LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28779/2020 proposto da:
F.E., elettivamente domiciliato in Roma V. Dei Pirenei 1, presso lo studio dell’avvocato Gentile Alessandra, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Zini Gilberto;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 737/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. – F.E., alias F.E., ricorre per tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 6 aprile 2020, con cui la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
Considerato che:
3. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, D.P.R. n. 12 del 2000, art. 6, artt. 15 e 6 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non credibile la narrazione del richiedente sulla base di una opinione soggettiva, senza procedere all’applicazione dei criteri legali normativamente previsti.
Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, comma 5 e art. 14, lett. c), avendo ritenuto ininfluente una situazione di terrorismo indiscriminato quale quella propugnata da *****.
Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, censurando la sentenza impugnata per aver negato la protezione umanitaria basandosi esclusivamente sulle situazioni soggettive del richiedente senza esaminare quelle in cui versano i nigeriani.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.
In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Dunque, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una: o la motivazione è “sotto soglia”, e allora si ricade nel n. 4 dell’art.; motivazione c’e’, e allora non resta se non dire che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità.
Nel caso di specie: a) non è dedotto nel motivo alcun fatto la cui considerazione sarebbe stata omessa; b) il giudice di merito ha motivato sul perché la narrazione, concernente l’omosessualità del richiedente, non fosse credibile, ponendo l’accento su insanabili incongruenze della narrazione.
4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.
La sentenza impugnata si fonda sulla constatazione che l’appellante proveniva dal Delta State, nel sud della Nigeria, non dalla zona centrosettentrionale del paese, ove risultava alla presenza del gruppo terroristico *****. Il motivo prescinde dunque dalla ratio decidendi.
4.3. – Il terzo mezzo è inammissibile.
Esso infatti non identifica alcun profilo di individuale vulnerabilità del richiedente, al di fuori della condizione di omosessuale, che non può rilevare atteso il già menzionato giudizio di non credibilità, ma pretende di far discendere il riconoscimento della protezione umanitaria dalla complessiva situazione del paese di provenienza. Resta solo da aggiungere che in ricorso si fa riferimento ad un radicamento nel territorio di Lucca, manifestatosi anche nello svolgimento di un’attività lavorativa, oltre che nella partecipazione a corsi di italiano: ma non è neppure spiegato di che attività si tratterebbe, e ciò quantunque lo stesso giudice d’appello avesse già evidenziato come il ricorrente non avesse affatto documentato il proprio radicamento in Italia, al di fuori della produzione di una attestazione di partecipazione ad un corso di italiano ed attività di volontariato.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022