LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3199/2017 R.G. proposto da PREFETTURA DI FIRENZE – UIFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
F.LLI F. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gianpietro Beghin, con procura in calce al controricorso;
– controricorrente-
avverso la sentenza n. 911/2016 del Tribunale di Firenze, depositata il 21.7.2016;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 30/6/2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha chiesto di rimettere la causa in pubblica udienza.
FATTI DI CAUSA
L’Autotrasporti F.lli F. s.r.l. ha proposto opposizione, in qualità di coobbligata in solido L. n. 689 del 1981, ex art. 6 avverso otto verbali di accertamento con cui era stato contestato al conducente del veicolo di proprietà dell’opponente, la violazione della L. n. 727 del 1978, art. 19 per non aver esibito i fogli di registrazione del cronotachigrafo, con riferimento al periodo compreso tra il ***** ed il *****. Con detti verbali era stata applicata la sanzione di Euro 51,00 per ciascun foglio mancante, per un totale di Euro 1224,00,00.
Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione, regolando le spese.
La pronuncia è stata appellata dalla sola F. s.r.l., società incorporante dell’originaria opponente.
Con sentenza n. 911/2016, il tribunale di Firenze ha parzialmente riformato la decisione, affermando che, nell’ipotesi in cui l’obbligo di esibizione dei fogli di registrazione sia violato per più giorni, si configura un’unica violazione e non tante infrazioni autonome ed è applicabile un’unica sanzione.
Ha perciò disposto l’annullamento di tutti i verbali successivi al primo, con riduzione ad Euro 51,00 dell’importo dovuto.
Per la cassazione della sentenza la Prefettura di Firenze ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria.
La F. s.r.l. resiste con controricorso e memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, notificato alla F.lli F. s.r.l. presso il difensore costituito in secondo grado, è ammissibile: l’errata indicazione – nel corpo dell’atto – della denominazione della società (Autotrasporti F. s.r.l.) appare il frutto di un errore materiale, che non consente di ritenere che l’impugnazione sia stata indirizzata verso un soggetto diverso da quello nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di appello.
2. Non occorre disporre la rimessione della causa in pubblica udienza – come richiesto dal Pubblico ministero – essendo intervenuta la sentenza della Corte di giustizia Europea n. 45/2021 che ha dato soluzione alla questione di diritto oggetto del presente procedimento con interpretazione vincolante per questa Corte, rendendosi superfluo un ulteriore rinvio per la definizione della causa.
3. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 727 del 1978, art. 19 e dell’art. 14, comma 2, del Reg. CE 3281/1985, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, contestando al tribunale di aver erroneamente ritenuto che la mancata esibizione di più fogli giornalieri di registrazione configuri un’unica violazione. Secondo la Prefettura, occorrerebbe distinguere l’ipotesi in cui il conducente non sia in grado di esibire alcuni soltanto dei fogli di registrazione relativi al periodo oggetto di controllo, dal caso in cui non questi sia in condizione di esibire alcun foglio, fattispecie che non potrebbero essere accomunate con l’irrogazione di un’unica sanzione, stante la diversa gravità delle condotte.
In ogni caso, l’autonomia di ogni singolo violazione e la configurazione di plurime infrazioni discenderebbero dall’obbligo di formazione di più dischi di registrazione (nel periodo considerato), a ciascuno dei quali deve corrispondere un singolo foglio, sicché lo stesso ordine di esibizione, sebbene – di norma – materialmente unitario, è giuridicamente plurimo, essendosi in presenza di tanti ordini quanti sono i dischi di cui si richiede l’esibizione, potendosi solo in tal modo garantire l’efficienza dei controlli e la sicurezza stradale.
3.1. Il ricorso è infondato.
Questa Sezione – con ordinanza interlocutoria n. 29469 del 2019 ha rimesso alla Corte di giustizia la questione concernente la possibilità che “l’art. 15, comma 7 cit. possa essere interpretato quale norma che prescriva una unica complessiva condotta, con conseguente commissione di una unica infrazione ed irrogazione di una sola sanzione, ovvero possa dar luogo, con l’applicazione del cumulo materiale, a tante violazioni e sanzioni per quanti sono i giorni in relazione ai quali non siano stati esibiti i fogli di registrazione del cronotachigrafo nell’ambito del previsto lasso temporale (“giornata in corso ed i 28 giorni precedenti”)”.
Con sentenza 45/2021 (nelle cause riunite nn. C-870/19 e C-87119) la Corte Europea ha precisato che l’art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e l’art. 19 del regolamento n. 561/2006 devono essere interpretati nel senso che, in caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, dei fogli di registrazione dell’apparecchio di controllo relativi a vari giorni di attività (nel periodo comprendente la giornata del controllo e i ventotto giorni precedenti), le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a constatare un’infrazione unica e a infliggere al conducente un’unica sanzione.
I regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006 mirano, da un lato, al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e a garantire la sicurezza stradale in generale e, dall’altro, alla definizione di criteri uniformi relativi ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, e prevedono un insieme di misure la cui osservanza deve essere garantita dagli Stati membri mediante l’applicazione di un regime sanzionatorio per qualsivoglia loro violazione, e ciò ai sensi dell’undicesimo considerando del regolamento n. 3821/85, per cui gli obiettivi del controllo dei tempi di lavoro e riposo esigono che i datori di lavoro e i conducenti siano tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell’apparecchio, eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla regolamentazione.
Nel caso in cui il veicolo adibito al trasporto su strada sia dotato di un apparecchio di controllo analogico, tali dati sono registrati su un foglio di registrazione inserito nell’apparecchio, mentre, se il veicolo sia dotato di un apparecchio di controllo digitale, i dati sono memorizzati sulla carta del conducente, e l’art. 15, paragrafo 2, di detto regolamento dispone che i conducenti utilizzano i fogli di registrazione o la carta del conducente per ciascun giorno in cui guidano, dal momento in cui prendono in consegna il veicolo, e che il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente.
Relativamente a tale obbligo, l’art. 15, paragrafo 7, lett. a), del regolamento n. 3821/85 prevede che, su richiesta delle autorità di controllo, il conducente di un veicolo munito di un apparecchio di controllo analogico sia tenuto, in particolare, a presentare, dopo il 1 gennaio 2008, i fogli di registrazione della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti, ma in realtà, secondo i giudici di Lussemburgo, tale disposizione stabilisce un obbligo unico applicabile all’intero periodo considerato e non già obblighi distinti per ciascuna delle giornate o per ciascuno dei fogli di registrazione corrispondenti a ciascuna giornata.
La corretta interpretazione delle norme comunitarie conforta la tesi del tribunale, ossia che la violazione dell’obbligo prescritto dall’art. 15, paragrafo 7, lett. a), del regolamento n. 3821/85 costituisce un’infrazione unica e istantanea, consistente nell’impossibilità, per il conducente interessato, di presentare, al momento del controllo, tutti o parte dei ventinove fogli di registrazione che sarebbe tenuto ad esibire, e che tale infrazione non può che dar luogo a una sola sanzione.
Conformemente all’art. 19, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, nessuna infrazione del regolamento n. 3821/85 è soggetta a più di una sanzione e tale interpretazione non è messa in discussione dalle disposizioni dell’allegato III della direttiva 2006/22, le quali non miravano, infatti, a stabilire un elenco preciso e tassativo delle infrazioni ai regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006, ma si limitavano a stabilire, per gli Stati membri, orientamenti riguardo a una gamma comune di infrazioni di tali regolamenti.
3.2. In forza dell’art. 19 del regolamento n. 561/2006, le sanzioni per infrazione dei regolamenti nn. 3821/85 e 561/2006 devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. Posto che un inadempimento relativo all’art. 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85 non può essere considerato un’infrazione minore, la sanzione prevista per tale inadempimento deve essere sufficientemente elevata, in considerazione della gravità di tale infrazione, affinché essa possa produrre un reale effetto dissuasivo. Se è vero che un inadempimento relativo all’art. 15, paragrafo 7, del regolamento n. 3821/85 è tanto più grave quanto più elevato è il numero di fogli di registrazione che non possono essere presentati dal conducente (in quanto impedisce il controllo effettivo delle condizioni di lavoro dei conducenti e del rispetto della sicurezza stradale relativamente a più giorni), al fine di rispettare il requisito di proporzionalità imposto dall’art. 19, paragrafo 1, del regolamento n. 561/2006, la sanzione dev’essere sufficientemente modulabile a seconda della gravità dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2012, Urbàn, C-210/10).
Ma ancorché, nell’ipotesi in cui l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a una simile violazione ai sensi del diritto di uno Stato membro sia insufficiente per produrre un effetto dissuasivo, il giudice nazionale, pur tenuto, in forza del principio di interpretazione conforme del diritto interno, a dare a tale diritto un’interpretazione per quanto più possibile conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, deve però garantire il rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall’art. 49, paragrafo 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Tale principio esige che la legge definisca chiaramente le infrazioni e le pene che le reprimono e tale condizione si rivela soddisfatta qualora il soggetto sia in grado di sapere, sulla base della norma e, se del caso, con l’aiuto dell’interpretazione che ne è data dai tribunali, quali atti e omissioni implichino la sua responsabilità penale (sentenza del 22 ottobre 2015, AC-Treuhand/Commission, C-194/14, punto 40).
Ciò comporta che, quand’anche il giudice nazionale reputasse l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria che può essere imposta nei procedimenti principali non sufficientemente elevato per produrre effetti dissuasivi, non potrebbe imporre più sanzioni, ciascuna vertente su uno o più giorni rientranti nel periodo comprendente la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti. Dato il carattere vincolante dell’interpretazione delle norme operata dalla Corte di Giustizia, il ricorso deve essere respinto, avendo il tribunale di Firenze deciso la controversia in maniera conforme a diritto.
Stante la complessità delle questioni giuridiche trattate, che hanno imposto anche la rimessione della questione circa l’interpretazione delle norme applicabili alla Corte di Giustizia, si stimano sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio. Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato (Cass. 1778/2016).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022