Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.229 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35093/2019 proposto da:

J.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana, 32 presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 11/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. J.E., cittadino proveniente dal *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Avverso il provvedimento di rigetto della Commissione territoriale J.E. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia, che, con decreto n. 8514/2019 dell’11 ottobre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non attendibile il racconto della richiedente asilo;

b) infondate le domanda di riconoscimento dello stata di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria stante l’inattendibilità del richiedente asilo;

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da J.E. con ricorso fondato su 1 motivo.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

4.1 Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Prima dell’udienza camerale, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del difensore del ricorrente J.E..

Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391 c.p.c., comma 4).

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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