Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.221 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10417/2020 proposto da:

B.U., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Ricci, per procura speciale in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro pro tempore;

Questura di Ascoli Piceno, nella persona del Questore pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera del Questore del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, depositato il 19 febbraio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 19 febbraio 2020, il Giudice di Pace di Ascoli Piceno ha convalidato il provvedimento del Questore di Ascoli Piceno di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica del 19 febbraio 2020, emesso nei confronti di B.U., nato in *****, ritenendo sussistenti i presupposi di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13 e 14, per l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso B.U. con atto affidato a sei motivi.

3. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 e la nullità del provvedimento di fissazione dell’udienza del 17 febbraio 2020 e del procedimento che ha portato alla convalida ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Questura di Ascoli Piceno aveva chiesto la fissazione dell’udienza di convalida e il Giudice di Pace aveva fissato l’udienza senza che il provvedimento di accompagnamento coattivo fosse stato emesso.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 13 e 14 Cost. e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis e la nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; la violazione del diritto di difesa, la mancata notifica allo straniero e al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza di convalida e la nullità dell’intero procedimento, perché l’avviso di fissazione udienza era stato notificato allo straniero alle ore 10,20 del 19 febbraio 2020, 40 minuti prima dell’udienza; l’avviso non era stato comunicato tempestivamente anche all’Avv. Ilaria Splendiani, che risultava essere già difensore di fiducia del B., avendo inviato alla Questura di Ascoli Piceno, a mezzo pec, la procura speciale sia in data 22 gennaio 2020, che in data 31 gennaio 2020, in sede di presentazione dell’istanza reiterata di protezione internazionale.

3. Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della pendenza della domanda di protezione internazionale e del ricorso avverso la decisione di inammissibilità della Commissione territoriale di Ancona, nonché del diritto dello straniero di rimanere nel territorio italiano per tutta la durata della procedura di richiesta di protezione internazionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 7.

4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7; l’omessa traduzione nella lingua conosciuta del provvedimento di allontanamento, l’omesso accertamento da parte del Giudice di merito della conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero e l’omessa partecipazione di un interprete all’udienza.

5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, in relazione all’obbligo di motivazione da parte del Giudice di Pace sull’eccezione di omessa traduzione del provvedimento della Questura in lingua conosciuta allo straniero, nonché sul divieto di espulsione per vulnerabilità.

6. Con il sesto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 7 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 4, comma 3 e succ. mod., per non essere stato garantito il diritto dello straniero di informare del provvedimento la rappresentanza diplomatica/consolare del paese di origine, essendo stato emesso il provvedimento del Questore in data 19 febbraio 2020 e, quindi, successivamente al decreto di fissazione dell’udienza di convalida del 17 febbraio 2020, disposto senza la preventiva comunicazione del provvedimento del Questore.

6.1 L’esame delle esposte censure porta all’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi.

6.2 Il ricorrente lamenta di essere stato informato dell’adozione del decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera emesso dalla Questura di Ascoli Piceno soltanto poche ore prima dell’udienza di convalida e di non essere stato perciò in grado di difendersi e che anche il difensore di fiducia era stato avvisato telefonicamente nell’imminenza dell’udienza; che il decreto di fissazione dell’udienza era stato emesso dal Giudice di Pace il 17 febbraio 2021, su richiesta formulata via email dalla Questura il 14 febbraio 2021, data antecedente al decreto di accompagnamento del Questore, emesso solo in data 19 febbraio 2021.

6.3 Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, dispone: “5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in Camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato, se comparso”.

Tale enunciato normativo non può che essere interpretato nel senso che il destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ha diritto di essere tempestivamente informato del decreto di accompagnamento, oltre che dell’udienza di convalida, la quale deve necessariamente essere fissata dopo l’emissione del decreto che ne costituisce l’oggetto e a seguito della comunicazione di quest’ultimo al giudice di pace.

Poiché nella specie, invece, come risulta dai documenti prodotti dal ricorrente, che confermano i suoi assunti, la notifica del decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera è avvenuta poche ore prima dell’udienza di convalida, mentre la fissazione dell’udienza di convalida è stata disposta quando ancora il provvedimento di accompagnamento coattivo non era stato emesso dal Questore, l’udienza di convalida del 19 febbraio 2020 è nulla, così come è nullo il decreto di convalida emesso in pari data e impugnato in questa sede.

7. In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri; il decreto impugnato va cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine perentorio entro il quale la convalida avrebbe dovuto essere pronunciata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio il decreto impugnato.

Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di merito che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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