LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21171-2019 proposto da:
FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATTANZIO 5, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO MARIA CIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA DI EUGENIO;
– ricorrente –
contro
PURPLE SPV SRL (quale cessionaria di REV-GESTIONE CREDITI SPA, a sua volta cessionaria di NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI CHIETI SPA), e per essa, quale mandataria, DOVALUE SPA (già DOBANK SPA), in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II n. 33, presso lo studio dell’avvocato ELIO LUDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO BIOCCA;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 9021/2019 del TRIBUNALE di TERAMO, depositato il 28/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Teramo, accogliendo l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** s.r.l. in Liquidazione, ha riconosciuto la prelazione ipotecaria sul credito della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a., “nella qualità di mandataria della REV-Gestione Crediti S.p.a.”, già ammesso al chirografo, ritenendo che l’iscrizione ipotecaria del ***** non ricadesse – come eccepito dalla curatela fallimentare ai sensi dell’art. 95 L. Fall., dell’art. 67L. Fall., comma 1, n. 4) e dell’art. 69-bisL. Fall., (cd. eccezione revocatoria in via breve o incidentale) – “nel periodo c.d. sospetto ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 67 L. Fall.”, poiché il fallimento era stato dichiarato in data ***** e la domanda di concordato preventivo, depositata il *****, era stata dichiarata inammissibile in data *****, non potendo perciò applicarsi il principio della consecuzione tra le due procedure, con retrodatazione al decreto di ammissione alla prima;
1.1. il Fallimento ha impugnato la decisione con un motivo di ricorso per cassazione, cui la parte intimata ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
2. il motivo denuncia la “violazione e/ o falsa applicazione” degli artt. 67 e 69-bis L. Fall., per avere il tribunale ignorato il disposto dell’art. 69-bis L. Fall., comma 2, che fa retroagire il cd. periodo sospetto alla data pubblicazione della domanda di concordato preventivo;
3. il motivo è fondato;
4. la L. 7 agosto 2012 n. 134, nel convertire con modifiche il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha aggiunto nell’art. 69-bis L. Fall., un comma 2, in base al quale “nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64 e 65, all’art. 67, commi 1 e 2, e all’art. 69, decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese”;
4.1. in forza della citata L. n. 134 del 2012, art. 33, comma 3, la nuova disposizione si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti “dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione” (cioè dall’11 settembre 2012) e quindi anche alla fattispecie in esame;
4.2. questa Corte ha avuto modo di precisare che, per effetto dei termini a ritroso previsti dal menzionato art. 67 L. Fall., la novità si applica “anche agli atti pregiudizievoli compiuti prima della sua stessa entrata in vigore, senza, peraltro, che tale conseguenza lo esponga a possibili censure di incostituzionalità, per disparità di trattamento, rispetto alle procedure aperte in epoca anteriore alla data predetta: la norma, infatti, sia pure con riguardo alla data di iscrizione della domanda nel registro delle impresa, ha recepito il principio di consecuzione tra le procedure concorsuali che, nell’interpretazione giurisprudenziale, già assegnava rilevanza, ai fini del computo del periodo sospetto, alla data di presentazione della domanda di concordato (ove la procedura fosse stata poi ammessa) per essere la sentenza di fallimento l’atto terminale di un procedimento comunque sorretto dalla successivamente accertata insolvenza dell’imprenditore” (Cass. n. 25728 del 2016; cfr. Cass. n. 7624 del 2016, Cass. n. 8439 del 2012, Cass. n. 18437 del 2010);
4.3. ferma restando la preesistenza del principio di consecuzione, con questa innovazione il legislatore ha dunque inteso scongiurare il rischio di un uso strumentale del nuovo istituto del concordato “con riserva” (art. 161 L. Fall., comma 6); invero, una volta anticipati gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore all’atto della pubblicazione di una semplice domanda “in bianco”, con possibilità di presentare la proposta concordataria entro un termine fino a 180 giorni (coincidente con il periodo sospetto per gli “atti normali”), si è contestualmente inteso far decorrere l’inizio del periodo sospetto proprio da quel primo atto;
4.4. non rileva, in questa sede, la questione se nel regime vigente prima dell’introduzione dell’art. 69-bis L. Fall., comma 2, il fenomeno della consecutio tra procedure concorsuali fosse configurabile “anche nel caso in cui alla presentazione della domanda di concordato non abbia poi fatto seguito il decreto di ammissione alla relativa procedura”, poiché “la domanda di concordato produce effetti anche prima dell’eventuale provvedimento di ammissione (cfr., così, la norma dell’art. 161 L. Fall., comma 7)” (Cass. n. 9290 del 2018, che richiama Cass. n. 18437 del 2010), ovvero se in quel caso “i termini per la proposizione dell’azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l’omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell’art. 169 L. Fall.” (Cass. n. 8970 del 2019);
4.5. ciò che conta è che alla fattispecie in esame è sicuramente applicabile, ratione temporis, l’art. 169-bis L. Fall., comma 2, sicché il termine di riferimento per la retrodatazione del cd. periodo sospetto è quello della data di deposito della domanda di concordato preventivo (*****), sebbene poi dichiarata inammissibile;
4.6. è appena il caso di precisare che altra cosa è l’analoga misura della inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 168 L. Fall., comma 3, – come parimenti novellato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012 – che peraltro anch’essa trova applicazione, per il principio della cd. “consecuzione delle procedure”, anche nel caso in cui all’apertura della procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento (Cass. n. 6381 del 2019, Cass. n. 14761 del 2018);
4.7. resta inteso che in sede di rinvio dovrà essere comunque valutata, in concreto, la sussistenza del presupposto del principio della consecutio, che va esclusa allorché si registri una discontinuità nell’insolvenza (Cass. n. 18488 del 2018);
5. segue la cassazione con rinvio del decreto impugnato, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022