Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.208 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21760-2019 proposto da:

NEIVE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UDINE n. 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TPL – CONSORZIO STABILE TECNOLOGIE PROGETTI E LAVORI SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO n. 3, presso lo studio dell’avvocato MATTEO GHISALBERTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FAUSTO BONGIORNI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 4914/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. la società Neive s.r.l. impugna con ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., il decreto del 22/05/2019 con cui il Tribunale di Milano ha omologato il concordato preventivo liquidatorio proposto da TPL – consorzio stabile Tecnologie Progetti e Lavori s.r.l., in assenza di opposizioni (decreto quindi non soggetto a gravame ai sensi della L. Fall., art. 180, comma 3), quale creditore dissenziente astenutosi dal voto;

1.1. contesta, in particolare, la carenza di legittimazione attiva dell’amministratore della TPL a proporre la domanda di concordato preventivo con riserva, ai sensi della L. Fall., art. 152, in quanto “lo Statuto sociale espressamente prevede che l’amministratore detenga solo poteri di ordinaria amministrazione” e la presentazione di una domanda di concordato preventivo “non può che rientrare tra gli atti di straordinaria amministrazione”.

1.2. la controricorrente eccepisce l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. – in quanto il fallimento vanificherebbe la soddisfazione del creditore chirografario della ricorrente – e la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, oltre che l’infondatezza dell’unico motivo, osservando che con decreto del 4 gennaio 2018 il tribunale ha dato atto che “e’ stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell’organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda” e con successivo decreto del 6 settembre 2018 ha anche verificato che la proposta è stata sottoscritta dal legale rappresentante (come da visura camerale) ed è “corredata di determina dell’amministratore e legale rappresentante”.

CONSIDERATO

che:

2. il motivo di ricorso, con cui si sostiene la “assenza di legittimazione attiva dell’amministratore L. a proporre domanda di concordato preventivo con riserva” è inammissibile;

2.1. invero, le prescrizioni della L. Fall., art. 152, risultano rispettate sulla base degli accertamenti svolti dal tribunale, senza che il ricorrente si sia curato di trascrivere la disposizione dello statuto che a suo dire comporterebbe una deroga alla competenza dell’amministratore della l’TPL s.r.l.;

2.2. resta dunque fermo il principio in base al quale – ai sensi del combinato disposto della L. Fall., art. 161, comma 4, nonché art. 152, comma 2, lett. b), e comma 3 – “nel concordato preventivo di una società di capitali la decisione di presentare la domanda di ammissione, salvo diversa previsione dello statuto, spetta all’organo amministrativo che delibera con verbale notarile da iscriversi nel registro delle imprese”; occorre dunque di regola – e salva la prova di una diversa previsione statutaria – una determina dell’organo amministrativo, anche perché nelle società a responsabilità limitata (quale è quella che ha proposto il concordato di cui si discute) il codice civile riserva alla competenza dei soci, oltre alle nomine di amministratori e sindaci, soltanto le delibere di approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili (art. 2479 c.c., comma 2, n. 1), nonché quelle che comportano una modifica dell’atto costitutivo o dell’oggetto sociale (art. 2479 c.c., comma 2, nn. 4 e 5), tra le quali certamente non rientra la decisione di proporre un concordato ai creditori (Cass. n. 19009/2017; v. anche Cass. n. 29741/2018 ove si precisa che “l’attribuzione all’organo amministrativo del potere di deliberare sulla proposta e sulle condizioni del concordato trova pur sempre un limite ove la proposta contenga profili (nel caso di specie insussistenti) di ristrutturazione o operazioni tali da richiedere l’intervento dell’assemblea (quando, ad esempio, vengano in considerazione l’aumento di capitale sociale, l’emissione di obbligazioni, il compimento di operazioni straordinarie, lo scorporo dell’azienda etc.”;

3. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo;

6. ricorrono in astratto i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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