Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.222 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12152/2020 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio dell’avvocato Ferrara Alessandro, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 07/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/10/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. – M.A., cittadino del Bangladesh, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del ministero dell’interno, contro il decreto del 14 aprile 2020, con cui il Tribunale di Salerno ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

CONSIDERATO CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1-5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 ed art. 11, censurando il decreto impugnato per aver escluso la riferibilità della vicenda narrata dal ricorrente alle disciplina della protezione tipizzata dal legislatore, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria.

Il secondo mezzo denuncia violazione e mancata applicazione degli artt. 115 e 116, in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1-5 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11, censurando il decreto impugnato perché assistito da motivazione arbitraria, se non apparente ed inesistente.

Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 32, comma 3, censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare le specifiche ragioni di vulnerabilità personale poste a sostegno della domanda di protezione umanitaria.

Il quarto mezzo denuncia violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, artt. 3, 8 e 13 della Cedu, censurando il decreto impugnato perché assistito la valutazione meramente apodittica sottesa al giudizio di non sussistenza di esigenze di carattere umanitario.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso va accolto.

4.1. – I primi due mezzi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, denunciando entrambi violazione di legge concernenti il riconoscimento della chiesta protezione internazionale o sussidiaria, sono fondati.

Il richiedente ha narrato una dettagliata vicenda concernente un conflitto nata tra suo padre, titolare di un negozio di generi alimentari, ed il titolare di un negozio analogo frontistante, conflitto esacerbato dall’appartenenza dell’uno e dell’altro ai due partiti rivali dell'***** e del *****, all’esito del quale, dopo la richiesta di pagamento di un “pizzo” da parte di appartenenti alla fazione avversa, il richiedente era stato rapito e così costretto a fuggire.

Ora, il tribunale non mette in dubbio la storicità della vicenda, se non per il fatto che il richiedente non avrebbe denunciato la vicenda alla polizia, oltre che in ragione di alcune contraddizioni tra quanto riferito dinanzi alla Commissione territoriale e dinanzi al Tribunale, sicché non riesce realmente a comprendersi per quale ragione la vicenda non sarebbe sussumibile entro l’ambito di applicazione della disciplina della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

E ciò vaI quanto dire che la decisione non è sostenuta da una motivazione eccedente la soglia del “minimo costituzionale”.

4.2. – Il terzo e quarto motivo sono assorbiti.

5. – Il decreto impugnato è cassato e la causa rinviata al Tribunale Salerno in diversa composizione, che riesaminerà le domande e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e quarto, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al tribunale di Salerno in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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