Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.213 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BELLÈ Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20317-2020 proposto da:

C.F.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO SANTOCHIRICO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CALIULO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 255/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 24/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. La Corte d’appello di Potenza, in accoglimento dell’appello dell’INPS e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da C.F.A. e volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto.

2. La sentenza d’appello, per quanto qui rileva, era resa in contumacia del Cariello.

3. Avverso tale sentenza quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’INPS non ha svolto difese.

4. La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza o del procedimento per violazione dei termini di cui all’art. 435 c.p.c., commi 2 e 3, in relazione alla tardiva notifica del ricorso in appello con pedissequo decreto di fissazione di udienza al sig. C., e per violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 153 c.p.c., in relazione alla omessa richiesta di rinnovazione della notifica e/o rimessione in termini per la notifica da parte dell’Istituto previdenziale appellante.

6. Parte ricorrente deduce che, a seguito della proposizione dell’atto di appello da parte dell’INPS, con decreto presidenziale veniva fissata l’udienza di discussione dinanzi al collegio per il 24.1.2019; che il ricorso, unitamente al decreto, veniva portato per la notifica il giorno 31.12.2018 e notificato al procuratore costituito in primo grado per il C., a mezzo posta, in data 3.1.2019, ossia 21 giorni prima della data fissata per l’udienza; che la Corte di merito dichiarava la contumacia del predetto senza rilevare il mancato rispetto del termine a difesa e senza disporre la rinnovazione della notifica del ricorso.

7. Il ricorso è fondato.

8. Esso è anzitutto ammissibile, risultando assolte le prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, e art. 369 c.p.c., n. 4; il contenuto essenziale degli atti processuali è riprodotto nel ricorso e gli stessi risultano ritualmente depositati.

9. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 435 c.p.c., viene in rilievo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo v. Cass. ordinanze n. 27556 del 2019, n. 12691 del 2019, n. 28470 del 2018, n. 22166 del 2018 e Cass. n. 9735 del 2018) in base alla quale “nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notificazione dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, configura un vizio che produce la nullità della notificazione e ne impone la rinnovazione”, salva la costituzione, con efficacia sanante, della parte appellata.

10. La Corte di appello e’, dunque, incorsa nel denunciato errore di attività processuale, avendo proceduto alla declaratoria di contumacia della odierna parte ricorrente (id est: parte appellata), nonostante la nullità della notificazione dell’atto di appello (eseguita il 3.1.2019 per l’udienza di discussione del 24.1.2019 e, dunque, senza il rispetto del cd. termine a comparire) e senza procedere alla sua rinnovazione.

11. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla medesima Corte di appello, in diversa composizione, affinché, nel rispetto del contraddittorio, secondo i superiori principi esposti, proceda a nuovo esame della fattispecie concreta.

12. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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