Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.239 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G.

4544/2021, sollevato dal Tribunale di Parma con ordinanza n. R.G.

12/21 del 9/2/2021, nel procedimento vertente tra:

FALLIMENTO ***** SPA, da una parte, FALLIMENTO ***** SRL, PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI PARMA, dall’altra;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di accogliere il ricorso per regolamento di competenza, nonché di accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Parma, con ordine di prosecuzione del giudizio dinanzi dal predetto giudice.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 612 del 21 dicembre 2020, dichiarava il fallimento di ***** s.p.a., con sede legale in *****.

2. Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 12 del 28 gennaio 2021, dichiarava il fallimento della medesima società sul presupposto che la sede effettiva della compagine si trovasse a *****.

Quest’ultima autorità giudiziaria richiedeva poi d’ufficio il regolamento di competenza, a mente della L. Fall., art. 9-ter, onde evitare di dar corso alla trasmissione degli atti al Tribunale che per primo aveva pronunciato la dichiarazione di insolvenza.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando la declaratoria della competenza del Tribunale di Parma.

CONSIDERATO

che:

4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al Tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta (Cass., Sez. U, n. 15872/2013).

La presunzione iuris tantum stabilita dalla L. Fall., art. 9, risulta perciò superabile laddove sia raggiunta la prova che la sede effettiva del fallito, vale a dire la sede in cui l’attività direttiva e amministrativa dell’impresa era svolta, fosse altrove e che quella legale fosse, quindi, solo fittizia (Cass. n. 23719/2014).

Nel caso di specie la sede legale della società fallita era ubicata in *****.

Tuttavia, stando alle risultanze delle indagini svolte dal Pubblico Ministero che ha sollecitato la seconda declaratoria di fallimento, tale collocazione era meramente fittizia, dato che coincideva con lo studio legale di un professionista che, sentito a sommarie informazioni, ha dichiarato di ignorare la stessa esistenza di ***** s.p.a..

Non è possibile neppure fare riferimento alle formali sedi secondarie della compagine, in quanto in quelle di ***** e ***** operavano altri soggetti che, per quanto accertato, non avevano legami o rapporti con ***** s.p.a., mentre a ***** sono state rinvenute soltanto alcune fatture intestate alla società debitrice, ma nessun bene (quali attrezzature, macchinari o beni strumentali di sorta) funzionale all’esercizio dell’attività di impresa.

Il luogo in cui venivano assunte le scelte strategiche ed erano impartite le direttive a collaboratori e dipendenti è stato invece individuato dagli inquirenti in *****, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal fondatore ed ex amministratore della società, il quale ha peraltro confermato il carattere meramente fittizio della sede principale e di quelle secondarie. Un riscontro in questo senso è venuto poi dal fatto che tutti i conti correnti utilizzati da ***** s.p.a. per lo svolgimento della propria attività d’impresa erano accesi presso le filiali di ***** di alcuni istituti di credito.

Rimane così accertato il carattere fittizio delle sedi, principale e secondarie, della società dichiarata fallita e l’ubicazione della sede effettiva della stessa in *****, il cui Tribunale risulta così competente alla trattazione del procedimento fallimentare.

Dev’essere perciò dichiarata la competenza del Tribunale di Parma, avanti al quale il procedimento fallimentare avrà prosecuzione.

La sentenza emessa dal Tribunale di Milano deve invece essere cassata, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla proposizione d’ufficio del regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza del Tribunale di Milano e dichiara la competenza del Tribunale di *****, avanti al quale proseguirà il procedimento fallimentare.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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