Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.163 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2945 – 2021 R.G. proposto da:

B.L., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ugo de Carolis, n. 101, presso lo studio dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate e dell’avvocato Marco Alunni che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto n. 222 – 19.3/14.7.2020 della Corte d’Appello di Perugia, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89 del 2001 alla Corte d’Appello di Roma depositato in data 11.1.2019 B.L. si doleva per l’irragionevole durata di un giudizio, parimenti di equa riparazione, intrapreso nel marzo del 2010 e definito nel gennaio del 2018.

Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 4.3.2019 il consigliere designato dichiarava l’incompetenza ratione loci della Corte d’Appello di Roma e la competenza per territorio della Corte d’Appello di Perugia.

3. B.L. proponeva opposizione.

4. Con provvedimento del 4.7.2019 la Corte di Roma rigettava l’opposizione.

5. Riassunto il giudizio, con decreto n. 222/2020 la Corte d’Appello di Perugia accoglieva la domanda ed ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento all’iniziale ricorrente, a titolo di equo indennizzo, della somma di Euro 1.042,00, oltre interessi dal marzo 2010 al gennaio 2018, nonché il pagamento con distrazione delle spese di lite liquidate, alla stregua dei parametri stabiliti per le procedure di ingiunzione, in Euro 450,00 per compensi professionali ed in Euro 27,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

6. Avverso tale decreto ha proposto ricorso B.L.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

7. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2, del D.M. n. 55 del 2014 e del D.M. n. 37 del 2018.

Deduce che, ai fini della liquidazione dei compensi, ha errato la Corte di Perugia a far riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014 per le procedure di ingiunzione.

Deduce che, ai fini della individuazione dello scaglione cui correlare la liquidazione dei compensi, la Corte di Perugia non ha tenuto conto che all’importo – Euro 1.042,00 – dell’indennizzo liquidato va cumulato l’importo, pur riconosciuto, degli interessi – pari ad Euro 94,42 – maturati nel periodo compreso tra marzo 2010 e gennaio 2018, sicché lo scaglione di riferimento si identifica con quello compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00.

Deduce quindi che i compensi liquidati sono inferiori ai “minimi”.

9. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che il Ministero controricorrente non ha provveduto al deposito di memoria.

Il motivo di ricorso è dunque fondato e da accogliere.

10. Ha errato senza dubbio la corte distrettuale a far riferimento ai parametri stabiliti per le procedure di ingiunzione dal prospetto n. 8 delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 (D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, applicabile, quest’ultimo, nella specie ratione temporis).

Invero, innegabilmente, all’esito della riassunzione, il giudizio a quo si è svolto dinanzi alla Corte di Perugia in composizione collegiale.

Cosicché la Corte umbra avrebbe dovuto far riferimento al prospetto n. 12 – “giudizi innanzi alla corte di appello” – delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014.

11. Ha errato senza dubbio la corte territoriale nella individuazione dello scaglione di riferimento.

Più esattamente, l’equo indennizzo con l’impugnato decreto dalla corte di merito riconosciuto – nel rispetto del limite di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3 – è pari all’importo di Euro 1.042,00 con l’aggiunta degli interessi maturati nel periodo compreso tra marzo 2010 e gennaio 2018, di pendenza del giudizio ex lege “Pinto” “presupposto” (il tasso dell’interesse legale è stato pari all’1% nel 2010, all’1,5% nel 2011, al 2,5% nel 2012, al 2,5% nel 2013, all’1% nel 2014, allo 0,5% nel 2015, allo 0,2% nel 2016, allo 0,01% nel 2017 ed all’0,3% nel 2018).

Siffatto complessivo valore, certamente eccedente l’importo di Euro 1.100,00, avrebbe imposto, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1, (che, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, rimanda al codice di rito – ai sensi dell’art. 10 c.p.c., comma 2, gli interessi scaduti anteriormente alla proposizione della domanda si sommano al capitale – per la determinazione del valore della causa) e nel quadro del prospetto n. 12 delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, il riferimento allo scaglione compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00 (cfr. Cass. 4.2.2005, n. 2274; Cass. 15.2.2010, n. 3463).

Cosicché sussiste la denunciata violazione dei “minimi” tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12.

12. In particolare, in relazione alla fase collegiale di opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter alla stregua dello scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00), i “minimi” si specificano in Euro 1.198,50.

Viceversa, la Corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 450,00.

13. In accoglimento del ricorso il decreto n. 222 – 19.3/14.7.2020 della Corte d’Appello di Perugia va, nei limiti dell’addotta censura, cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione, sicché è inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, nei limiti della censura di cui all’esperito motivo di ricorso, il decreto n. 222 – 19.3/14.7.2020 della Corte d’Appello di Perugia; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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