LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27332-2019 proposto da:
PURPLE SPV SRL UNIPERSONALE, in persona del procuratore pro-tempore, rappresentata da doValue S.p.a. (già doBank S.p.a.) in persona del procuratore speciale Avv. Claudio Todaro, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO PERTICARARI;
– ricorrente –
contro
***** BEACH SNC *****, e dei soci illimitatamente responsabili C.G. e F.V., in persona del curatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato MARCO BARBERA, rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO MAROZZI;
– controricorrenti –
avverso il decreto n. cronol. 9399/2019 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato il 13/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.n.c. ***** e dei soci illimitatamente responsabili C.G. e F.V., proposto da Italfondiario S.p.a. quale mandataria di PURPLE SPV S.r.l. (cessionaria di REV Gestione Crediti S.p.a., a sua volta cessionaria di Nuova Banca delle Marche S.p.a., a sua volta succeduta a Banca delle Marche S.p.a. in Amministrazione straordinaria) contro la declaratoria di inammissibilità della domanda “ultratardiva” volta all’insinuazione di un credito ipotecario di Euro 267.713,03 presentata L. Fall., ex art. 101, u.c., in data ***** – a fronte di uno stato passivo delle domande tempestive chiuso in data ***** – ritenendo che, nonostante la pacifica mancanza dell’avviso L. Fall., ex art. 92, il curatore avesse provato la conoscenza dell’intervenuto fallimento sin dal 21/04/2016, nell’ambito della procedura esecutiva n. ***** in cui era intervenuto il difensore della Nuova Banca delle Marche (non in proprio ma quale mandataria di REV, cui il ***** era subentrata PURPLE SPV), stante “l’identità fisica del Procuratore che per lo stesso credito già era a conoscenza della sussistenza del fallimento” e che quindi aveva l’onere di avvisare REV della “assoluta necessità di intervenire indipendentemente dall’avviso di cui all’art. 92, in forza dell’art. 27 Codice Deontologico Forense, comma 8, che obbliga l’avvocato a “riferire alla parte assistita il contenuto di quanto appreso legittimamente nell’interesse del mandato”.
2. avverso detta decisione PURPLE SPV ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, corredato da memoria, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria.
CONSIDERATO
che:
2.1. il primo motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto R.D. n. 267 del 1942, artt. 92 e 101, artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., – art. 27 codice deontologico forense, art. 101 c.p.c., e art. 24 Cost., – con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, – nullità della sentenza – error in procedendo ed in judicando”, per avere il tribunale valorizzato il precedente di Cass. n. 16103/2018, che fa leva sull’art. 27 c.d.f., che contempla però gli oneri del difensore nei confronti del proprio assistito, mentre nel caso di specie, al momento della comunicazione dell’ordinanza del 21 aprile 2016 – con cui la procedura esecutiva n. ***** R.G., promossa da altro creditore contro i soci falliti, a seguito “dell’intervento L. Fall., ex art. 107, della Curatela Fallimentare ***** snc *****” veniva riunita ad altra procedura esecutiva immobiliare – risultava intervenuta dal 2013 solo l’ex BANCA MARCHE (poi messa in LC.A. il *****), mentre REV era intervenuta nell’esecuzione immobiliare (con lo stesso difensore) solo in data ***** a mezzo della sua mandataria NUOVA BANCA MARCHE; al momento del fallimento (dichiarato il 4 febbraio 2016) il credito della ex BANCA MARCHE era di proprietà di REV, mentre il difensore era costituito solo per BANCA MARCHE, quindi non avrebbe dovuto comunicare alcunché a REV, non trattandosi del “proprio assistito”; in ogni caso poteva rilevare la conoscenza del fallimento solo in capo alla parte, non al suo difensore, specie in una fattispecie del genere in cui c’erano state varie cessioni dei crediti, a prescindere dal fatto che il legale era rimasto sempre la stessa persona fisica;
2.2. il secondo mezzo lamenta la “violazione e falsa applicazione di legge L. Fall., artt. 17,92 e 101, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere il Tribunale ritenuto la pubblicazione del fallimento sulla gatta Ufficiale quale mezzo idoneo a sostituire l’avviso L. Fall., ex art. 92, che non sarebbe dovuto”;
3. entrambi i motivi sono inammissibili;
3.1. innanzitutto essi veicolano confusamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. n. 26790/2018, n. 11222/2018, n. 2954/2018, n. 27458/2017, n. 16657/2017, n. 19133/2016);
3.2. inoltre il primo difetta di autosufficienza, poiché i fatti processuali esposti non risultano chiari (senza che al decreto impugnato possa attingersi per conseguire maggiore chiarezza); esso veicola comunque censure relative ad un accertamento di fatto, supportato da una motivazione che raggiunge la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053/2014), avendo i giudici di merito espressamente valorizzato la “identità fisica dell’avvocato della filiera dei creditori”, vista la presenza del medesimo difensore del creditore (sia pure nelle varie imputazioni soggettive derivanti dalle plurime cessioni del credito) all’interno dell’esecuzione immobiliare in cui è pacificamente intervenuto il Fallimento (cfr. Cass. n. 7109/2020, n. 4200/2020); del resto, la stessa ricorrente ammette che il difensore si è costituito in quel giudizio per REV il *****, mentre la domanda ultra-tardiva è stata presentata il *****, quindi comunque con un ritardo tale da esorbitare il perimetro della incolpevolezza;
3.3. la censura veicolata dal secondo motivo non coglie invece la ratio decidendi del tribunale, che fa riferimento alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'”operazione REV” per escludere che fosse necessario inviare a REV l’avviso L. Fall., ex art. 92, stante l’acquisita conoscenza del fallimento in sede di procedura esecutiva immobiliare;
3.4. sullo sfondo resta valido il principio, di cui il tribunale ha fatto applicazione, per cui “In tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. “supertardiva” o “ultratardiva” di cui all’art. 101, u.c., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dalla citata norma, integra sì una causa non imputabile del ritardo da parte del creditore, ma il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell’inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell’avviso predetto, ed il relativo giudizio implica un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità” (Cass. n. 16103/2018);
4. segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo; ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022