LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20730-2019 proposto da:
P.A., quale legale rappresentante della ***** A R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNOBIO 11, presso lo studio dell’avvocato LUCA ZONEITI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIAMPIETRO RISIMINI, CHRISTIAN VITO MONTANARO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** A R.L.; T.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1335/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 06/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. La ***** a r.l., in persona della legale rappresentante P.A., impugna con tre motivi di ricorso per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Bari che ha rigettato il reclamo ex art. 18 L. Fall., da essa proposto – per asserito difetto dei requisiti dimensionali – avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 20/11/2018 che ne ha dichiarato il fallimento su ricorso dell’avvocato T.V. del *****;
2. gli intimati non hanno svolto difese.
CONSIDERATO
che:
2.1. il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. Fall., comma 2, e dell’art. 15L. Fall., u.c., per avere la corte d’appello equiparato alla mancata produzione dei bilanci (non aventi valore di prova legale) la produzione di bozze dei bilanci 201516-17 non firmati, né approvati, né depositati, mentre avrebbe dovuto valutarne l’attendibilità – tenendo conto degli ulteriori elementi di prova allegati – ovvero verificarli, esercitando i poteri ufficiosi; con lo stesso motivo si deduce la contraddittorietà e carenza di motivazione, con riguardo al valore confessorio attribuito al dato dei “debiti scaduti e non pagati” risultante dalle stesse bozze di bilancio, ai fini della condizione di procedibilità dell’istanza di fallimento, sul rilievo che si trattasse di documentazione “liberamente valutabile dal giudice” – salva la prova contraria, però non fornita – e “mai disconosciuta” dal legale rappresentante della società fallita, che l’aveva prodotta;
2.2. il secondo mezzo lamenta violazione degli stessi articoli, nonché dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 116 c.p.c., per avere i giudici d’appello ritenuto inaffidabile l’ulteriore documentazione prodotta (modelli UNICO 2016-2017-2018 – presentati, si noti, rispettivamente il *****, il ***** e il ***** – e i libri inventari degli anni 2015-2016-2017) in uno alla consulenza di parte attestante il mancato superamento delle soglie di attivo patrimoniale, ricavi e debiti nel triennio 2015-2017, nonostante i dati delle dichiarazioni fiscali fossero congruenti con quelli contenuti nelle bozze di bilancio;
2.3. il terzo motivo deduce ancora una volta la violazione dell’art. 1 L. Fall., comma 2, e dell’art. 15L.Fall., u.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., con riguardo alla decisione della corte d’appello di non disporre una c.t.u., ritenendola dispendiosa e meramente esplorativa per la “carenza di documentazione”, ritenuta “inaffidabile”, nell’assunto che essa avrebbe dovuto disporla in ragione degli interessi di natura pubblicistica sottesi alla dichiarazione di fallimento.
3. tutti i motivi, in quanto di natura meritale, sono inammissibili;
3.1. in primo luogo, la produzione di copie informali di bilanci non approvati va effettivamente equiparata alla loro mancata produzione (Cass. n. 13643 del 2013);
3.2. inoltre, sebbene i bilanci non costituiscano prova legale e siano ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all’art. 15 L. Fall, comma 4. (Cass. n. 10509 del 2019, Cass. n. 6991 del 2019, Cass. n. 30541 del 2018, Cass. n. 16067 del 2018), come ad esempio le ulteriori scritture contabili (Cass. n. 25025 del 2020), tuttavia la censura impinge in valutazioni giudiziali di merito, segnatamente nella motivata valutazione di inaffidabilità della ulteriore documentazione allegata dal ricorrente (Cass. n. 6991 del 2019), donde la scelta – discrezionale – di non disporre c.t.u., in quanto esplorativa (Cass. n. 24721 del 2015, Cass. n. 8965 del 2019);
3.3. del resto, la valutazione di attendibilità dei dati contabili rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 30516 del 2018) e la motivazione resa al riguardo non risulta contraddittoria, avendo la corte territoriale giustamente osservato che la documentazione prodotta era liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, mentre il dato della debitoria scaduta, contenuto nei bilanci, non risulta essere stato disconosciuto, così come non risulta fornita la prova contraria;
4. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476 del 2019);
5. l’assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese;
6. ricorrono astrattamente i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022