LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31297-2019 proposto da:
COELDA SOFTWARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato STINTO PRIMERANO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE COSTANTINO BELVEDERE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3976/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. La CO.EL.DA. Software srl propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 3976/07/2018, depositata il 22 novembre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso della medesima contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2005, e basato sugli studi di settore L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2; art. 20, commi 1 e 2; artt. 16 e 17; della L. n. 890 del 1982, artt. 8 e 14; nonché art. 327 c.p.c., e del D.Lgs. n. 542 del 1996, art. 38, comma 3, per non avere la CTR rilevato l’inesistenza o l’invalidità della notifica dell’atto erariale introduttivo del giudizio di appello, nel quale la stessa contribuente non si era costituita.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
1.1. Infatti, come risulta dalle deduzioni sia della ricorrente che della controricorrente, oltre che dagli atti del procedimento notificatorio (riprodotti in parte nel ricorso e ad esso allegati, ed in parte nel controricorso), l’Agenzia, avverso la sentenza della CTP, depositata il 15 novembre 2011, ha provveduto alla notifica dell’appello a mezzo del servizio postale, con le forme previste dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2, in caso di irreperibilità relativa del destinatario e per compiuta giacenza, all’indirizzo del Dott. G.U., procuratore e difensore della ricorrente nel giudizio di primo grado, prima della scadenza (il 15 maggio 2011) del termine lungo semestrale, come risulta dalla circostanza che è antecedente a quest’ultima la stessa data (*****) di deposito del plico – per la temporanea assenza del destinatario e di altre persone alle quali effettuare la consegna dell’atto – presso l’ufficio postale, apposta dall’agente postale sul relativo avviso di ricevimento, riprodotto da ambedue le parti,..
La notifica a mezzo posta dell’impugnazione è stata quindi spedita dall’appellante Agenzia prima che maturasse il relativo termine decadenziale.
1.2. Rispetto alla pluralità di vizi che la ricorrente imputa a tale notifica postale, appare preliminare ed assorbente il rilievo della mancata prova del suo perfezionamento, nei confronti del difensore della stessa contribuente appellata, per compiuta giacenza.
Infatti, dall’avviso di ricevimento riprodotto dalle parti risultano la mancanza temporanea del destinatario e di persone legittimate a ricevere l’atto in sua assenza; il deposito dell’atto presso l’ufficio postale; l’affissione dell’avviso di tale deposito alla porta d’ingresso dell’indirizzo del destinatario; l’invio allo stesso destinatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, della comunicazione di avvenuto deposito (c.a.d.); e l’attestazione del mancato ritiro del plico presso lo stesso ufficio postale entro i dieci giorni successivi al deposito.
Tuttavia è pacifico, per assumerlo la stessa Agenzia nel controricorso, che l’appellante non è venuta in possesso dell’a.r. relativo alla c.a.d., che non le è stato reso, con la conseguenza necessaria che non lo ha prodotto dinnanzi alla CTR per provare l’avvenuto perfezionamento della notifica, nei confronti del destinatario, per compiuta giacenza.
Invero “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021).
Pertanto, nel caso di specie difetta la prova che il tentativo di notifica in questione si sia mai perfezionato, con la conseguenza che tutte le ulteriori patologie denunciate dalla ricorrente restano assorbite e sostanzialmente irrilevanti, poiché, non essendo dimostrato che la fattispecie notificatoria complessa si sia completata, essa era di per sé inidonea a conseguire l’effetto della conoscenza legale dell’atto notificato.
1.3. Deve però considerarsi che, nel caso di specie, la stessa appellante ha preso atto che, nonostante la tempestiva spedizione della notifica dell’impugnazione a mezzo posta, non avrebbe potuto provarne in giudizio il perfezionamento con il deposito dell’a.r. della c.a.d. non pervenutole, ed ha provveduto sua sponte a riattivare il procedimento notificatorio nei termini ritenuti congrui dalla costante giurisprudenza di questa Corte.
Infatti l’ufficio ha provveduto all’ulteriore notifica della stessa impugnazione, avvenuta ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, stesso art. 17, comma 3, secondo il quale “3. Se mancano l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.”.
Tale ulteriore tentativo (documentato con la riproduzione, nel controricorso, della richiesta e della sua ricezione), è tempestivamente avvenuto dopo 13 giorni da quando l’ufficio postale, considerata compiuta la giacenza, aveva rispedito l’a.r. della prima raccomandata (non quello della c.a.d.), con attestazione del mancato ritiro, al mittente, mettendolo a conoscenza dell’esito finale del procedimento.
Non può quindi imputarsi all’appellante di essere rimasta inerte, avendo provveduto, nel limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. (ritenuto congruo da Cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016) al nuovo tentativo di notifica. Il quale, tuttavia, era privo dei presupposti che richiede il D.Lgs. n. 546 del 1992, stesso art. 17, predetto comma 3, ovvero l’omessa dichiarazione o l’assoluta incertezza della sede dichiarata dalla contribuente nel giudizio dinnanzi la CTP, i quali giustificano la notificazione presso la segreteria della Commissione.
Pertanto, tale notifica è invalida. In ordine all’inquadramento della relativa patologia, è noto al Collegio che è stato in precedenza ritenuto da questa Corte che ” In tema di impugnazioni nel processo tributario, è inammissibile l’appello la cui notifica sia stata eseguita ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 3, anziché secondo quanto previsto dall’art. 330 c.p.c., in quanto il mero deposito dell’atto presso la segreteria del giudice ove deve essere effettuata l’impugnazione non integra il requisito del “concreto collegamento con il destinatario della notifica”, trattandosi di luogo presso il quale il giudizio non è stato ancora instaurato, sicché non è possibile la sanatoria o la rinnovazione ai sensi degli artt. 291 e 350 c.p.c.” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11252 del 29/05/2015).
Tuttavia, premessa l’applicabilità, alla notifica dell’appello tributario, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, avente carattere di specialità rispetto all’art. 330 c.p.c. (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 4233 del 17/02/2017; Cass., sez. 5 -, Sentenza n. 14549 del 06/06/2018), deve considerarsi che nella successiva evoluzione giurisprudenziale si è affermato che “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016; conformi Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 5663 del 09/03/2018; Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 7703 del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 6743 del 08/03/2019) E si è precisato che ” L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016).
Tanto premesso, deve quindi ritenersi che la notifica de qua sia nulla, non potendo nel caso di specie eseguirsi con il deposito dell’atto presso la segreteria della CTR, ma, in ragione dei principi da ultimo richiamati, non inesistente, e possa essere pertanto sanata.
Deve però escludersi che la rilevata nullità della notifica sia stata già sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., dal momento che il contribuente non si è costituito comunque nel giudizio di appello.
Pertanto, la nullità, non sanata, della notifica dell’appello, rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio al giudice a quo, dinnanzi al quale essendo ormai l’impugnazione pervenuta a conoscenza dell’appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c., (cfr. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 4233 del 17/02/2017; conformi Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 27877 del 31/10/2018; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 15630 del 11/06/2019).
PQM
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Calabria-sezione staccata di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022
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