Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.234 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38041/2019 proposto da:

S.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rizzato;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difeso per legge;

– resistente con atto di costituzione –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. S.M., proveniente dal *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di aver lasciato il proprio paese perché minacciato di morte dai membri di una associazione che lo accusarono di aver rubato dei soldi nel negozio dove lavorava.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento S.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Venezia limitando la propria domanda al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale con decreto del 26 gennaio 2018, ha rigettato il reclamo ed in particolare ha ritenuto infondata la domanda di protezione umanitaria per non aver il richiedente asilo allegato alcuna condizione di particolare vulnerabilità.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da S.M. con ricorso fondato su due motivi di ricorso.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

4.1 Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.

Prima dell’udienza camerale, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del difensore del ricorrente S.M..

Trattasi di rinuncia rituale, giacche soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391 c.p.c., comma 4).

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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