LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2952 – 2021 R.G. proposto da:
B.V. – c.f. ***** – elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ugo de Carolis, n. 101, presso lo studio dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate e dell’avvocato Marco Alunni che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 220/2020;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex L. n. 89 del 2001, alla Corte d’Appello di Roma depositato in data 20.12.2018 B.V. si doleva per l’irragionevole durata di un giudizio, parimenti ex lege “Pinto”, intrapreso nel luglio del 2009 e definito nel gennaio del 2018.
Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.
2. Con Decreto n. 220/2020 la Corte d’Appello di Perugia – dinanzi alla quale il giudizio era stato riassunto all’esito della declaratoria di incompetenza (in composizione collegiale) della Corte d’Appello di Roma – accoglieva la domanda e condannava il Ministero della Giustizia a pagare alla ricorrente, a titolo di equo indennizzo, la somma di Euro 920,00, oltre interessi legali e spese.
Esplicitava la corte che, ai fini della determinazione dell’equo indennizzo, occorreva tener conto, da un canto, del limite di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3, d’altro canto, del quantum, pari ad Euro 920,00, dell’indennizzo liquidato nel giudizio “presupposto”.
3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso B.V.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.
Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
4. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del motivo di ricorso.
5. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis.
Premette che nel giudizio “presupposto” è stato liquidato l’indennizzo di Euro 920,00, “oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo”.
Indi deduce che, ai fini della determinazione del valore del diritto accertato nel giudizio “presupposto”, la Corte di Perugia avrebbe dovuto tener conto altresì degli interessi legali maturati dal luglio 2009, epoca di proposizione della domanda nel giudizio “presupposto”, al *****, dì del deposito del decreto della Corte di Perugia che ha definito il giudizio “presupposto”.
6. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che il Ministero controricorrente non ha provveduto al deposito di memoria.
Il motivo di ricorso è dunque fondato e da accogliere.
7. Questa Corte spiega che, in tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, il limite quantitativo dell’indennizzo, previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3, va determinato sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio “presupposto”, includendovi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, ma non le spese legali in esso sostenute che, pur gravando sulla parte perché funzionali all’esercizio dell’azione, non rientrano nell’oggetto della causa (cfr. Cass. (ord.) 19.3.2019, n. 7695).
8. Su tale scorta si accreditano le dedotte violazioni della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 2 bis.
Il quantum del diritto accertato nel giudizio di equa riparazione “presupposto” non è propriamente Euro 920,00.
Il quantum e’, viceversa, costituito dall’importo anzidetto con l’incremento degli interessi legali maturati dal di della proposizione della domanda giudiziale nel giudizio “presupposto” al di – ***** – del deposito del decreto della Corte d’Appello di Perugia che ha definito il medesimo giudizio “presupposto”.
Tanto, segnatamente, ai fini della operatività del limite di cui alla legge “Pinto”, art. 2 bis, comma 3.
9. In accoglimento del ricorso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 220/2020 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
In dipendenza del buon esito del motivo di ricorso, accolto nel segno della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si attende, giusta il disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 1, all’enunciazione del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – nel modo che segue:
ai fini di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 3, l’ammontare del diritto accertato nel giudizio “presupposto” si determina tenendo conto dell’importo capitale e, altresì, dell’incremento derivante dal computo degli interessi maturati sino a quando si compie l’accertamento – poi definitivo – nel giudizio “presupposto”.
10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, sicché è inapplicabile il citato D.P.R., art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 220/2020, rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022