LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17091-2020 proposto da:
G.S., rappresentato e difeso dall’avv.to VITTORIO MAZZA;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA BOLOGNA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2148/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata l’08/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. G.S. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna che ha rigettato l’opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell’art. 218 C.d.S., comma 6, (circolava abusivamente alla guida del veicolo nonostante la sospensione della patente di guida).
2. La Prefettura di Bologna è rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
4. Non risultano presentate memorie.
CONSIDERATO
che:
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Le censure mosse dal ricorrente con un unico motivo di ricorso sono infondate in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 C.d.S., la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l’ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dalla L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 22. Ne consegue che l’emissione dell’ordinanza ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione (Sez. 2, Ord. n. 13676 del 2019);
il Collegio non condivide la proposta del Relatore in quanto è necessario tener conto dell’ordinanza della Corte Costituzionale n. 380 del 2008 che ha invitato l’interprete ad un’interpretazione costituzionalmente orientata circa la possibilità di applicare i termini di cui all’art. 204 C.d.S.;
il ricorso, pertanto, deve essere discusso in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022