Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1663 del 19/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALBELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26001-2020 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 108 presso l’Avvocato Patrizia Bisogno che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO, 20 presso lo studio dell’Avvocato Antonio Cassiano che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2369/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 03/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALZA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. P.C. ricorre con unico motivo, illustrato da memoria, per la cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto in epigrafe indicato con cui la Corte d’Appello di Roma, pronunciando in sede di reclamo ai sensi dell’art. 708 c.p.c., ha determinato l’assegno per il mantenimento di M.F. e quello riconosciuto in favore dei figli minori, il tutto a parziale modifica dell’ordinanza adottata dal Presidente del Tribunale di Roma nel giudizio di separazione personale dei coniugi.

2. Con il proposto mezzo il ricorrente fa valere la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 739 c.p.c., per avere la Corte di merito condannato il ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.300,00, nonostante l’introdotto procedimento di reclamo dovesse concludersi con un provvedimento provvisorio, non definitivo, di cui era riconosciuta la natura cautelare, destinato ad essere assorbito nella sentenza adottata a definizione del giudizio di separazione, pendente in primo grado.

3. Resiste con controricorso illustrato da memoria M.F..

4. Il ricorso è fondato.

Come recentemente riconosciuto da questa Corte in un proprio precedente, adottato a puntuale definizione di contrastanti ragioni di decisione della fattispecie in esame e dalle cui ragionevoli conclusioni non si ha qui ragione di discostarsi, nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d’Appello adita in sede di reclamo ex art. 708 c.p.c., comma 4, avverso l’ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c., comma 3, non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio (Cass. 30/04/2020, n. 8432).

L’introduzione con la L. n. 54 del 2006, art. 2, comma 1, dell’art. 708 c.p.c., comma 3, che consente di proporre reclamo avverso i provvedimenti adottati in sede di separazione personale tra coniugi, ha permesso, infatti, di accostare i provvedimenti in esame a quelli cautelari, in tal modo imponendo di provvedere sulle spese di lite solo rispetto ai provvedimenti cautelari ante causam ex art. 609 septies c.p.c., comma 2, e art. 609 octies c.p.c., comma 7, nella ultrattività del provvedimento ante causam che consente di evitare l’introduzione del giudizio di merito al solo fine di ottenere la liquidazione delle spese di lite, dovendo invece la regolamentazione di queste inserirsi, nella diversa ipotesi del provvedimento cautelare adottato in corso di lite, nella sentenza pronunciata a conclusione del giudizio.

5. Il ricorso va pertanto accolto ed il decreto impugnato cassato e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., u.c., con la revoca della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La natura della questione oggetto del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.

Contributo esente.

Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, revoca la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato.

Dispone che ai sensi del D.lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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