Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.210 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26657-2019 proposto da:

L.G., già liquidatore e legale rappresentante pro tempore della Società ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE n. 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCHILLACI, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO MIRANDA;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, P.V., C.M., PO.AN., R.E., CENTRO PETROLI B. SRL, BANCA POPOLARE VALCONCA, BANCA POPOLARE VALCONCA, BANCA POPOLARE VALCONCA, PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI PESARO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1262/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 06/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. in pendenza di varie istanze di fallimento, depositate da dipendenti, banche e fornitori tra febbraio e novembre 2018, la società ***** S.r.l. – dopo aver proposto domanda di concordato preventivo con riserva dichiarato inammissibile in data 17/06/2018 per mancato deposito della proposta nel termine concesso – ha depositato il 3 aprile 2019 una domanda di concordato preventivo con cessione dei beni con soddisfazione dei chirografari al 18%;

1.1. dopo l’udienza del 10/04/2019 (nella quale il giudice si è verosimilmente riservato sulle istanze di fallimento e sulla domanda di concordato), la società ha depositato il 7 maggio 2019 una proposta migliorativa, recante l’aumento della soddisfazione della classe dei creditori chirografari al 20% nonché una proposta di assunzione del concordato da parte del legale rappresentante della Eurotransport S.r.l. e di fideiussione a garanzia dei pagamenti;

1.2. nonostante l’offerta migliorativa, il ***** il Tribunale di Pesaro ha dichiarato il fallimento previa declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato, in quanto caratterizzata da un piano fondato su dati inveritieri e inattendibili (per incongruenze sull’ammontare dei debiti, omessa indicazione di alcuni crediti privilegiati, omesso riconoscimento dei privilegi sui crediti erariali, contrasto tra i dati indicati in domanda e nell’attestazione, compenso al Commissario giudiziale inferiore ai limiti minimi tariffari, omessa previsione del compenso del Liquidatore giudiziale ed erroneità dei calcoli sulla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari) e dall’assenza di attestazione sulla capacità patrimoniale dell’assuntore;

1.3. la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona, che ha respinto il reclamo L. Fall., ex art. 18;

2. avverso detta sentenza L.G., quale ex liquidatore della ***** S.r.l. in Liquidazione, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; gli intimati non hanno svolto difese.

CONSIDERATO

che:

2.1. con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 162, e del diritto di difesa, per non avere il tribunale fissato una ulteriore udienza dopo il deposito della proposta migliorativa del 7 maggio 2019;

2.2. il secondo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione dela L. Fall., art. 160, commi 1 e 2, e art. 161, sull’assunto che la motivazione della corte d’appello sarebbe contraddittoria e che il tribunale avrebbe travalicato i limiti del sindacato sulla proposta concordataria, facendo una “minuziosa indagine comparatistica” tra i dati esposti in domanda e quelli contenuti nell’attestazione; indebita sarebbe anche la valutazione di inadeguatezza di una “fideiussione senza indicazione dei soggetti garanti” così come il rilievo della mancata indagine sulla consistenza patrimoniale di assuntore o fideiussore;

3. entrambi i motivi sono inammissibili;

3.1. in particolare, il primo difetta di autosufficienza circa lo svolgimento del processo, non risultando nemmeno indicato se all’udienza del 10 aprile 2019 il giudice avesse riservato la decisione; in ogni caso le istanze di fallimento pendevano da febbraio 2018 e il debitore, che aveva già depositato una domanda di concordato “con riserva” dichiarato inammissibile, ha successivamente depositato la domanda di concordato “pieno” ed è stato ritualmente sentito all’udienza del 10 aprile 2019 (cfr. Cass. n. 11496/2014), non essendovi obbligo di ulteriori audizioni ad ogni ulteriore deposito di modifiche dell’originaria domanda (Cass. n. 2594/2006, n. 495/2015), anche perché diversamente il debitore finirebbe per condizionare ad libitum i tempi del processo, anche in pendenza di risalenti istanze di fallimento; in ogni caso, in sede di reclamo avverso la decisione del tribunale il debitore ha avuto modo di sviluppare il proprio diritto di difesa;

3.2. anche il secondo motivo il motivo è inammissibile perché censura sostanzialmente la motivazione e le valutazioni di merito legittimamente fatte dal tribunale, che ha il potere di controllare la completezza, congruenza e coerenza della domanda di concordato e dei documenti ad essa allegati (in primis l’attestazione), valutando la fattibilità del piano sotto il profilo della sua manifesta inettitudine a raggiungere gli obbiettivi prefissati (Cass. n. 7158/2020, n. 4790/2018); il tribunale può altresì controllare direttamente la congruità, completezza, coerenza e logicità dell’attestazione (Cass. n. 5653/2019, n. 5825/2018; Sez. U, n. 1521/2013);

4. in ultima analisi il ricorso va dunque dichiarato inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 3n. 4476/2019);

5. l’assenza di difese degli intimai esclude la pronuncia sulle spese;

6. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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