Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.223 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25589/2020 proposto da:

E.I., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di cassazione, difeso dall’avvocato Di Rosa Clementina, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 24/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/10/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

FATTO E DIRITTO

RILEVATO CHE:

1. – E.I., nigeriano, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 24 settembre 2020, con cui il Tribunale di Napoli ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad una comparsa di costituzione depositata per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

CONSIDERATO CHE:

3. – Il ricorso denuncia:

I. ERRORES IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8 e 14 – STATUS DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA (ex art. 360 c.p.c., n. 3).

Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, recependo la Direttiva CE 29 aprile 2004, n. 83, cd. “direttiva sulle qualifiche”, agli artt. 7 e 8 ha espressamente individuato gli atti e i motivi persecutori rilevanti al fine di riconoscere lo status di rifugiato.

La predetta normativa ha inoltre stabilito all’art. 2, sub lett. g, accanto alla forma di protezione superiore l’istituto subordinato della protezione sussidiaria qualora sussista il rischio effettivo di subire un grave danno in caso di rimpatrio.

L’art. 14 del medesimo decreto, delineando il grave danno idoneo a configurare il diritto alla protezione sussidiaria, elenca una serie di ipotesi tassative nelle quali eventualmente sussumere la fattispecie concreta.

Nel caso di specie risulta evidente la violazione della suddetta normativa tenuto debitamente conto della vicenda persecutoria personale dettagliatamente narrata in sede di audizione e dell’attuale peggioramento del quadro socio-politico del Paese d’origine (pag. 9).

II. ERRORES IN IUDICANDO – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, PROTEZIONE DI CARATTERE UMANITARIO (ex art. 360 c.p.c., n. 3). Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, richiamato espressamente dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, operante ratione temporis, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando “ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

Anche sotto questo profilo, accertata la condizione di peculiare vulnerabilità oggettiva e soggettiva del richiedente asilo de quo, risulta evidente la violazione e la falsa applicazione della normativa richiamata,.

III. ERRORES IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis – OMESSA ISTRUTTORIA EX OFFICIO (ex art. 360 c.p.c., n. 3).

E’ doveroso evidenziare del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, circa l’istruttoria da realizzare in subiecta materia prevede un onere della prova attenuato in capo al richiedente asilo ed ampi poteri di indagine officiosa al fine di valutare adeguatamente ogni forma di protezione.

Il successivo art. 27, comma 1 bis, del medesimo decreto stabilisce poi espressamente il dovere in capo all’Amministrazione e all’Autorità giudiziaria di valutare le COI (Country of Origin Information) più aggiornate inerenti al Paese d’origine e di transito.

Nel caso di specie, è evidente come l’istruttoria amministrativa e giudiziale sia stata intollerabilmente limitata ad una valutazione superficiale ed inadeguata, omettendo il dovuto approfondimento della specifica vicenda personale del ricorrente, nonché qualunque altra ponderata considerazione circa l’effettiva ed attuale situazione socio-politica del Paese di origine e di quelli ove il richiedente è transitato in palese violazione della normativa richiamata (pag. 15). IV. ERRORES IN PROCEDENDO – OMESSO ESAME DI UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI (ex art. 360 c.p.c., n. 5).

Il provvedimento impugnato è censurabile sotto il profilo dell’omesso esame del fatto storico decisivo ai fini del giudizio. In particolare, si censura l’omessa valutazione della documentazione richiamata circa l’effettiva situazione socio-politica della regione di provenienza in termini d’instabilità ed insicurezza, oltre che della peculiare situazione di vulnerabilità oggettiva e soggettiva del richiedente che avrebbero determinato certamente un esito diverso della controversia.

Invero, nonostante quanto dedotto e prodotto in giudizio, il Giudice ha omesso un’adeguata ed approfondita valutazione della situazione attuale del Paese di origine del richiedente, come delle COI (Country of Origin Information) che si producono, oltre che di tutte quelle rinvenibili a seguito della doverosa attività istruttoria prevista in subiecta materia.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo, che si disinteressa della principale ratio decidendi posta dal Tribunale a fondamento della decisione: ed invero, a fronte della narrazione del richiedente di essere dovuto scappare dal proprio paese per essersi sottratto alla costrizione ad aderire alla setta degli *****, il decreto impugnato osserva che “tale costruzione del tutto priva di credibilità”.

4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.

Esso è della più totale genericità, giacché non contiene neppure una parola dalla quale desumere quale sia la individuale condizione di vulnerabilità del richiedente, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria.

4.3. – Il terzo mezzo è inammissibile.

La non credibilità del richiedente esclude ogni obbligo di approfondimento istruttorio con riguardo alle ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), (tra le tante Cass. 29 maggio 2020, n. 10286).

Quanto alla lett. c), il Tribunale ha citato Coi dalle quali emerge che nella zona di provenienza del richiedente, il Delta State, non ricorre una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato.

Quanto alla citazione delle fonti va fatta applicazione del principio secondo cui, in tema di protezione internazionale, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769).

L’indicazione in tal senso nella specie manca, avendo il richiedente invocato c.o.i. che o non riguardano il Delta State, o non documentano una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato.

Resta da dire soltanto che del transito in Libia il provvedimento impugnato non parla, sicché la questione è inammissibile in questa sede perché nuova.

4.4. – Il quarto mezzo è inammissibile.

Esso attacca il giudizio di non credibilità del richiedente avvalendosi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: ma non espone alcuno specifico fatto storico (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, sollecitando piuttosto una rivalutazione del giudizio di fatto già svolto dal giudice di merito è evidentemente incensurabile in questa sede.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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