Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.176 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15079-2016 proposto da:

M.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE LIMBLICI, FABIO FARGETTA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S., – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1345/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/12/2015 R.G.N. 2576/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE.

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Palermo, pronunciando sull’impugnazione proposta da M.G., avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento, ha confermato la decisione di primo grado, sia pure con diversa motivazione;

2. il Tribunale aveva dichiarato la decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 computando il relativo termine dalla richiesta all’INAIL di attestazione di esposizione a rischio;

3. la Corte di appello ha ritenuto non corretta la statuizione del Tribunale sul rilievo che, ai fini dell’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, dovesse considerarsi la domanda amministrativa presentata all’INPS. Tuttavia, ha giudicato, comunque, la domanda tardiva in applicazione della diversa decadenza prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, disposizione in base alla quale anche chi, come il ricorrente, avesse attivato il procedimento amministrativo con la richiesta di attestazione, all’INAIL, dell’esposizione ad amianto prima dell’1.10.2003, avrebbe dovuto riproporre la domanda “(…) entro il 15 giugno 2005”.

4. per la cassazione della decisione propone ricorso M.G., affidato ad un motivo, illustrato con memoria;

5. l’INPS ha rilasciato procura in calce alla copia notificata del ricorso.

Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, in relazione alla L. n. 257 del 1992, art. 13 per avere la decisione impugnata ritenuto applicabile la decadenza di cui al cit. art. 47, anche in relazione alla fattispecie concreta nonostante il ricorrente avesse inoltrato la domanda amministrativa all’INAIL entro il 2.10.2003 (precisamente il 4.3.2002) e che, pertanto, ai sensi della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, rientrava pacificamente nella previgente normativa. In particolare, nessun valore doveva attribuirsi al disposto di cui al D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 2, trattandosi di previsione contenuta in una fonte secondaria in contrasto con quella primaria;

2. il motivo è fondato;

3. la Corte di appello, pur dando atto del fatto che il ricorrente avesse presentato all’INAIL la domanda di attestazione dell’esposizione all’amianto, in data 4.3.2002, ha poi applicato la decadenza dall’azione giudiziale, D.L. n. 269 del 2003 cit., ex art. 47, comma 5;

4. la decisione si pone in contrasto con il principio di diritto (vd. tra le recenti, Cass. n. 27553 del 2020; in precedenza, Cass. n. 14895 del 2015), in base al quale “In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la decadenza speciale dall’azione giudiziaria, prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, conv. con modif. nella L. n. 326 del 2003, non è applicabile a coloro che rientrano nel regime previgente, di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e in particolare ai lavoratori esclusi in virtù della L. n. 326 cit., art. 47, comma 6 bis. Ne consegue che il D.M. attuativo 27 ottobre 2004, laddove all’art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria, e pertanto va disapplicato”;

5. alla predetta conclusione, la Corte è pervenuta sulla base del seguente iter argomentativo:

– il D.L. n. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo originario, all’art. 47, comma 5, disponeva che: “I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’I.N.A.I.L. prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici”. Al successivo comma 6, era così previsto: “Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

– pubblicato in data 17 dicembre 2004 il D.M. attuativo, l’indicato termine di 180 per la presentazione della domanda all’I.N.A.I.L. è stato fissato al 15 giugno 2005;

– in sede di conversione ad opera della legge, al suddetto art. 47 è stato aggiunto il comma 6 bis dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro: “Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nonché (per) coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”;

– la L. 27 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132 (legge finanziaria per l’anno 2004), ha, quindi, stabilito, sempre nell’ambito della disciplina del regime transitorio, che: “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all’I.N.A.I.L. o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall’I.N.A.I.L.”;

– la L. 27 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, pur presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 del 2003, è intervenuta ad escludere l’applicabilità della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito in L. n. 326 del 2003, ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente: – coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell’art. 47, comma 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8); – coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall’esposizione ad amianto; – coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore;

– tali categorie di assicurati si sono così aggiunte a quelle già escluse dall’art. 47 (ovvero a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruissero dei trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento). In sintesi, sulla base delle indicate disposizioni, la disciplina previgente si è ritenuta applicabile: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992; tale diritto aveva maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria; 2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto;

– è quindi intervenuto il D.M. 27 ottobre 2004, che all’art. 1 ha così previsto: “1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’I.N.A.I.L. hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto. 2. Ai lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall’I.N.A.I.L., che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui all’art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

– con riguardo all’ultimo inciso ed alla portata “generale” dell’obbligo di presentazione della domanda all’INAIL nel previsto termine decadenziale di 180 giorni, si è considerata la natura regolamentare del D.M., meramente attuativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, conv. nella L. n. 326 del 2003. Si e’, di conseguenza, ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione del regime antecedente la riforma del 2003, l’interessato non fosse soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessava solo determinate categorie di lavoratori;

6. in conclusione, la Corte, interpretando la complessiva normativa di riferimento, ha giudicato che il D.M., nella parte in cui riferiva il termine di 180 giorni anche ai lavoratori ai quali si applicava la disciplina previgente, avesse introdotto un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria, perché da quest’ultima non previsto ed anzi escluso;

7. come logico corollario, ha affermato che il D.M., avendo adottato una disposizione in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest’ultimo previsto, andasse disapplicato;

8. alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte territoriale ha quindi errato nel ritenere che la mancata presentazione della domanda di certificazione all’I.N.A.I.L. nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione del richiamato D.M., determinasse la decadenza della odierna parte ricorrente: quest’ultima aveva avviato il procedimento amministrativo prima del 2 ottobre 2003 e, dunque, andava applicata la “previgente” disciplina, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, come sopra indicato;

14. consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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