Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.226 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18904/2020 proposto da:

F.S.U., elettivamente domiciliato in Torino via Groscavallo 3, presso lo studio dell’avv. Alessandro Praticò, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1810/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. Rita RUSSO.

RILEVATO

Che:

Il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di essere fuggito dal suo paese perché il suo terreno era ambito da due fazioni religiose in lotta tra di loro ed entrambi gli appartenenti ai gruppi lo avevano minacciato.

La domanda è stata respinta dalla competente Commissione territoriale e dal Tribunale di Torino.

Il richiedente asilo ha proposto appello, che la Corte torinese ha dichiarato improcedibile, in quanto, a fronte di una ordinanza di primo grado notificata in data 25 luglio 2018, l’atto è stato notificato con citazione in data 21 settembre 2018, e iscritto a ruolo telematicamente in data 27 settembre 2018, presso il Tribunale di Torino e non presso la Corte d’appello. Il difensore ha provveduto alla corretta iscrizione al ruolo soltanto in data 11 ottobre 2018, dopo avere ricevuto in data 2 ottobre 2018 una pec di rifiuto da parte della cancelleria. Il difensore, nell’iscrivere nuovamente a ruolo il processo presso la Corte d’appello, aveva formulato contestuale istanza di restituzione in termini, affermando di avere commesso un errore al momento dell’iscrizione a ruolo selezionando dall’apposito menu a tendina la voce “Tribunale” anziché “Corte d’appello”; istanza che la Corte ha respinto, addebitando il ritardo all’appellante il quale verificando che la conferma della regolarità del procedimento, non si è diligentemente attivato.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a un motivo.

L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale.

La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 4 novembre 2021.

RITENUTO

Che:

1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. La parte lamenta che è stata negata la restituzione in termini per la iscrizione a ruolo, senza considerare il determinante ritardo, non imputabile alla parte, con cui la cancelleria ha comunicato il rifiuto del deposito telematico; rileva inoltre che soltanto con la sentenza delle sezioni unite dell’8 novembre 2018, n. 28575, si è dato rilievo al deposito del ricorso e non alla citazione operando così un overruling e che pertanto la tempestività deve valutarsi in questo caso con riferimento alla notifica della citazione; rileva infine e che controparte si è costituita non evidenziando alcun pregiudizio.

2.- Il motivo è infondato.

Il primo luogo si osserva che non vengono qui in applicazione i principi relativi alla tutela dell’affidamento conseguente ad overruling, dal momento che l’appello non è stato dichiarato inammissibile per lo spirare del termine per impugnare, ma è stato dichiarato improcedibile per la tardiva costituzione dell’appellante, che ha iscritto al ruolo il processo in data 11 ottobre 2018, a fronte di una citazione notificata il 21 settembre 2018. La mancata costituzione dell’appellante determina sempre l’improcedibilità del gravame, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., comma 1, anche nel caso in cui l’appellato si costituisca nei termini (Cass., 24/01/2006, n. 1322; Cass. 995 del 21/01/2010). E’ pertanto irrilevante la circostanza che parte appellata si sia costituita senza dedurre alcun pregiudizio, dal momento che il vizio non attiene alla notifica dell’atto di citazione, sanabile in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, ma alla tardiva costituzione dell’appellante.

Il ricorrente deduce inoltre che la Corte avrebbe dovuto rimetterlo in termini, dal momento che la prima iscrizione a ruolo (telematica e in astratto tempestiva) non è andata a buon fine per un errore nella selezione, dal menu a tendina del programma, dell’ufficio giudiziario presso il quale effettuare l’iscrizione al ruolo; errore di cui egli si è accorto soltanto a seguito del tardivo rifiuto da parte della cancelleria.

Deve però osservarsi che la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, è strumentale al valido e tempestivo compimento dell’atto processuale dal quale la parte istante sia decaduta per causa ad essa non imputabile. Ne deriva che non può essere concesso in favore del ricorrente che abbia colpevolmente dato causa alla decorrenza del termine (Cass. civ. 21/02/2020, n. 4624).

Nel caso di specie la Corte di merito ha fatto corretta applicazione di questo principio, evidenziando la colpevolezza dell’istante, il quale non solo ha fatto un errore nella procedura di iscrizione telematica, trasmettendo gli atti al Tribunale non alla Corte d’appello, senza specificare per quale incolpevole ragione sarebbe stato indotto in errore, dal momento che come egli stesso afferma il menu a tendina riportava sia la voce “Tribunale” che la voce “Corte d’appello”, ma non ha neppure tempestivamente controllato che la predetta iscrizione fosse andata a buon fine, attivandosi soltanto diversi giorni dopo avere ricevuto la pec di rifiuto del ricorso.

Il ricorso pertanto non merita accoglimento.

Nulla sulle spese in difetto di tempestiva costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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