione ad esso, in via privilegiata, del credito di Lire 93.391.419, a titolo di versamenti effettuati dall’opponente e dal datore di lavoro – ai fini del Fondo Integrativo Pensioni (FIP) – dal gennaio 1983 all’ottobre 1996, ivi compresi i 2/12 del premio annuale di rendimento relativo al 1996 e 1997, oltre interessi e rivalutazione.
1.1. Costituitasi la Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., l’adito Tribunale di Palermo, con sentenza dell’11 aprile 2008, rilevò che: i) la domanda doveva ritenersi adeguatamente determinata per relationem, facendo riferimento all’istanza di insinuazione al passivo allegata alla produzione di parte e recante l’esatta indicazione delle singole voci di credito e degli importi richiesti con riferimento ai singoli periodi lavorativi; ii) il C. non aveva lamentato la mancata ammissione delle somme reclamate a titolo di premio di rendimento, per cui sul punto si era formato il giudicato; iii) l’opponente, poi, nemmeno aveva dimostrato l’importo del credito invocato a titolo di quote a carico del datore di lavoro, essendosi limitato a produrre tardivamente le buste paga del mese di ottobre 1996 ed ottobre 1997; iv) non potevano esercitarsi i poteri di cui all’art. 421 c.p.c., trattandosi di opposizione allo stato passivo; v) all’importo di Euro 616,75, insinuato al passivo in chirografo, non poteva riconoscersi il privilegio ex art. 2751-bis c.c., n. 1, né la rivalutazione non essendone stato lamentato l’omesso riconoscimento della natura retributiva. Pertanto, ammise al passivo, in via chirografaria, la sola somma di Euro 16,96 per interessi legali.
2. Con sentenza non definitiva del 12 ottobre/17 dicembre 2013, n. 1940, la Corte di appello di Palermo, accogliendo il gravame del C., ammise quest’ultimo, in via privilegiata, per il credito di Euro 616,75, oltre rivalutazione, nonché, in privilegio, anche il credito di Euro 16,96 a titolo di interessi legali. Dispose, inoltre, la prosecuzione del giudizio per espletare una consulenza tecnica di ufficio volta ad a quantificare le quote versate o che avrebbero dovuto essere versate dalla Sicilcassa, posto che non si trattava di sopperire a deficienze probatorie bensì ad accertare dati non altrimenti dimostrabili.
2.1. Con successiva sentenza definitiva del 29 settembre/24 ottobre 2015, n. 1564, la medesima corte, in riforma della decisione di primo grado, ammise il C. al passivo della Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., in via privilegiata (art. 2751-bis c.c., n. 1), per la somma di Euro 44.520,32, oltre rivalutazione dalla maturazione del diritto al deposito dello stato passivo e interessi legali sino alla liquidazione dell’attivo, condannando, altresì, l’appellata alla refusione delle spese processuali del doppio grado e di quelle della espletata c.t.u..
2.2. Quel giudice rimarcò, preliminarmente, che “la reiterazione, da parte dell’appellata, della tesi di inapplicabilità del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10 e dell’impossibilità per il C. di ottenere la restituzione delle quote versate dal datore di lavoro, ovvero le critiche all’ammissione della c.t.u., sono inammissibili in questa sede (potendo solo formare oggetto di ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva)”, atteso che “il giudizio è proseguito unicamente per l’accertamento del quantum, ossia l’ammontare delle quote che la Sicilcassa ha versato o avrebbe dovuto versare al FIP”. Osservò, poi, che: i) “l’appellata non ha formulato rilievi alla c.t.u. di ordine tecnico ossia su criteri, modalità di accertamento e risultati. Il c.t.u. ha invece tenuto conto di alcuni rilievi di parte appellante, operando alcune correzioni al calcolo. La Sicilcassa ha invece lamentato che il C. avrebbe effettuato una produzione tardiva e che il c.t.u. non avrebbe potuto tenere conto di tali atti: difatti, il c.t.u., dottor Vasta, aveva ritenuto di chiedere alle parti i prospetti di paga dell’appellante da gennaio 1983 a 31/10/96 ed il C. vi provvedeva. Pertanto, si tratta di documenti non ritualmente prodotti in causa e acquisiti”; ii) “tuttavia, le nullità della c.t.u. sono sempre relative, ossia sanabili ove non rilevate alla prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. Nel caso de quo, tale nullità – pur essendo stata prospettata dalla Sicilcassa nelle osservazioni alla c.t.u. dell’8/7/2014 (ossia dopo l’invio della bozza di relazione alle parti) non era stata ritualmente eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della c.t.u. (10/7/2014)”, sicché doveva considerarsi sanata. Ritenne, infine, “di fare propri i contenuti della c.t.u.”, da intendersi “integralmente riportata e trascritta ed al cui contenuto si rimanda in toto”. Muovendo, dunque, dal rilievo che il c.t.u. “ha determinato il contributo a carico dell’azienda in Lire 46.285.273, pari ad Euro 23.904,35; il contributo a carico del lavoratore in Lire 403.990, pari ad Euro 208,64; i rendimenti annui in Lire 40.130.857, pari ad Euro 20.725,86” e “detratte le somme già ammesse al passivo”, quantificò in Euro 44.520,32 il credito residuo del C. di cui dispose l’ammissione, in via privilegiata, al passivo di Sicilcassa s.p.a., oltre rivalutazione nei termini di cui si è detto.
3. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione “della sentenza non definitiva n. 1940/2013… nonché della sentenza definitiva n. 1564/2015”, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui ha resistito, con controricorso, il C..
Considerato che:
1. I formulati motivi di ricorso prospettano, rispettivamente:
I) “Violazione degli artt. 101,115,116 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione dell’art. 157 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, assumendosi che la consulenza tecnica di ufficio disposta dalla corte distrettuale era “stata espletata esclusivamente sulla scorta di una documentazione che era, fin dall’origine, in possesso della parte privata”, peraltro “mai acquisita al processo”, né “messa a disposizione dell’appellata”;
II) “Falsa applicazione dell’art. 2099 c.c. e violazione dell’art. 429 c.p.c., comma 3, per avere erroneamente attribuito natura retributiva al credito per prestazioni spettanti nei confronti di un fondo integrativo di fonte contrattuale, con diritto a cumulare interessi e rivalutazione monetaria (art. 360 c.p.c., n. 3)”, censurandosi la sentenza (evidentemente quella definitiva, n. 1564 del 2015) impugnata per aver riconosciuto, sull’importo quantificato in consulenza (Euro 44.520,32), la rivalutazione monetaria fino al deposito dello stato passivo e gli interessi legali dalla maturazione alla liquidazione dell’attivo;
III) “Violazione dell’art. 80 T.U.B e della L. Fall., art. 55; falsa applicazione dell’art. 2751-bis c.c., n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, atteso l’avvenuto riconoscimento degli interessi, sul credito ammesso, fino alla liquidazione dell’attivo, invece che fino alla data dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa di Sicilcassa s.p.a..
Ritenuto che:
1. La questione giuridica posta dal descritto primo motivo è ricompresa tra quelle complessivamente poste alle Sezioni Unite di questa Corte dalle ordinanze interlocutorie rese da Cass. n. 1990 del 2020 e da Cass. n. 9811 del 2021, sicché la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa della loro decisione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni ad esse complessivamente poste dalle ordinanze interlocutorie rese da Cass. n. 1990 del 2020 e da Cass. n. 9811 del 2021.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022
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