LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22140-2019 proposto da:
C.F., C.G., C.C., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall’avvocato GUIDO DORIA;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO ***** SPA, in persona dei Curatori pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO MENDOLIA;
– controricorrente –
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BRESCIA, PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 991/2019 della CORFE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. in pendenza di varie istanze di fallimento, la ***** S.p.a. depositava – il giorno prima dell’udienza fissata dell’11/04/2018 – una domanda di concordato preventivo con riserva; riuniti i procedimenti, il Tribunale di Brescia concedeva il termine richiesto fino al 12/06/2018 poi prorogandolo al 13/08/2018, giorno in cui veniva presentata una proposta di concordato preventivo con continuità indiretta, che prevedeva la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 21,21%, basata su un’offerta di acquisto irrevocabile, ma condizionata, della JSW S.r.l.;
1.1. detta offerta veniva meno per inutile decorrenza del termine di avveramento delle condizioni poste e il tribunale fissava perciò udienza L. Fall., ex art. 162, al 31/10/2018, in cui il debitore chiedeva rinvio per deposito di un’integrazione del piano;
1.2. il piano veniva depositato il 30/11/2018, ma con una attestazione negativa di fattibilità (a forma del Dott. P.);
1.3. all’udienza del 19/12/2018 il tribunale concedeva alla società nuovo termine fino al 28/12/2018 per depositare la documentazione offerta in udienza, “rimettendo all’esito ogni determinazione”;
1.4. nel termine concesso il debitore concordatario depositava alfine un piano corredato da attestazione positiva da parte di altro attestatore (il rag. F.) nominato il *****;
1.5. sulla base del parere costantemente negativo del nominato Commissario giudiziale, con decreto del 24/01/2019 il tribunale dichiarava inammissibile la domanda di concordato per “assoluta e manifesta inettitudine del piano a realizzare il programma esposto” e per “l’assenza di un adeguato apparato conoscitivo e valutativo che dunque non consente ai creditori di formulare un giudizio di adesione alla proposta pienamente informato e consapevole”; indi con sentenza in pari data dichiarava il fallimento;
2. avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che ha rigettato il reclamo L. Fall., ex art. 18, la TPL propone ricorso affidato a cinque motivi, cui il Fallimento resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
2.1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 160 e 161, nonché artt. 24 e 111 Cost., per avere la corte d’appello “rilevato pretese carenze del piano e dell’attestazione a firma del rag. F. in via apodittica” o comunque valorizzando un documento inutilizzabile, ossia la prima attestazione negativa del Dott. P., e per avere operato un sindacato sulla fattibilità economica, anziché giuridica, del piano;
2.2. il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 162, commi 1 e 2, anche con riguardo alla lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., per avere i giudici del reclamo confermato la assoluta discrezionalità del giudice nella concessione del termine L. Fall., ex art. 162, comma 1, e per non aver sentito il debitore prima di dichiarare inammissibile la domanda concordataria;
2.3. la terza censura è di violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 163, per la ritenuta inapplicabilità della procedura competitiva;
2.4. il quarto mezzo si duole della violazione della L. Fall., art. 5, e dell’art. 2730 c.c. e ss., per il presunto valore confessorio attribuito alle dichiarazioni rese nella domanda di concordato preventivo ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza;
2.5. il quinto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per insussistenza del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, non essendo il reclamo L. Fall., ex art. 18, una impugnazione;
3. i motivi presentano profili di inammissibilità o infondatezza;
3.1. il primo è infondato poiché la motivazione non risulta affatto apodittica e la prima attestazione negativa di fattibilità del piano -documento prodotto dalla stessa società concordataria – non era inutilizzabile, bensì liberamente valutabile nell’ambito del compendio istruttorio in base al quale la corte d’appello ha correttamente valutato la fattibilità del piano sotto il profilo della sua manifesta inettitudine a raggiungere gli obbiettivi prefissati (Cass. n. 7158/2020, n. 4790/2018); peraltro, questa Corte ha affermato che il tribunale ben può controllare direttamente la congruità, completezza, coerenza e logicità dell’attestazione (Cass. 5n. 653/2019, n. 5825/2018; Sez. U, n. 1521/2013);
3.2. anche il secondo motivo (in relazione al quale parte controricorrente eccepisce la novità della seconda censura) è infondato, poiché, per un verso, dallo svolgimento del processo emerge che il debitore è stato ampiamente sentito e, per altro verso, la concessione del termine L.Fall., ex art. 162, comma 1, è discrezionale (Cass. n. 9087/2018, n. 12549/2014, n. 11496/2014, n. 21901/2013);
3.3. il terzo mezzo è parimenti infondato in quanto la procedura competitiva presuppone la presentazione di un’offerta, nella specie inesistente, trattandosi di mere manifestazioni di interesse all’acquisto;
3.4. la censura veicolata dal quarto motivo è inammissibile poiché non coglie l’effettiva ratio decidendi ed è comunque nuova, in quanto in sede di reclamo era stata eccepita solo la carenza di motivazione sul punto; in ogni caso non si tratta di valore confessorio, bensì di riscontro alle emergenze documentali allegate alle istanze di fallimento;
3.5. l’ultimo motivo presenta profili di inammissibilità, poiché l’obbligazione tributaria non è censurabile in cassazione (Cass. n. 15166/2018, 29424/2019, 27131/2020; v. Sez. U, 4315/20) e comunque di infondatezza, dal momento che al reclamo L. Fall., ex art. 18, viene riconosciuta natura impugnatoria, a differenza dell’opposizione allo stato passivo fallimentare (cfr. Cass. n. 5426/2021);
4. segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo; ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022