Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.164 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2947 – 2021 R.G. proposto da:

F.G., – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Golametto, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia dei 10.2/24.7.2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89 del 2001 alla Corte d’Appello di Roma depositato nel marzo del 2010 F.G. si doleva per l’irragionevole durata di un giudizio, parimenti di equa riparazione, intrapreso dinanzi alla Corte d’Appello di Roma nell’aprile del 2004 e definito nel settembre del 2009.

Chiedeva che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrispondergli un equo indennizzo.

2. Con decreto n. 290/2018 la Corte d’Appello di Perugia – dinanzi alla quale il giudizio era stato riassunto a seguito della declaratoria di incompetenza della Corte d’Appello di Roma – accoglieva la domanda e condannava il Ministero a pagare al ricorrente, a titolo di equo indennizzo, la somma di Euro 1.291,00, oltre interessi; condannava altresì il Ministero al pagamento, con distrazione, di Euro 405,00 per compensi e di Euro 8,00 per spese, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a..

3. Con ordinanza n. 23806/2019 questa Corte di legittimità, in accoglimento del motivo di ricorso con cui era stata addotta la violazione dei “minimi” tariffari, cassava il decreto n. 290/2018 della Corte d’Appello di Perugia.

4. Riassunto il giudizio, con decreto dei 10.2/24.7.2020 la Corte d’Appello di Perugia condannava il Ministero al pagamento, con distrazione, di Euro 8,00 per spese e di Euro 915,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con riferimento all’originario giudizio di merito; condannava il Ministero al pagamento, con distrazione, di Euro 27,00 per spese e di Euro 895,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con riferimento al giudizio di legittimità; condannava il Ministero al pagamento, con distrazione, di Euro 27,00 per spese e di Euro 915,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con riferimento al giudizio di rinvio.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso F.G.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Il ricorrente ha depositato memoria.

8. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 91 c.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2, c.c., del D.M. n. 55 del 2014 e del D.M. n. 37 del 2018.

Deduce che ha errato la Corte di Perugia allorché, con riferimento all’originario giudizio di merito e con riferimento al giudizio di rinvio, non ha fatto luogo alla liquidazione del compenso per la “fase istruttoria e di trattazione”.

9. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

10. Ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), si intende per “fase istruttoria” anche “l’esame degli scritti o documenti delle altre parti”.

11. Su tale scorta compete senz’altro al ricorrente il compenso per la fase istruttoria.

Ed invero questa Corte non solo spiega che “va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile” (così in motivazione Cass. (ord.) 27.8.2019, n. 21743; cfr. altresì Cass. (ord.) 3.12.2019, n. 31559, Cass. (ord.) 31.12.2019, n. 31558, Cass. (ord.) 3.12.2019, n. 31557, ove in motivazione si legge analogamente: “deve essere riconosciuto il compenso per la fase di istruttoria e trattazione, in ogni caso non eludibile’).

Ma spiega altresì che, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), rileva anche l’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all’istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto (cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 20993).

12. Ebbene, alla luce segnatamente di tal ultima indicazione giurisprudenziale, deve reputarsi che, sia nel giudizio definito con il decreto n. 290/2018 sia nel giudizio definito con il decreto in questa sede impugnato, vi è stata, inevitabilmente, disamina da parte del ricorrente, quanto meno, dei provvedimenti giudiziali prefiguranti la non necessità di far luogo all’istruzione.

Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo del ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5) secondo cui il Ministero della Giustizia si è costituito, oltre che nella fase (di rinvio) definita con il decreto in questa sede impugnato, pur nella fase definita con il decreto n. 290/2018.

Il che ha postulato l’esame degli scritti difensivi del Ministero.

13. In accoglimento del ricorso il decreto dei 10.2/24.7.2020 della Corte d’Appello di Perugia va, nei limiti dell’addotta censura, cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione, sicché è inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. cit. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, nei limiti della censura di cui all’esperito motivo di ricorso, il decreto dei 10.2/24.7.2020 della Corte d’Appello di Perugia; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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