Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.251 del 05/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25644-2020 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UDINE 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ADISURC – AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11443/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 27/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:

Con sentenza n. 35570/2011, il Giudice di pace di Napoli, decidendo sull’opposizione proposta da F.M. avverso il decreto ingiuntivo n. 1087/2010 – con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di ADISU *****, della somma di Euro 1.497,73=, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione della borsa di studio per studenti residenti fuori sede erogatale per l’anno accademico 1999/2000- rigettò l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale di Napoli, investito del gravame, con sentenza n. 11778/2013 dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Questa Corte, con ordinanza n. 23455/2016, ha cassato con rinvio l’anzidetta decisione del Tribunale, rilevando che sulla questione di giurisdizione si era formato un giudicato interno.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata in esame, in sede di giudizio di rinvio a seguito di riassunzione, ha respinto l’impugnazione proposta da F.M., condannandola alla rifusione delle spese dei vari gradi di giudizio intercorsi.

F. ha proposto ricorso per cassazione con un unico mezzo. ADISURC, quale avente causa da ADISU *****, è rimasto intimato.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione falsa applicazione della L.R. Campania n. 21 del 2002, artt. 3 e 42, della L.R. Campania n. 1 del 2008, art. 26 e della L.R. Campania n. 12 del 2016, artt. 3 e 15 e si sostiene l’erroneità della statuizione con cui il Tribunale ha affermato che l’ADISU ***** era legittimata attiva nel procedimento monitorio originariamente instaurato con ricorso depositato il 6/11/2009 per conseguire la restituzione parziale di somme erogate con borsa di studio assegnata, alla odierna ricorrente, dall’EDISU Istituto Universitario ***** per l’anno accademico 1999/2000.

La controversia si colloca nell’ambito di applicazione della legislazione regionale campana volta ad assicurare il diritto allo studio universitario.

2.1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2.2. In relazione alla legislazione vigente ratione temporis, si osserva che la legge regionale campana n. 21 del 3 settembre 2002, che ha disciplinato gli interventi per la concreta realizzazione, in ambito regionale, del diritto allo studio universitario (anche mediante la corresponsione di borse di studio) – la cui applicazione è invocata dall’odierna ricorrente, nel censurare la decisione impugnata – ha attribuito alla Regione Campania il compito di provvedere ad istituire, presso ogni singola Università, apposite Aziende regionali per il diritto allo studio universitario dotate di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale, denominate “Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario (A.Di.S.U.)”, destinate a sostituire gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario (E.DI.S.U.) con sede nel capoluogo della provincia, operanti in precedenza in base alla L.R. campana 24 gennaio 1986, n. 3, modificata con L.R. 25 agosto 1989, n. 9.

Le L.R. n. 21 del 2002 ha fissato anche la seguente disciplina transitoria, all’art. 42, stabilendo ai commi 2 e 3, che “2. Fino all’adozione del predetto provvedimento, gli EDISU costituiti ai sensi delle leggi regionali 24 gennaio 1986, n. 3, e 25 agosto 1989, n. 9, continuano, secondo i rispettivi ambiti di competenza, a provvedere agli interventi in favore del diritto agli studi universitari. 3. Se si ha coincidenza nell’Università di riferimento con il preesistente organismo – EDISU-, istituito ai sensi delle citata L.R. n. 3 del 1986 e L.R. n. 9 del 1989, l’ADISU stessa subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi del predetto organismo i cui organi restano in carica fino al termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine sono eletti i nuovi organismi.”.

2.3. Nel caso di specie, essendo stata erogata la borsa di studio nel 1999 dal preesistente organismo Edisu Napoli 1, l’Università di riferimento era “*****” e, quindi, la legittimazione attiva era da ricondurre al corrispondente Adisu, che avrebbe potuto promuoverne il recupero nel 2009 (anno di introduzione del giudizio monitorio), e non all’Adisu dell’Università ***** che ebbe in concreto ad agire in sede giudiziaria.

Risulta del tutto ininfluente la modifica apportata alla L.R. campana n. 21 del 2002 dalla L.R. campana n. 1 del 2008, art. 26, che ha ampliato l’ambito operativo delle Adisu, fissandolo su base provinciale e non più per singola università, perché detta modifica non ha interessato la norma transitoria di cui alla L.R. n. 21 del 2002, art. 42, prima ricordata, disciplinante il subentro nei rapporti attivi e passivi del preesistente Edisu da parte dell’Adisu della singola università di riferimento, disciplina rimasta ferma nella sua originaria formulazione.

3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, va revocato il decreto ingiuntivo.

Le spese per la fase di merito vanno compensate per la peculiarità della questione giuridica e l’alterno andamento del giudizio. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.

PQM

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo;

– Compensa le spese di lite relative alla fase di merito;

– Condanna l’intimato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022

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