LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1261-2021 proposto da:
A.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO DEL FORNO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1548/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da A.T., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito che, avendo realizzato un edificio fino al tetto, non aveva poi potuto aspettare che il cemento si asciugasse per la fretta del proprietario e, quindi, dopo che aveva iniziato le finiture vi era stato un crollo che il proprietario aveva addebitato a lui. Il ricorrente per paura di essere arrestato era, quindi, scappato via.
La Corte territoriale, pur volendo prescindere dagli aspetti di incoerenza già delineati dal giudice di prime cure, ha rilevato che dalla vicenda narrata non emergevano fatti che potessero costituire presupposto per accedere alla protezione internazionale, trattandosi di vicenda avente natura privata (v. p. 6). La Corte d’appello non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle richieste di protezione.
Contro la sentenza della predetta Corte d’appello, è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Corte d’appello aveva valorizzato eventuali lacune e contraddizioni di poco conto nella ricostruzione della vicenda personale del richiedente e di quella più generale del Paese di provenienza; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 4 e 5, lett. a) e b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., e contraddittorietà della motivazione, per il mancato riconoscimento delle prime due ipotesi della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. b), artt. 7 e 14, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché dell’art. 25 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo (rubricato come quarto motivo), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato riconoscimento sia della protezione internazionale che di quella umanitaria che dell’art. 25 CEDU.
Il primo motivo è inammissibile, perché solleva censure generiche e di merito sulla ricostruzione dei fatti narrati e quindi sul loro accertamento espresso dalla Corte d’appello alla luce delle fonti consultate, che il ricorrente contesta in termini di mero dissenso.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto generico ed astratto, perché non aggredisce specificatamente nessuna effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il terzo motivo è inammissibile, perché si consuma anch’esso in censure astratte che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2022