Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.185 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20548-2020 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABI, 8, presso lo studio dell’avvocato MICHELE GABRIELE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N. 21 AVVOCATURA CAPITOLINA, presso lo studio dell’avvocato MANUELA SCERPA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA RAIMONDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2075/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

RILEVATO

che:

1. V.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettato l’opposizione a ***** verbali di violazione del codice della strada a carico dell’autovettura tg.***** adibita a taxi per passaggio su zona riservata ai mezzi pubblici.

2. Roma Capitale si è costituita con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

4. Non risultano presentate memorie.

CONSIDERATO

che:

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: La licenza di taxi ha validità illimitata ed è soggetta a vidimazione quinquennale condizionata al permanere delle condizioni di validità in capo al titolare dei requisiti di legge e del regolamento per il rilascio del titolo. Ne consegue che il quinquennio in caso di cessione di licenza decorre dal momento della cessione che deve essere autorizzato dal Comune (*****) e non dal momento del primo rilascio. E’ erronea la statuizione che le vicende successive non incidono sul periodo di validità della stessa.

In ogni caso anche volendo ritenere il termine decorrente dal primo rilascio il ricorrente sarebbe incorso in un errore scusabile. L’esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, assume rilievo nella specie sussistendo elementi positivi idonei ad ingenerare, nell’autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cfr. Cass. n. 4927 del 1998; Cass. n. 1873 del 1995, Cass. n. 10508 del 1995, Cass. n. 10893 del 1996). Pertanto, lo stato di ignoranza della violazione deve ritenersi incolpevole viste le circostanze del caso concreto di ripetuta violazione per un periodo continuativo della medesima disposizione con una condotta strettamente correlata con il lavoro di taxista del ricorrente;

il Collegio ritiene necessario demandare la decisione del ricorso alla pubblica udienza, stante la novità della questione circa la decorrenza della vidimazione quinquennale della licenza di taxi in caso di cessione di licenza.

il ricorso, pertanto, deve essere discusso in pubblica udienza.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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