LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30406-2020 proposto da:
CIM DI A.G.B. & C SNC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI VITELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PASSALACQUA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PIZZUTO;
– ricorrente –
contro
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO SECCHI 4, presso lo studio dell’avvocato ENZO OTTOLENGHI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato UGO LIMENTANI;
– controricorrente –
e contro
M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4933/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. Cim Di A.G.B. & C Snc ha proposto ricorso avverso la sentenza pronuncia della Corte d’Appello di Roma con la quale è stata dichiarata la tardività dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1802/11 in materia di recesso da preliminare 2. M.C. si è costituita con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 327,325,330 e 141 c.p.c., e del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, per aver la Corte d’Appello affermato la tardività dell’impugnazione nonostante la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il ricorso appare manifestamente infondato, in applicazione del principio secondo il quale per ritenere tempestiva la ripresa del procedimento notificatorio non andato a buon fine il notificante deve rispettare un termine ragionevole da individuarsi salvo ragioni eccezionali nella metà di quello previsto dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova (ex plurimis Sez. L., Ord. n. 17577 del 2020; Sez. 6-3, Ord. n. 20700 del 2018; sez. 5, ord. n. 11485 del 2018; Sez. 6-3, Ord. n. 19059 del 2017).
Tale principio si applica pacificamente in caso di notifica dell’impugnazione non andata a buon fine per il mutamento del domicilio del difensore presso il quale la parte ha eletto domicilio e deve applicarsi anche nel caso di mancata notifica incolpevole per mancata comunicazione del mutamento di domicilio eletto ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 83, art. 83) nel luogo dove ha sede il giudice da parte di difensore di altro distretto (24660 del 2017).
Risulta pertanto esatta l’affermazione della Corte d’Appello che ha ritenuto che l’appellante non aveva fornito la prova del momento in cui aveva appreso dell’esito negativo della prima notifica non avendo prodotto la cartolina di ricevimento della prima notifica non andata a buon fine.
3. Il Collegio ritiene che non ricorra l’evidenza decisoria e che sia necessario demandare la decisione del ricorso alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022